CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 41281/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata con il ricorso, diretta ad escludere la configurabilità del reato di cui all'art 336Tontestato al ricorrente (le minacce riferite in direzione degli operanti sarebbero state proferite in un momento del tutto antecedente al compimento dell'atto d'ufficio di loro pertinenza, risultando così decontestualizzate rispetto alle connotazioni tipiche della fattispecie ritenuta), si lega a una ricostruzione del fatto non altrimenti supportata e palesemente smentita dalla risposta sul punto offerta dalla Corte del merito (che ha ribadito l'immediata correlazione tra la condotta contestata e la richiesta di un documento di identità rivolta all'imputato dai pubblici ufficiali), fondata su argomenti giuridici che non meritano censure avuto riguardo agli obiettivi difensivi perseguiti dall'impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ..3›, 6tPat rAiZaddusa [OSCURATO:PERSONA] olo