CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 22684/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa; -rilevato che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è privo dei requisiti richiesti dall'art. 581 codice di rito, non risultando enunziate in forma specifica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnazione; il difensore, infatti, censura in maniera generica ed apodittica la motivazione rassegnata dai giudici d'appello senza alcun confronto critico con le considerazioni svolte a sostegno della conferma di responsabilità dell'imputato; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente