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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12660/2026

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appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Bari haconfermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trani nei confronti diRocco [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli articoli 216, comma 1, n. 2, 223, comma 1,n. 2, legge fall., perché, in qualità di legale rappresentante della “[OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarata fallita il 19 aprile 2017, «con lo scopo di procurare a sé oad altri un ingiusto profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori, non teneva i librio le scritture contabili e comunque non rendeva possibile la ricostruzione delpatrimonio o del movimento degli affari».La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto provato che l’imputato, nel suoruolo di amministratore di diritto della società, avesse totalmente omesso la tenutadelle scritture fiscali e contabili obbligatorie e, conformemente all’orientamentoconsolidato della giurisprudenza di legittimità, dovesse rispondere del reato dibancarotta documentale a prescindere dal carattere formale del ruolo rivestito.L’omessa tenuta delle scritture contabili doveva inoltre ritenersi sorretta dal dologenerico, ovvero dalla coscienza e volontà, da parte dell’imputato, di rendere intal modo impossibile o assai disagevole per i creditori e gli organi fallimentari laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi,di seguito indicati nei termini strettamente necessari per la motivazione dellasentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att.

Cod. proc. pen.2.1.

Con il primo, ci si duole dell’affermazione della penale responsabilitàdell’imputato anche a fronte del fatto che lo stesso non avesse avuto la concretapossibilità di consegnare la documentazione contabile e che il curatore avrebbecomunque potuto ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della societàconvocando i soci della fallita.2.2.

Con il secondo motivo si deduce illogicità e contraddittorietà dellamotivazione, per avere la Corte di appello di Bari ritenuto provata la condottadelittuosa di sottrazione o mancata istituzione delle scritture contabili, pur inassenza di qualsiasi prova del dolo specifico richiesto da tale ipotesi, motivando,viceversa, in ordine alla configurabilità del dolo generico (quello di rendereimpossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari), relativotuttavia ad altra ipotesi di bancarotta documentale.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce infine l’omessa pronuncia, da parte dellaCorte di appello, sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini diseguito precisati.2.

Il primo motivo è in parte generico ed in parte giuridicamente infondato.In punto di ricostruzione materiale della condotta, il ricorrente rappresenta la“impossibilità” da parte dell’imputato di consegnare la documentazione contabileal curatore, che sarebbe emersa “dall’acquisizione della documentazione” nelgiudizio di primo grado, senza minimamente esplicitare né da quali atti sarebbeemersa tale impossibilità né quali sarebbero le ragioni sottese alla stessa.

Il motivoè formulato in termini così vaghi da risultare non intelligibile.Manifestamente infondato, viceversa, è il rilievo secondo cui il reato dibancarotta fraudolenta documentale non possa ritenersi integrato nel caso in cuinon sia stata accertata un’assoluta impossibilità di ricostruzione del patrimonio edel movimento degli affari della società, anche attraverso ulteriori canaliinformativi rispetto al reperimento della documentazione contabile, come adesempio ascoltando i soci della fallita.In realtà, la giurisprudenza di questa Corte è pacificamente orientata nelsenso di ritenere che, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'interessetutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali econtabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata egiuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione delpatrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modoin cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti,da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solocon particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis,Rv. 274455 – 01) e che il reato sussista anche quando la documentazione possaessere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentalipresso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabiliera tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa laricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 – 01; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep.2015, Ronchese, Rv. 262588 – 01).Totalmente inadeguata, tra l’altro, sarebbe una ricostruzione del patrimonioe del movimento degli affari della società attraverso “l’ascolto” dei soci della fallita.3.

