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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15461/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08-03-2022 del G.U.P. del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla parte in cui ha disposto l'applicazione delle pene accessorie, con eliminazione delle stesse ai sensi dell'art. 620 lett.

I) cod. proc. pen., con conferma nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 marzo 2022, il G.U.P. del Tribunale di Venezia applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata e condizionalmente sospesa di mesi 6 di reclusione, in ordine a quattro episodi del reato ex art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000, commessi in Venezia, rispettivamente, il 29 settembre 2014 (capo A), il 30 settembre 2016 (capo B), il 30 ottobre 2017 (capo C) e il 31 ottobre 2018 (capo D).

Con la medesima sentenza, inoltre, veniva disposta l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 del d.

Igs. n. 74 del 2000.

2. Avverso la sentenza del Tribunale lagunare, Anzanello, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa censura la statuizione della sentenza relativa alla applicazione delle pene accessorie, pur a fronte di una pronuncia di patteggiamento con pena inferiore a 2 anni e del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 13 bis del d.

Igs. n. 74 del 2000, norma che, al pari dell'art. 445 comma 1 cod. proc. pen., era ostativa all'applicazione delle pene accessorie.

Con il secondo motivo, infine, il ricorrente censura la violazione dell'art.166 comma 1 cod. pen., evidenziando, in subordine, che il G.U.P. avrebbe errato anche nel sospendere la sola pena principale e non anche le pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA] È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.

1. Con la sentenza impugnata, infatti, il G.U.P., a fronte di una pena finale concordata dalle parti in 6 mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa), ha applicato erroneamente nei confronti dell'imputato le pene accessorie di cui all'art. 12 del d.

Igs. n. 74 del 2000, nonostante l'esistenza di una duplice condizione ostativa, costituita sia dalla previsione dell'art. 445 comma 1 cod. proc. pen., secondo cui, in caso di patteggiamento con pena inferiore a due anni, non ha luogo l'applicazione delle pene accessorie, sia dal disposto ex art. 13 bis comma 1 del d.

Igs. n. 74 del 2000, secondo cui non sono applicabili le pene accessorie di cui all'art. 12 del medesimo decreto, qualora, come pacificamente avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), vi sia stata l'estinzione del debito tributario contestato, mediante il ravvidamento operoso realizzatosi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

2. Pertanto, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, stante l'evidente illegittimità dell'applicazione delle pene accessorie, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni relative alle pene accessorie applicate, statuizioni che, ai sensi dell'art. 620 lett.

L) cod. proc. pen., devono essere eliminate in questa sede.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alle pene accessorie, statuizioni che el

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08-03-2022 del G.U.P. del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla parte in cui ha disposto l'applicazione delle pene accessorie, con eliminazione delle stesse ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., con conferma nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 marzo 2022, il G.U.P. del Tribunale di Venezia applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata e condizionalmente sospesa di mesi 6 di reclusione, in ordine a quattro episodi del reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, commessi in Venezia, rispettivamente, il 29 settembre 2014 (capo A), il 30 settembre 2016 (capo B), il 30 ottobre 2017 (capo C) e il 31 ottobre 2018 (capo D). Con la medesima sentenza, inoltre, veniva disposta l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 del d. Igs. n. 74 del 2000. 2. Avverso la sentenza del Tribunale lagunare, Anzanello, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa censura la statuizione della sentenza relativa alla applicazione delle pene accessorie, pur a fronte di una pronuncia di patteggiamento con pena inferiore a 2 anni e del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 13 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, norma che, al pari dell'art. 445 comma 1 cod. proc. pen., era ostativa all'applicazione delle pene accessorie. Con il secondo motivo, infine, il ricorrente censura la violazione dell'art.166 comma 1 cod. pen., evidenziando, in subordine, che il G.U.P. avrebbe errato anche nel sospendere la sola pena principale e non anche le pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA] È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 1. Con la sentenza impugnata, infatti, il G.U.P., a fronte di una pena finale concordata dalle parti in 6 mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa), ha applicato erroneamente nei confronti dell'imputato le pene accessorie di cui all'art. 12 del d. Igs. n. 74 del 2000, nonostante l'esistenza di una duplice condizione ostativa, costituita sia dalla previsione dell'art. 445 comma 1 cod. proc. pen., secondo cui, in caso di patteggiamento con pena inferiore a due anni, non ha luogo l'applicazione delle pene accessorie, sia dal disposto ex art. 13 bis comma 1 del d. Igs. n. 74 del 2000, secondo cui non sono applicabili le pene accessorie di cui all'art. 12 del medesimo decreto, qualora, come pacificamente avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), vi sia stata l'estinzione del debito tributario contestato, mediante il ravvidamento operoso realizzatosi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. 2. Pertanto, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, stante l'evidente illegittimità dell'applicazione delle pene accessorie, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni relative alle pene accessorie applicate, statuizioni che, ai sensi dell'art. 620 lett. L) cod. proc. pen., devono essere eliminate in questa sede. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alle pene accessorie, statuizioni che el
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