CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 04591/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1735/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33604/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] parti civili (non ricorrenti): [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], con sede in Pescara, in persona del l.r.p.t. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali in suo favore (come da nota spese depositata); lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4591/2026 Roma, lì, 03/02/2026 foro di Pescara, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Pescara, in composizione collegiale: 1) ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 1.500 di multa per parte dei fatti di cui al capo 1 (qualificate le condotte nel delitto di cui agli artt. 61 n. 11quater, 110, 644 comma 1 nn. 3 e 4 cod. pen.) e per quelli di cui ai capi 2 e 4; 2) ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 3), 5), 6) e per i restanti fatti di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste; 3) ha condannato il medesimo imputato al risarcimento del danno (da liquidarsi in separato giudizio) in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di L'Aquila, decidendo sull'appello proposto dall'imputato, in parziale riforma della suddetta sentenza: a) ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 2 (estorsione aggravata) e 4 (tentata estorsione); b) ha rideterminato la pena per il capo 1 in anni 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa (eliminando le pene accessorie inflitte); 2) ha confermato le restanti statuizioni della sentenza (ivi incluse quelle civili). 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra fatto contestato al capo 1 e fatto ritenuto in sentenza. In sostanza la difesa lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello a lui ascritto nel decreto che dispone il giudizio; ed infatti, mentre nell'originaria imputazione si contestava all'odierno ricorrente di aver lui stesso elargito prestiti a tassi usurari alle persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con suo figlio [OSCURATO:PERSONA], i giudici di primo e secondo grado lo avevano invece ritenuto colpevole di aver concorso nell'estorsione con ignoti soggetti di etnia rom. 2.2. Con il secondo motivo si deduce “erronea valutazione delle prove” e “violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.” in relazione al capo 1) dell'imputazione. Il difensore evidenzia, in primo luogo, l'illogicità della motivazione che, dopo aver ritenuto non attendibili le persone offese, e credibile la versione dei fatti proposta dall'imputato, è poi giunta lo stesso a condannare il [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura. In sostanza le dichiarazioni dell'imputato erano state considerate dai giudici di merito solo per una parte (vale a dire laddove il [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di aver consegnato le somme dei rom ai [OSCURATO:PERSONA] e riscosso gli interessi usurari), ma non anche laddove lo stesso asseriva di aver svolto esclusivamente il ruolo di garante/intermediario tra erogatori dei prestiti e debitori senza trarre vantaggio alcuno dal prestito usuraio erogato da terzi. In secondo luogo, si evidenzia che la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] non è stata affermata, come detto, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese (ritenute anzi inattendibili) bensì sulla base dei soli messaggi del [OSCURATO:PERSONA] che erano stati prodotti da queste ultime. La Corte di appello, a detta del ricorrente, aveva però mal valutato tali prove, in quanto: non aveva considerato che i messaggi erano stati manipolati dalla persona offesa – come la difesa aveva inteso dimostrare richiedendo la copia forense degli originali, che tuttavia i giudici non avevano accolto –; che i messaggi valorizzati si riferivano a prestiti e movimenti di denaro diversi da quelli oggetto dell'imputazione. Il difensore evidenzia, inoltre, che su tali questioni la Corte di appello non ha motivato. 2.3. Con il terzo motivo di deduce violazione del divieto di reformatio in peius e errore nella dosimetria della pena. Il difensore evidenzia: che il Tribunale, ritenuta la continuazione, aveva considerato più grave l'estorsione, quantificando la pena base per tale reato nel minimo edittale, applicando per l'usura di cui al capo 1 un aumento per la continuazione di 3 mesi; che la Corte di appello aveva invece assolto l'imputato dal reato di estorsione ma nel rideterminare la pena per il residuo reato di usura aveva quantificato la pena base in anni 3 (poi ridotta a due con le attenuanti generiche), dunque superiore al minimo edittale (anni 2); che nell'applicare per l'usura una pena superiore al minimo edittale, la Corte di appello era quindi incorsa in una violazione del divieto di reformatio in peius. 2.4 Il 05/12/2025 il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale nella quale ha sostanzialmente ribadito i motivi già articolati in ordine: a) alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.; b) alla inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, risultante anche dalla sentenza (allegata alla memoria) relativa ad altro analogo procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA]: c) alla violazione del divieto di cui all'art. 597 cod. proc. pen. 3. Il 17/12/2025 il difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte e nota spese. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni. 1. Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è infondato. Il motivo è meramente reiterativo di questione posta con l'atto di appello in ordine alla quale il giudice procedente ha già ampiamente e correttamente motivato (vedi pp. 16-17 della sentenza). Ed invero, non si può che ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di correlazione tra imputazione e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; conseguentemente l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 – 04). In applicazione di tali principi, in fattispecie analoghe a quella in esame, si è quindi affermato che non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso uti singulus, se ne affermi la responsabilità in concorso con altri (Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, Michetti, Rv. 276535 – 01; Sez. 6, n. 24438 del 06/05/2005, Rv. 231855 – 01). Ferme restando le considerazioni che precedono, si deve altresì considerare che questa Corte ha più volte ribadito che la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza non è ravvisabile nel caso in cui l'accusa sia precisata o integrata con le risultanze delle dichiarazioni dell'imputato e degli altri atti acquisiti al processo e, in particolare, quando il fatto ritenuto in sentenza, quantunque diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato (anche quale elemento a sua discolpa o per farne derivare la sua responsabilità penale per un reato di minore gravità), il quale, in tal caso, ha potuto difendersi in relazione alla diversa prospettazione volontariamente offerta (Sez. 1, n. 3686 del 13/09/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285718 – 02; nello stesso senso Sez. 5, n. 50326 del 16/09/2014, Sommariva, Rv. 261420 – 01). Applicati tali condivisibili principi, nel caso in esame non si può non rilevare che è stato lo stesso imputato nel corso del procedimento, all'evidente fine di escludere o attenuare la sua responsabilità, a dichiarare che non era stato lui a prestare il denaro ai [OSCURATO:PERSONA] e di aver però svolto la funzione di garante/intermediario tra i “veri usurai” (di cui, peraltro, non ha inteso rivelare l'identità) e le vittime,mettendo in contatto tali soggetti, facendosi latore degli accordi usurari proposti dagli ignoti finanziatori, ecc. E' quindi evidente che l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi nel modo più ampio sul fatto diverso che lui stesso aveva prospettato, e ha avuto dunque anche tutte le possibilità di interloquire sulle implicazioni e sulle conseguenze giuridiche che da tale fatto i giudici potevano trarre (e poi hanno in effetti tratto). Contrariamente a quanto assume la difesa, non è quindi ravvisabile alcuna violazione dell'art.521 cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo è generico e difetta della necessaria specificità. Del tutto generica è l'affermazione secondo la quale i messaggi valorizzati dai giudici di merito non erano riferibili ai fatti di cui all'imputazione. Contestazione che, a quanto è dato comprendere, si fonda sul solo elemento che la data dei messaggi non corrisponderebbe a quella dei prestiti indicati nell'imputazione, elemento questo palesemente irrilevante (o comunque non decisivo) essendo notorio che i rapporti di credito di solito si sviluppano in un arco temporale ampio. In ogni caso occorre considerare che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di un atto processuale non esplicitamente preso in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretato dal giudicante, ma deve invece indicare le ragioni per cui l'atto in questione inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020). Nel caso in esame, il difensore non ha indicato quale sarebbe la decisività della prova asseritamente travisata, o meglio ha attribuito carattere decisivo ad una prova che i giudici di merito non hanno affatto ritenuto tale. Il difensore afferma, infatti, che i giudici di merito avrebbero ritenuto non attendibili le dichiarazioni delle persone offese e avrebbero dunque condannato il [OSCURATO:PERSONA] solo sulla base dei messaggi in questione, con ciò non confrontandosi affatto col contenuto delle sentenze di primo e secondo grado. I giudici di merito infatti hanno ritenuto che le persone offese non erano pienamente attendibili e per tale ragione hanno reputato le loro deposizioni non sufficienti, da sole, a fondare l'affermazione di responsabilità. Tuttavia i medesimi giudici hanno poi affermato che il [OSCURATO:PERSONA] poteva essere condannato per il reato di cui al capo 1, in quanto quelle dichiarazioni testimoniali delle vittime fruivano, comunque, di riscontri estrinseci che confermavano la prospettazione accusatoria; tra questi elementi sono stati indicati: 1) i messaggi (oggetto del motivo) nei quali il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] parlavano di prestiti e di interessi (di natura palesemente usuraria); 2) i documenti manoscritti (che l'imputato ha peraltro riconosciuto come propri) nei quali erano annotati somme di denaro e soggetti cui