Il secondo motivo del ricorso è invece fondato e deve essere accolto.La condotta materiale ascritta all’imputato è quella di omessa tenuta dei librie delle scritture contabili obbligatorie.La Corte di appello di Bari, nell’illustrare le ragioni della conferma dellasentenza di condanna di primo grado, richiama in premessa, apparentementecondividendolo, un principio ripetutamente ribadito da questa Corte di legittimità,del quale tuttavia non fa applicazione.Questa Corte, con un orientamento risalente almeno agli anni ‘80 (si veda inmerito Sez. 5, n. 6148 del 19/12/1986, dep. 1987, Bevilacqua, Rv. 175959 - 01)e ripetutamente ribadito nel corso degli anni fino ad epoca più recente, ha postoin evidenza che in materia di reati fallimentari, la bancarotta fraudolentadocumentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., prevede due fattispeciealternative, quella di sottrazione, distruzione e falsificazione, in tutto o in parte,dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico di procurare asé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e quella ditenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione delmovimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede viceversa il dologenerico (sul punto, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 –01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 – 01; Sez. 5, n. 43966del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611 – 01; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017,Autunno, Rv. 269904 – 01).Alle condotte espressamente indicate dal legislatore per la prima delle dueipotesi (sottrazione, distruzione, falsificazione), viene pacificamente parificataanche la condotta di omessa tenuta della contabilità, trattandosi di un’ipotesi dioccultamento assimilabile alla “sottrazione” (sul punto, oltre alle sentenze citatein precedenza, anche Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 –01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 – 01).Anche per la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, pertanto, aifini dell’integrazione del reato di bancarotta documentale fraudolenta, è richiestala sussistenza del dolo specifico, consistente nella finalità di procurare a sé o adaltri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, che non puòconfondersi con il dolo “generico” richiesto invece dalla seconda ipotesi dibancarotta fraudolenta documentale, ovvero la coscienza e volontà di tenere lescritture in modo irregolare con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa oimpossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa.Tale conclusione non è imposta solo dalla disposizione di cui all’art. 216,comma 1, n. 2 legge fall., che è assolutamente chiara nel distinguere le due ipotesidi bancarotta documentale “specifica” e “generica”, ma anche perché, in assenzadella finalità di profitto o di pregiudizio per i creditori, la mera omessa tenuta dellescritture contabili configurerebbe l’ipotesi di bancarotta semplice di cui all’art. 217,comma 2, legge fall. (integrabile anche nel caso di condotta dolosa e non solocolposa, Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 – 01).Ebbene, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell’autonomia edell’alternatività tra le due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, dandovita ad una commistione tra le due fattispecie, attribuendo ad una delle condottedella bancarotta documentale “specifica” (la sottrazione della contabilità, nellaforma dell’omessa tenuta), il coefficiente psicologico di quella “generica” (laconsapevolezza e volontà di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonioe del movimento degli affari).Deve pertanto ribadirsi il principio secondo cui l’art. 216, comma 1, n. 2 leggefall. (oggi sostanzialmente trasfuso nell’art. 322, comma 1, lett. b) del d. lgs. n.14 del 12 gennaio 2019) contempla due distinte ipotesi di bancarotta fraudolentadocumentale, caratterizzate dal diverso atteggiarsi del dolo (specifico, nel caso disottrazione, distruzione, falsificazione della contabilità, cui va assimilata lamancata tenuta delle scritture contabili, e generico per la condotta di redazionedella contabilità in guisa tale da non consentire una ricostruzione del patrimonio edel movimento degli affari della società), tra le quali non sono consentiteoperazioni di fusione e commistione, attraverso il richiamo, per le condotte di unadelle due ipotesi, dell’elemento soggettivo previsto per l’altra.Su questo punto, la sentenza impugnata deve dunque essere annullata perun nuovo esame relativo alla sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dallaspecifica fattispecie in contestazione.4.

Relativamente al terzo motivo, con cui si deduce l’omessa pronuncia, daparte della Corte di appello, sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva,l’annullamento con rinvio della sentenza non impedisce comunque di rilevare che,in realtà, non è ravvisabile la carenza motivazionale denunciata, in quanto la Cortedi appello di Bari ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva,ponendo in evidenza, oltre al mancato rispetto di un “protocollo” siglato in data21.5.2024 (che di per sé non sarebbe stata certamente ragione sufficiente per ilrigetto della richiesta, non potendo attribuirsi ai protocolli siglati dagli ufficigiudiziari un valore di integrazione o di deroga del dato normativo), anche esoprattutto il carattere “generico” della richiesta.La stessa, infatti, risulta formulata dalla difesa con i motivi aggiunti di appello,senza l’indicazione di una preferenza tra tutte le misure astrattamente applicabilie senza la minima deduzione delle ragioni che la sostenevano e degli elementi dacui desumere una loro maggiore idoneità a garantire la rieducazione delcondannato e la prevenzione di ulteriori reati rispetto alle pene detentive (secondoquanto previsto dall’art. 58 legge n. 689 del 24 novembre 1981).Sulla possibilità di avanzare richiesta di pena sostitutiva per la prima volta inappello, anche nel caso in cui tale richiesta poteva essere avanzata in primo grado,si sono registrate sinora opinioni differenti nella giurisprudenza di questa Corte.Ad un primo orientamento teso ad ammettere tale possibilità (Sez. 6, n. 8215del 11/02/2025, Pesare, Rv. 287610 – 01), se ne contrappone uno di segnocontrario (Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025, D’Agata, Rv. 289139 – 01).Dalla lettura complessiva del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, pare evincersiche, almeno nelle intenzioni del legislatore, la sede naturale per avanzare unarichiesta di pena sostitutiva dovesse essere il giudizio di primo grado.

In tal sensodepongono: la previsione di una disciplina transitoria, dettata dall’art. 95, inrelazione ai procedimenti già pendenti in appello alla data di entrata in vigore deldecreto; la relazione di accompagnamento al decreto, ove si precisa che laprevisione della possibilità di avanzare richiesta di pena sostitutiva in appello (peri procedimenti che fossero pendenti in tale grado alla data di entrata in vigore deld. lgs. 150 del 2022) rispondeva alla necessità di tener conto della lex mitiorsopravvenuta; la stessa logica deflattiva sottesa alla prevista inappellabilità dellesentenze con le quali viene comminata la pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità, ex art. 593, comma 3 cod. proc. pen., che viene inevitabilmente frustratadalla possibilità di avanzare tale richiesta anche dopo aver proposto appello.Senonché, l’assenza di una esplicita disposizione tendente ad escludere lapossibilità di richiedere l’applicazione della pena sostitutiva nel giudizio di appelloe la recente modifica dell’art. 598-bis cod. proc. pen., ad opera del d. lgs. 19 marzo2024, n. 31, con la previsione di margini ancor più ampi per poter perfezionare laprestazione del “consenso” alla sostituzione della pena detentiva, anche nei motivinuovi e nelle memorie, fino a quindici giorni prima dell’udienza, nel caso ditrattazione cartolare (art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.), e addiritturafino alla data dell’udienza con la partecipazione delle parti (art. 598-bis, comma4-bis, cod. proc. pen.), inducono questo Collegio a ritenere che, anche al di fuoridella disciplina transitoria dettata dall’art. 95 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,sia possibile avanzare per la prima volta la richiesta di sostituzione di penadetentiva in appello.La modifica dell’art. 598-bis cod. proc. pen., tuttavia, non ha mutato ladisposizione di cui all’art. 581, comma 1, lett. d) dello stesso codice, nella parte incui fissa il principio in base al quale i motivi di appello devono essere sorretti dalla«indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ognirichiesta», in assenza delle quali le medesime richieste devono ritenersiinammissibili, ai sensi del successivo art. 591, comma 1, lett. c), del codice di rito.La dilatazione dello spazio temporale entro il quale l’imputato può esprimereil suo “consenso” alla sostituzione della pena detentiva, non fa venire meno lanecessità che la richiesta sia comunque contenuta nei motivi di impugnazione (oeventualmente nei motivi nuovi) e sorretta dall’indicazione delle ragioni di dirittoe degli elementi di fatto che la sorreggono.

Ciò è imposto anche dal fatto che illegislatore (ai sensi dell’art. 58 legge n. 689 del 24 noevembre 1981) attribuisceal giudice un potere discrezionale di procedere alla sostituzione della pena, nelrispetto di precise condizioni, ovvero che la pena sostitutiva risulti «più idonea allarieducazione del condannato», assicuri la «prevenzione del pericolo dicommissione di nuovi reati» e non vi siano «fondati motivi per ritenere che leprescrizioni non saranno adempiute dal condannato»; elementi che, specie nelgiudizio di appello, devono essere valutati anche alla luce della prospettazionedella parte.La necessità che vi sia una richiesta di applicazione di pena sostitutiva nontotalmente generica discende dalla stessa natura devolutiva del giudizio di appello,principio richiamato, in apertura, anche dall’art. 598-bis, comma 1-bis cod. proc.pen. («fermo restando quanto previsto dall’art. 597 cod. proc. pen.»).Questa Corte, del resto, si è recentemente espressa sul senso da attribuirealla recente introduzione dei commi 1-bis e 4-bis dell’art. 598-bis cod. proc. pen.,osservando che «i termini previsti dai citati commi fanno riferimento, per quantoconcerne le udienze celebrate, rispettivamente, con trattazione cartolare o contrattazione orale (con partecipazione delle parti), alla prestazione del consenso(che, ad esempio, potrebbe non essere stato esplicitato nell’atto di appello, sepresentato dal difensore privo di apposita procura speciale) e non già allapresentazione della richiesta.

Proprio il richiamo all’art. 597 cod. proc. pen. faritenere che non sia consentita alcuna sovrapposizione fra la facoltà attribuita allaparte dalle nuove disposizioni introdotte nell'art. 598-bis “di prestare il consenso(personalmente o dal difensore munito di procura speciale) ed il differente ambitodella sua logica previa richiesta da veicolare attraverso i motivi di gravame o imotivi nuovi, che deve essere necessariamente motivata in ordine ai presuppostiche ne consentirebbero l'applicazione ex art. 132 cod. pen.” (così, da ultimo, Sez.6, n. 9154 del 30/01/2025, Ceriello, non mass.).

Alla luce di questi principil'appellante aveva l'onere di supportare la richiesta con specifiche deduzioniinerenti al caso di cui si tratta…» (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv.287820 – 01; in senso conforme anche Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi,Rv. 288792 – 01).Deve dunque ribadirsi che la richiesta di sostituzione della pena detentiva puòessere avanzata anche in appello, a prescindere dal fatto che il soggettointeressato avesse possibilità di farlo in primo grado, ma la richiesta deve in ognicaso essere corredata dall’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi difatto che la sorreggono, conformemente a quanto previsto dall’art. 581, comma1, lett. d) cod. proc. pen., pena l’inammissibilità della stessa ai sensi del successivoart. 591, comma 1, lett. c), stesso codice.Nel caso in esame, stante la genericità della richiesta di sostituzione, la stessaè stata correttamente dichiarata inammissibile dal Giudice di appello.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'elemento soggettivo delreato con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.Così deciso, in data 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Bari haconfermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trani nei confronti diRocco [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli articoli 216, comma 1, n. 2, 223, comma 1,n. 2, legge fall., perché, in qualità di legale rappresentante della “[OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarata fallita il 19 aprile 2017, «con lo scopo di procurare a sé oad altri un ingiusto profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori, non teneva i librio le scritture contabili e comunque non rendeva possibile la ricostruzione delpatrimonio o del movimento degli affari».La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto provato che l’imputato, nel suoruolo di amministratore di diritto della società, avesse totalmente omesso la tenutadelle scritture fiscali e contabili obbligatorie e, conformemente all’orientamentoconsolidato della giurisprudenza di legittimità, dovesse rispondere del reato dibancarotta documentale a prescindere dal carattere formale del ruolo rivestito.L’omessa tenuta delle scritture contabili doveva inoltre ritenersi sorretta dal dologenerico, ovvero dalla coscienza e volontà, da parte dell’imputato, di rendere intal modo impossibile o assai disagevole per i creditori e gli organi fallimentari laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi,di seguito indicati nei termini strettamente necessari per la motivazione dellasentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. Cod. proc. pen.2.1. Con il primo, ci si duole dell’affermazione della penale responsabilitàdell’imputato anche a fronte del fatto che lo stesso non avesse avuto la concretapossibilità di consegnare la documentazione contabile e che il curatore avrebbecomunque potuto ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della societàconvocando i soci della fallita.2.2. Con il secondo motivo si deduce illogicità e contraddittorietà dellamotivazione, per avere la Corte di appello di Bari ritenuto provata la condottadelittuosa di sottrazione o mancata istituzione delle scritture contabili, pur inassenza di qualsiasi prova del dolo specifico richiesto da tale ipotesi, motivando,viceversa, in ordine alla configurabilità del dolo generico (quello di rendereimpossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari), relativotuttavia ad altra ipotesi di bancarotta documentale.2.3. Con il terzo motivo, si deduce infine l’omessa pronuncia, da parte dellaCorte di appello, sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini diseguito precisati.2. Il primo motivo è in parte generico ed in parte giuridicamente infondato.In punto di ricostruzione materiale della condotta, il ricorrente rappresenta la“impossibilità” da parte dell’imputato di consegnare la documentazione contabileal curatore, che sarebbe emersa “dall’acquisizione della documentazione” nelgiudizio di primo grado, senza minimamente esplicitare né da quali atti sarebbeemersa tale impossibilità né quali sarebbero le ragioni sottese alla