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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 36498/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'affermazione di responsabilità, non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata a riguardo della convergente prova dell'allontanamento del ricorrente proveniente dall'accertamento del [OSCURATO:PERSONA] e dalle attendibili dichiarazioni della convivente Trevisan; Ritenuto che il secondo motivo sulla determinazione della pena è del tutto genericamente proposto, non essendo oggetto di specifica devoluzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ammende.

Così deciso il 24.10.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'affermazione di responsabilità, non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata a riguardo della convergente prova dell'allontanamento del ricorrente proveniente dall'accertamento del [OSCURATO:PERSONA] e dalle attendibili dichiarazioni della convivente Trevisan; Ritenuto che il secondo motivo sulla determinazione della pena è del tutto genericamente proposto, non essendo oggetto di specifica devoluzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ammende. Così deciso il 24.10.2025
Sentenza Cassazione n. 36498/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris