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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 37544/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 3680/2019 CORTE APPELLO di PALERMO, del 23/11/2019 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2021 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udite roc .a -,, enerale: ha concluso Udito, per per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., poiché, mentre si trovava alla guida di un autocarro che trasportava sul cassone 50 balle di fieno, sulla strada privata di proprietà della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], a causa dell'inidoneità del mezzo di trasporto, determinava il ribaltamento dell'autocarro sulla fiancata destra e dunque provocava lo schiacciamento del Ciancimino sotto il peso dell'autocarro, in corrispondenza dello sportello lato destro.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'autocarro non aveva mai mostrato indici di malfunzionamento.

Le condizioni della strada privata nella quale si è verificato il sinistro erano pessime, trattandosi di strada molto stretta, priva di delimitatori di carreggiata nonché di impianto di illuminazione.

Il ricorrente non poteva prevedere nè la presenza di massi lungo la carreggiata né tantomeno la tortuosità della strada, considerato che le condizioni della stessa non consentivano di averne piena visibilità immediata.

L'imputato, a causa della pendenza della strada e delle diverse curve, non poteva avvedersi preventivamente della pericolosità del percorso e quindi decidere di arrestare il carro.

La modesta velocità di andamento dell'autocarro induce quindi a ritenere altamente plausibile che il malfunzionamento dei freni, soltanto parzialmente inefficienti, non sia stata la causa determinante del sinistro e cioè del ribaltamento dell'autocarro.

2.1. Ingiustificatamente e senza adeguata motivazione sono state negate all'imputato le circostanze attenuanti generiche, pur riconoscendo il giudice a quo che il sinistro è avvenuto anche in ragione di fattori interagenti.

Questi ultimi avrebbero dovuto indurre ad applicare un trattamento sanzionatorio più mite, atteso che, ove non vi fossero state condizioni stradali così disastrose, il sinistro non si sarebbe verificato ed in ogni caso l'esito non sarebbe stato così grave.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. n. 137, conv. in I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez.

U,13-12-1995, Clarke, Rv. 203428).

2. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico- giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Ciò si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4-6 della sentenza impugnata, segnatamente laddove viene evidenziato quanto emerso dagli accertamenti espletati - e, in particolare, dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero - circa l'inefficienza dell'impianto frenante e il pessimo stato di usura degli pneumatici del veicolo.

Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.

Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez.

U, 25-11-1995, Facchini , Rv. 203767).

3. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato l'imputato e al significativo grado di colpa che connota la condotta incriminata, in relazione alle plurime violazioni riscontrate con riferimento alla regolare tenuta del veicolo. 4.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in o a, il 14 luglio 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 3680/2019 CORTE APPELLO di PALERMO, del 23/11/2019 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2021 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udite roc .a -,, enerale: ha concluso Udito, per per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., poiché, mentre si trovava alla guida di un autocarro che trasportava sul cassone 50 balle di fieno, sulla strada privata di proprietà della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], a causa dell'inidoneità del mezzo di trasporto, determinava il ribaltamento dell'autocarro sulla fiancata destra e dunque provocava lo schiacciamento del Ciancimino sotto il peso dell'autocarro, in corrispondenza dello sportello lato destro. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'autocarro non aveva mai mostrato indici di malfunzionamento. Le condizioni della strada privata nella quale si è verificato il sinistro erano pessime, trattandosi di strada molto stretta, priva di delimitatori di carreggiata nonché di impianto di illuminazione. Il ricorrente non poteva prevedere nè la presenza di massi lungo la carreggiata né tantomeno la tortuosità della strada, considerato che le condizioni della stessa non consentivano di averne piena visibilità immediata. L'imputato, a causa della pendenza della strada e delle diverse curve, non poteva avvedersi preventivamente della pericolosità del percorso e quindi decidere di arrestare il carro. La modesta velocità di andamento dell'autocarro induce quindi a ritenere altamente plausibile che il malfunzionamento dei freni, soltanto parzialmente inefficienti, non sia stata la causa determinante del sinistro e cioè del ribaltamento dell'autocarro. 2.1. Ingiustificatamente e senza adeguata motivazione sono state negate all'imputato le circostanze attenuanti generiche, pur riconoscendo il giudice a quo che il sinistro è avvenuto anche in ragione di fattori interagenti. Questi ultimi avrebbero dovuto indurre ad applicare un trattamento sanzionatorio più mite, atteso che, ove non vi fossero state condizioni stradali così disastrose, il sinistro non si sarebbe verificato ed in ogni caso l'esito non sarebbe stato così grave. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. n. 137, conv. in I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U,13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). 2. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico- giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ciò si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4-6 della sentenza impugnata, segnatamente laddove viene evidenziato quanto emerso dagli accertamenti espletati - e, in particolare, dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero - circa l'inefficienza dell'impianto frenante e il pessimo stato di usura degli pneumatici del veicolo. Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25-11-1995, Facchini , Rv. 203767). 3. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato l'imputato e al significativo grado di colpa che connota la condotta incriminata, in relazione alle plurime violazioni riscontrate con riferimento alla regolare tenuta del veicolo. 4.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in o a, il 14 luglio 2021.
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