CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 38921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che contesta l'abnormità dell'ordinanza di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa avverso l'ordinanza di archiviazione, emessa all'esito dell'udienza camerale e a seguito di considerazione delle ragioni prospettate in sede di opposizione, in quanto l'unico vizio denunziabile, in sede di legittimità, avverso detto provvedimento, è la violazione del contraddittorio; Considerato, altresì, che non è abnorme il provvedimento di archiviazione con cui è esclusa la configurabilità di un reato, oggetto di denuncia-querela, ma non di iscrizione nel registro delle notizie di reato, in quanto il giudice è libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni del pubblico ministero e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione e tale provvedimento non determina alcuna stasi processuale (Sez. 2, n. 13916 del 05/04/2022, Perugini, Rv. 283093); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]