CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27414/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice della riparazione, conl'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] hachiesto la riparazione per la custodia cautelare subita, perché ritenuto gravementeindiziato del delitto di trasferimento fraudolento di valori commesso in concorsocon altri soggetti e aggravato dal fine di agevolare una cosca mafiosa, delitto dalquale il ricorrente è stato definitivamente assolto.2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, proponericorso per cassazione l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.Sostiene, in sintesi, che la Corte di appello avrebbe illegittimamente negato ildiritto alla riparazione valorizzando esclusivamente il quadro indiziario posto afondamento delle ordinanze cautelari, senza considerare le risultanze dellasentenza di assoluzione, dalla quale emergerebbe l’insussistenza degli elementioggettivi e soggettivi del reato.Deduce che non sarebbe stata individuata alcuna condotta dolosa ogravemente colposa idonea a porsi in rapporto causale con la detenzione subita,né adeguatamente motivato il nesso eziologico tra comportamento del ricorrentee applicazione della misura cautelare, rilevando altresì che analoghe posizioni dicoimputati avrebbero condotto al riconoscimento del diritto all’indennizzo.3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.4. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo perl’inammissibilità o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale hacorrettamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo iparametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.,valutando in maniera congrua e logica, e con l’autonomia che è propria del giudiziodi riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpagrave, avente effetto sinergico rispetto all’emissione della misura custodiale neiconfronti dell’interessato.3. È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpache vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, dauna condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale puòinsorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, unamisura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievoquale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la“colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nelsenso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possaaver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autoritàgiudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non comegiudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilitàsecondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilitàche la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’autoritàgiudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall’interessato sulpiano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo,per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessiin campo.Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi hapatito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpagrave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, convalutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomorispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gliestremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato,ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza dellasua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep.2014, Maltese, Rv. 259082 – 01). La valutazione del giudice della riparazione,insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice delprocesso penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena edampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo,bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (dinatura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventualesussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638 - 01).4. Da questo punto di vista, l’ordinanza impugnata ha fornito un percorsologico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di dirittoconnessi all’istituto della riparazione, svolgendo un’autonoma e puntualevalutazione delle risultanze processuali ed individuando nella condotta delricorrente profili di colpa grave causalmente rilevanti rispetto all’adozione e almantenimento della misura cautelare.In particolare, la Corte territoriale ha richiamato la complessiva vicendainvestigativa concernente la gestione della società Generale [OSCURATO:SOCIETA].,ritenuta dagli organi inquirenti inserita in un sistema di schermatura patrimonialevolto a sottrarre beni e attività economiche all'effettiva riconducibilità a soggettiappartenenti o contigui alla cosca Cataldo. In tale contesto, l'ordinanza havalorizzato gli elementi investigativi che indicavano il [OSCURATO:PERSONA] quale gestore di fattodella società, pur in assenza di incarichi formalmente rivestiti, evidenziando il suodiretto coinvolgimento nelle operazioni societarie, nelle interlocuzioni concernentil'assetto proprietario e nella gestione degli interessi economici facenti capoall'impresa. Tali conclusioni sono state tratte sulla base delle risultanze delleintercettazioni e degli ulteriori elementi acquisiti nel procedimento, dai qualiemergeva una partecipazione attiva e non meramente occasionale alle vicendesocietarie.Secondo il giudice della riparazione, proprio l'accettazione e l'esercizio di unruolo gestorio di fatto all'interno di un assetto societario caratterizzato dasignificativi profili di opacità, unitamente alla partecipazione ad operazionisuscettibili di apparire funzionali all'occultamento della reale titolarità di beni einteressi economici, avevano colposamente contribuito a generare quel quadroindiziario che, in una valutazione ex ante, aveva condotto all'adozione della misuracustodiale. L'ordinanza impugnata ha pertanto individuato un comportamentogravemente imprudente e causalmente rilevante ai fini dell'intervento cautelare,in quanto idoneo a determinare l'apparente configurabilità dell'illecito contestato.La motivazione si sottrae pertanto alle censure difensive, poiché individuapuntualmente le condotte ritenute ostative al riconoscimento dell'indennizzo espiega, con argomentazione logica e coerente, le ragioni per le quali esse abbianoconcorso a determinare l'emissione della misura restrittiva.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalMinistero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura delloStato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitàdiretta a contrastare la pretesa del ricorrente (cfr. Sez. 4, n. 26952 del20/06/2024, Rv. 286737 – 01). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente.Così è deciso, 22 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]