stessa. Il motivoè formulato in termini così vaghi da risultare non intelligibile.Manifestamente infondato, viceversa, è il rilievo secondo cui il reato dibancarotta fraudolenta documentale non possa ritenersi integrato nel caso in cuinon sia stata accertata un’assoluta impossibilità di ricostruzione del patrimonio edel movimento degli affari della società, anche attraverso ulteriori canaliinformativi rispetto al reperimento della documentazione contabile, come adesempio ascoltando i soci della fallita.In realtà, la giurisprudenza di questa Corte è pacificamente orientata nelsenso di ritenere che, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'interessetutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali econtabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata egiuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione delpatrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modoin cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti,da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solocon particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis,Rv. 274455 – 01) e che il reato sussista anche quando la documentazione possaessere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentalipresso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabiliera tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa laricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 – 01; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep.2015, Ronchese, Rv. 262588 – 01).Totalmente inadeguata, tra l’altro, sarebbe una ricostruzione del patrimonioe del movimento degli affari della società attraverso “l’ascolto” dei soci della fallita.3. Il secondo motivo del ricorso è invece fondato e deve essere accolto.La condotta materiale ascritta all’imputato è quella di omessa tenuta dei librie delle scritture contabili obbligatorie.La Corte di appello di Bari, nell’illustrare le ragioni della conferma dellasentenza di condanna di primo grado, richiama in premessa, apparentementecondividendolo, un principio ripetutamente ribadito da questa Corte di legittimità,del quale tuttavia non fa applicazione.Questa Corte, con un orientamento risalente almeno agli anni ‘80 (si veda inmerito Sez. 5, n. 6148 del 19/12/1986, dep. 1987, Bevilacqua, Rv. 175959 - 01)e ripetutamente ribadito nel corso degli anni fino ad epoca più recente, ha postoin evidenza che in materia di reati fallimentari, la bancarotta fraudolentadocumentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., prevede due fattispeciealternative, quella di sottrazione, distruzione e falsificazione, in tutto o in parte,dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico di procurare asé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e quella ditenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione delmovimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede viceversa il dologenerico (sul punto, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 –01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 – 01; Sez. 5, n. 43966del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611 – 01; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017,Autunno, Rv. 269904 – 01).Alle condotte espressamente indicate dal legislatore per la prima delle dueipotesi (sottrazione, distruzione, falsificazione), viene pacificamente parificataanche la condotta di omessa tenuta della contabilità, trattandosi di un’ipotesi dioccultamento assimilabile alla “sottrazione” (sul punto, oltre alle sentenze citatein precedenza, anche Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 –01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 – 01).Anche per la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, pertanto, aifini dell’integrazione del reato di bancarotta documentale fraudolenta, è richiestala sussistenza del dolo specifico, consistente nella finalità di procurare a sé o adaltri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, che non puòconfondersi con il dolo “generico” richiesto invece dalla seconda ipotesi dibancarotta fraudolenta documentale, ovvero la coscienza e volontà di tenere lescritture in modo irregolare con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa oimpossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa.Tale conclusione non è imposta solo dalla disposizione di cui all’art. 216,comma 1, n. 2 legge fall., che è assolutamente chiara nel distinguere le due ipotesidi bancarotta documentale “specifica” e “generica”, ma anche perché, in assenzadella finalità di profitto o di pregiudizio per i creditori, la mera omessa tenuta dellescritture contabili configurerebbe l’ipotesi di bancarotta semplice di cui all’art. 217,comma 2, legge fall. (integrabile anche nel caso di condotta dolosa e non solocolposa, Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 – 01).Ebbene, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell’autonomia edell’alternatività tra le due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, dandovita ad una commistione tra le due fattispecie, attribuendo ad una delle condottedella bancarotta documentale “specifica” (la sottrazione della contabilità, nellaforma dell’omessa tenuta), il coefficiente psicologico di quella “generica” (laconsapevolezza e volontà di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonioe del movimento degli affari).Deve pertanto ribadirsi il principio secondo cui l’art. 216, comma 1, n. 2 leggefall. (oggi sostanzialmente trasfuso nell’art. 322, comma 1, lett. b) del d. lgs. n.14 del 12 gennaio 2019) contempla due distinte ipotesi di bancarotta fraudolentadocumentale, caratterizzate dal diverso atteggiarsi del dolo (specifico, nel caso disottrazione, distruzione, falsificazione della contabilità, cui va assimilata lamancata tenuta delle scritture contabili, e generico per la condotta di redazionedella contabilità in guisa tale da non consentire una ricostruzione del patrimonio edel movimento degli affari della società), tra le quali non sono consentiteoperazioni di fusione e commistione, attraverso il richiamo, per le condotte di unadelle due ipotesi, dell’elemento soggettivo previsto per l’altra.Su questo punto, la sentenza impugnata deve dunque essere annullata perun nuovo esame relativo alla sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dallaspecifica fattispecie in contestazione.4. Relativamente al terzo motivo, con cui si deduce l’omessa pronuncia, daparte della Corte di appello, sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva,l’annullamento con rinvio della sentenza non impedisce comunque di rilevare che,in realtà, non è ravvisabile la carenza motivazionale denunciata, in quanto la Cortedi appello di Bari ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva,ponendo in evidenza, oltre al mancato rispetto di un “protocollo” siglato in data21.5.2024 (che di per sé non sarebbe stata certamente ragione sufficiente per ilrigetto della richiesta, non potendo attribuirsi ai protocolli siglati dagli ufficigiudiziari un valore di integrazione o di deroga del dato normativo), anche esoprattutto il carattere “generico” della richiesta.La stessa, infatti, risulta formulata dalla difesa con i motivi aggiunti di appello,senza l’indicazione di una preferenza tra tutte le misure astrattamente applicabilie senza la minima deduzione delle ragioni che la sostenevano e degli elementi dacui desumere una loro maggiore idoneità a garantire la rieducazione delcondannato e la prevenzione di ulteriori reati rispetto alle pene detentive (secondoquanto previsto dall’art. 58 legge n. 689 del 24 novembre 1981).Sulla possibilità di avanzare richiesta di pena sostitutiva per la prima volta inappello, anche nel caso in cui tale richiesta poteva essere avanzata in primo grado,si sono registrate sinora opinioni differenti nella giurisprudenza di questa Corte.Ad un primo orientamento teso ad ammettere tale possibilità (Sez. 6, n. 8215del 11/02/2025, Pesare, Rv. 287610 – 01), se ne contrappone uno di segnocontrario (Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025, D’Agata, Rv. 289139 – 01).Dalla lettura complessiva del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, pare evincersiche, almeno nelle intenzioni del legislatore, la sede naturale per avanzare unarichiesta di pena sostitutiva dovesse essere il giudizio di primo grado. In tal sensodepongono: la previsione di una disciplina transitoria, dettata dall’art. 95, inrelazione ai procedimenti già pendenti in appello alla data di entrata in vigore deldecreto; la relazione di accompagnamento al decreto, ove si precisa che laprevisione della possibilità di avanzare richiesta di pena sostitutiva in appello (peri procedimenti che fossero pendenti in tale grado alla data di entrata in vigore deld. lgs. 150 del 2022) rispondeva alla necessità di tener conto della lex mitiorsopravvenuta; la stessa logica deflattiva sottesa alla prevista inappellabilità dellesentenze con le quali viene comminata la pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità, ex art. 593, comma 3 cod. proc. pen., che viene inevitabilmente frustratadalla possibilità di avanzare tale richiesta anche dopo aver proposto appello.Senonché, l’assenza di una esplicita disposizione tendente ad escludere lapossibilità di richiedere l’applicazione della pena sostitutiva nel giudizio di appelloe la recente modifica dell’art. 598-bis cod. proc. pen., ad opera del d. lgs. 19 marzo2024, n. 31, con la previsione di margini ancor più ampi per poter perfezionare laprestazione del “consenso” alla sostituzione