erano state date (tra le quali [OSCURATO:PERSONA]); 3) le stesse dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] al dibattimento in ordine al ruolo da lui avuto nei prestiti usurari ricevuti dai [OSCURATO:PERSONA]. E' quindi evidente che i riscontri erano plurimi mentre il difensore si concentra sui soli messaggi, senza tuttavia spiegare la decisività degli stessi, vale a dire senza indicare le ragioni per le quali l'elemento asseritamente travisato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione. Va poi rilevato che neppure è ravvisabile l'illogicità o contraddittorietà della motivazione che il ricorso prospetta laddove il difensore assume che una volta che i giudici avevano ritenuto credibile la versione dei fatti esposta dal [OSCURATO:PERSONA], dovevano poi accoglierla per intero e dunque anche laddove lo stesso affermava di aver svolto il ruolo di intermediario in maniera disinteressata, su richiesta delle stesse persone offese e al solo scopo di venire incontro ai problemi di queste ultime, non avendo ottenuto alcun vantaggio personale. Circostanze, quelle da ultimo indicate, che, a detta del difensore, escludevano la possibilità di ritenere l'imputato responsabile di concorso in usura. Quanto sostenuto dalla difesa non è condivisibile. E, infatti, questa Corte ha, anche di recente, ribadito che risponde a titolo di concorso nel delitto di usura colui che, essendo consapevole delle condizioni alle quali la pattuizione dovrà essere conclusa, mette in contatto l'usuraio con l'usurato, anche su richiesta di quest'ultimo, che gli abbia rappresentato la propria necessità di un prestito (Sez. 5, n. 2425 del 31/10/2024, dep. 2025, Barbato, Rv. 287496 – 01). E' altresì pacifico che risponde del delitto di concorso in usura il soggetto che, per conto altrui, procede alla riscossione dei pagamenti fatti dalla persona offesa nell'ambito di un rapporto usurario (Sez. 2, n. 7208 del 06/12/2012, dep. 2013, Rv. 254947 – 01). Avendo pacificamente il [OSCURATO:PERSONA] quantomeno agevolato sia il raggiungimento dell'accordo usurario, sia la sua esecuzione, lo stesso risponde del concorso nell'usura, a nulla rilevando, contrariamente a quanto sembra ritenere il difensore, la asserita (e peraltro indimostrata) natura disinteressata del suo intervento. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il difensore deduce che, avendo il giudice di primo grado applicato in relazione al reato ritenuto più grave (estorsione) il minimo della pena, i giudici di appello, dopo aver assolto l'imputato da tale titolo, nel determinare la pena per il reato residuo (usura), non potevano discostarsi dal criterio adottato dal primo giudice senza violare il divieto di reformatio in peius, e quindi avrebbero dovuto quantificare la pena per quest'ultimo reato nel minimo edittale. Trattasi di argomento privo di fondamento. Ed infatti, secondo il pacifico orientamento di questa Corte, non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado. (Sez. U n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 – 01; Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Tabeyk, Rv. 282279 - 01) E' quindi pacifico che, nel caso in esame, avendo la Corte di appello assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato più grave per il quale era stato condannato in primo grado, i giudici del gravame erano liberi di rideterminare la pena per l'ex reato “satellite” (usura), con il solo limite di non quantificare la pena per quest'ultimo in misura superiore a quella stabilita per il reato più grave per il quale era intervenuta assoluzione (vale a dire anni 5). E' poi evidente che, fermo restando tale limite, la nuova quantificazione della pena doveva avvenire applicando ex novo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. al reato per il quale era intervenuta condanna (cioè l'usura), e non certo applicando, come pretende il difensore, a tale reato i criteri di valutazione che il giudice di primo grado aveva utilizzato in relazione ad un delitto diverso (vale a dire l'estorsione). L'affermazione della difesa secondo la quale, avendo il Tribunale applicato il minimo della pena per l'estorsione, la Corte di appello doveva applicare, per ciò solo, il minimo anche all'usura è priva di qualunque fondamento logico e giuridico. 4. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile, si deve rilevare quanto segue. Questa Corte (ex plurimis, Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 01) ha chiarito che nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. – come appunto quello in esame –, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, la cui valutazione è pur sempre rimessa al giudice procedente (Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Rv. 288298 - 01). Nel caso in esame, la difesa della parte civile si è limitata a far pervenire le sole conclusioni scritte, contenute in una pagina, senza dunque apportare alcun fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio. Si ritiene pertanto che la richiesta di liquidazione formulata non possa trovare accoglimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta, inoltre, la richiesta di liquidazione della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Così è deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]