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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 31276/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14233-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, PIAZZA Ci-kPRANICA 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 769/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].A; Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di unica erede di Maria NIenniti, convenne, dinnanzi al Tribunale di Locri, [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di denaro pari ad C 24.000.00, oltre interessi maturati fino al soddisfo, in ragione dell'obbligazione che quest'ultimo aveva assunto, mediante la scrittura privata del 5 maggio 2006, nei confronti della de cuius, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, con sentenza 215/2013, accolse la domanda, condannando il Commisso al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di C 24.000,00, oltre interessi e spese legali e rigettò la domanda riconvenzionale mediante la quale veniva dedotto dal convenuto un credito in compensazione, pari ad C 123.500,00.

2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinnanzi alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], insistendo per il rigetto della domanda attorea, reiterando tutte le eccezioni già sollevate in primo grado, nonché per raccoglimento della domanda riconvenzionale sull'eccezione di compensazione.

Il giudice adito, con sentenza n. 769 del 30 novembre 2020, per quanto rileva in sede di legittimità, ha rigettato l'appello e ha condannato l'appellante al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma pari ad C 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, nonché al versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la sua impugnazione ex art. 13, co. 1-cater, del D.P.R. 115/2002.

3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cass .azione sulla base di un unico motivo.

Considerato che:

4. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nella fattispecie dell'art.2233 c.c., nonché degli artt. 4 e 5 D.M. 55/2014.

Nel caso di specie, la ricorrente contesta che il Giudice d'Appello, pur avendo applicato correttamente l'art. 91 c.p.c., condannando il soccombente al pagamento delle spese processuali, non avrebbe provveduto a quantificarle correttamente, liquidandole al di sotto del minimo legale tabellare previsto.

Difatti, ad avviso del ricorrente, il valore della causa da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione dello scaglione relativo alle spese processuali sarebbe stato quello dichiarato dall'appellante nell'atto di appello, e pari ad C 123.500,00.

5. Il ricorso è fondato.

Nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva» (Cass. n. 30840/2018).

Nella specie, il valore della controversia è quello indicato dall'appellante nel relativo atto, il che comporta l'applicazione dei parametri corrispondenti al valore della causa compreso tra € 26.000,01 ad C 52.000,00.

6. Pertanto, la Corte accoglie l'unico motivo di ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e,decidendo nel ugi.A.F~ meritofliquip le spese per il grado di appello in euro 13.635<per spese vive euso 26,30, spese forfettarie 15% e accessori di legge.• silf, 41(kijoulidaer le spese di questo giudizio curo 2.300r0 esborsi,vaccessori di legge e spese generali da liquidarsi a favore degavvocatb antistatarig [OSCURATO:PERSONA].2.- (v . on.4-0 . /0) , P.Q.M. la Corte accoglie l'unico motivo di ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito liquida a favore di •9V 31,,caui-tuv" [OSCURATO:PERSONA] le spese per il grado di appello in curo 13.635Y, per spese hma 91, Ava viveY26,30, `,pese forfettarie 15% Ze accessori di legge e per le spese di 200M;er esborsi,eecessori di legge e 90( questo giudizio curo 2.3007; spese generali da liquidarsi a favore dell'avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA], Reu-g,i-au Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta 3 Civile della Corte supr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14233-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, PIAZZA Ci-kPRANICA 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 769/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].A; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di unica erede di Maria NIenniti, convenne, dinnanzi al Tribunale di Locri, [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di denaro pari ad C 24.000.00, oltre interessi maturati fino al soddisfo, in ragione dell'obbligazione che quest'ultimo aveva assunto, mediante la scrittura privata del 5 maggio 2006, nei confronti della de cuius, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, con sentenza 215/2013, accolse la domanda, condannando il Commisso al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di C 24.000,00, oltre interessi e spese legali e rigettò la domanda riconvenzionale mediante la quale veniva dedotto dal convenuto un credito in compensazione, pari ad C 123.500,00. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinnanzi alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], insistendo per il rigetto della domanda attorea, reiterando tutte le eccezioni già sollevate in primo grado, nonché per raccoglimento della domanda riconvenzionale sull'eccezione di compensazione. Il giudice adito, con sentenza n. 769 del 30 novembre 2020, per quanto rileva in sede di legittimità, ha rigettato l'appello e ha condannato l'appellante al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma pari ad C 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, nonché al versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la sua impugnazione ex art. 13, co. 1-cater, del D.P.R. 115/2002. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cass .azione sulla base di un unico motivo. Considerato che: 4. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nella fattispecie dell'art.2233 c.c., nonché degli artt. 4 e 5 D.M. 55/2014. Nel caso di specie, la ricorrente contesta che il Giudice d'Appello, pur avendo applicato correttamente l'art. 91 c.p.c., condannando il soccombente al pagamento delle spese processuali, non avrebbe provveduto a quantificarle correttamente, liquidandole al di sotto del minimo legale tabellare previsto. Difatti, ad avviso del ricorrente, il valore della causa da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione dello scaglione relativo alle spese processuali sarebbe stato quello dichiarato dall'appellante nell'atto di appello, e pari ad C 123.500,00. 5. Il ricorso è fondato. Nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva» (Cass. n. 30840/2018). Nella specie, il valore della controversia è quello indicato dall'appellante nel relativo atto, il che comporta l'applicazione dei parametri corrispondenti al valore della causa compreso tra € 26.000,01 ad C 52.000,00. 6. Pertanto, la Corte accoglie l'unico motivo di ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e,decidendo nel ugi.A.F~ meritofliquip le spese per il grado di appello in euro 13.635<per spese vive euso 26,30, spese forfettarie 15% e accessori di legge.• silf, 41(kijoulidaer le spese di questo giudizio curo 2.300r0 esborsi,vaccessori di legge e spese generali da liquidarsi a favore degavvocatb antistatarig [OSCURATO:PERSONA].2.- (v . on.4-0 . /0) , P.Q.M. la Corte accoglie l'unico motivo di ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito liquida a favore di •9V 31,,caui-tuv" [OSCURATO:PERSONA] le spese per il grado di appello in curo 13.635Y, per spese hma 91, Ava viveY26,30, `,pese forfettarie 15% Ze accessori di legge e per le spese di 200M;er esborsi,eecessori di legge e 90( questo giudizio curo 2.3007; spese generali da liquidarsi a favore dell'avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA], Reu-g,i-au Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta 3 Civile della Corte supr
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