della pena detentiva, anche nei motivinuovi e nelle memorie, fino a quindici giorni prima dell’udienza, nel caso ditrattazione cartolare (art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.), e addiritturafino alla data dell’udienza con la partecipazione delle parti (art. 598-bis, comma4-bis, cod. proc. pen.), inducono questo Collegio a ritenere che, anche al di fuoridella disciplina transitoria dettata dall’art. 95 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,sia possibile avanzare per la prima volta la richiesta di sostituzione di penadetentiva in appello.La modifica dell’art. 598-bis cod. proc. pen., tuttavia, non ha mutato ladisposizione di cui all’art. 581, comma 1, lett. d) dello stesso codice, nella parte incui fissa il principio in base al quale i motivi di appello devono essere sorretti dalla«indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ognirichiesta», in assenza delle quali le medesime richieste devono ritenersiinammissibili, ai sensi del successivo art. 591, comma 1, lett. c), del codice di rito.La dilatazione dello spazio temporale entro il quale l’imputato può esprimereil suo “consenso” alla sostituzione della pena detentiva, non fa venire meno lanecessità che la richiesta sia comunque contenuta nei motivi di impugnazione (oeventualmente nei motivi nuovi) e sorretta dall’indicazione delle ragioni di dirittoe degli elementi di fatto che la sorreggono. Ciò è imposto anche dal fatto che illegislatore (ai sensi dell’art. 58 legge n. 689 del 24 noevembre 1981) attribuisceal giudice un potere discrezionale di procedere alla sostituzione della pena, nelrispetto di precise condizioni, ovvero che la pena sostitutiva risulti «più idonea allarieducazione del condannato», assicuri la «prevenzione del pericolo dicommissione di nuovi reati» e non vi siano «fondati motivi per ritenere che leprescrizioni non saranno adempiute dal condannato»; elementi che, specie nelgiudizio di appello, devono essere valutati anche alla luce della prospettazionedella parte.La necessità che vi sia una richiesta di applicazione di pena sostitutiva nontotalmente generica discende dalla stessa natura devolutiva del giudizio di appello,principio richiamato, in apertura, anche dall’art. 598-bis, comma 1-bis cod. proc.pen. («fermo restando quanto previsto dall’art. 597 cod. proc. pen.»).Questa Corte, del resto, si è recentemente espressa sul senso da attribuirealla recente introduzione dei commi 1-bis e 4-bis dell’art. 598-bis cod. proc. pen.,osservando che «i termini previsti dai citati commi fanno riferimento, per quantoconcerne le udienze celebrate, rispettivamente, con trattazione cartolare o contrattazione orale (con partecipazione delle parti), alla prestazione del consenso(che, ad esempio, potrebbe non essere stato esplicitato nell’atto di appello, sepresentato dal difensore privo di apposita procura speciale) e non già allapresentazione della richiesta. Proprio il richiamo all’art. 597 cod. proc. pen. faritenere che non sia consentita alcuna sovrapposizione fra la facoltà attribuita allaparte dalle nuove disposizioni introdotte nell'art. 598-bis “di prestare il consenso(personalmente o dal difensore munito di procura speciale) ed il differente ambitodella sua logica previa richiesta da veicolare attraverso i motivi di gravame o imotivi nuovi, che deve essere necessariamente motivata in ordine ai presuppostiche ne consentirebbero l'applicazione ex art. 132 cod. pen.” (così, da ultimo, Sez.6, n. 9154 del 30/01/2025, Ceriello, non mass.). Alla luce di questi principil'appellante aveva l'onere di supportare la richiesta con specifiche deduzioniinerenti al caso di cui si tratta…» (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv.287820 – 01; in senso conforme anche Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi,Rv. 288792 – 01).Deve dunque ribadirsi che la richiesta di sostituzione della pena detentiva puòessere avanzata anche in appello, a prescindere dal fatto che il soggettointeressato avesse possibilità di farlo in primo grado, ma la richiesta deve in ognicaso essere corredata dall’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi difatto che la sorreggono, conformemente a quanto previsto dall’art. 581, comma1, lett. d) cod. proc. pen., pena l’inammissibilità della stessa ai sensi del successivoart. 591, comma 1, lett. c), stesso codice.Nel caso in esame, stante la genericità della richiesta di sostituzione, la stessaè stata correttamente dichiarata inammissibile dal Giudice di appello. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'elemento soggettivo delreato con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.Così deciso, in data 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12660/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris