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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09013/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; isentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditch difensorè! L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza impugnata confermava la misura degli arresti domiciliari, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 9 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

2. [OSCURATO:PERSONA] del riesame - dopo aver premesso le precedenti condanne con sentenze irrevocabili per il delitto di associazione mafiosa (l'ultima delle quali lo vedevano nella peculiare veste di reggente del mandamento mafioso palermitano di Brancaccio) - evidenziava come le emergenze indiziarie (di matrice eterogenea, tecnico intercettiva e dichiarativa) dessero contezza del fatto che egli avesse proseguito in tale condotta nel lungo periodo, da ottobre 2015 a luglio 2019.

Risultava invero che l'indagato, dopo la sua scarcerazione nel 2015, nonostante il trasferimento a Roma (dove aveva scontato la misura di sicurezza della libertà vigilata con divieto di allontanarsi dalla regione Lazio), anche avvalendosi dell'intermediazione del figlio [OSCURATO:PERSONA], era riuscito a riallacciare e mantenere, sebbene a distanza, una consolidata reteíbcontatti e relazioni con esponenti di spicco tanto della famiglia mafiosa di appartenenza Roccella, come [OSCURATO:PERSONA], Stefano e [OSCURATO:PERSONA], quanto di altre famiglie mafiose del potente mandamento palermitano di Brancaccio, come [OSCURATO:PERSONA].

Nel periodo in contestazione, l'indagato aveva programmato nuove iniziative illecite, specie nel settore del traffico di stupefacenti, oltre a perorare il buon esito dei progetti imprenditoriali intrapresi dal figlio [OSCURATO:PERSONA], non mancando di ricorrere a modalità estorsive al fine di superare eventuali resistenze da parte dei controinteressati.

3. Nell'ordinanza erano richiamate una serie d'intercettazioni, costituenti la provvista indiziarla.

In primo luogo quelle attestanti i rapporti, intercorsi nell'ottobre 2015, con il narcotrafficante [OSCURATO:PERSONA] che, infatti, comunicava ai sodali Giallombardo, [OSCURATO:PERSONA] e Militello di avere incontrato «il figlio del dottore, Mario» il quale, per conto del padre, lo aveva rassicurato che «loro» (ndr i Testa) non avrebbero potuto spacciare nella frazione riservata a [OSCURATO:PERSONA].

E, ancora; le conversazioni intercorse nel novembre 2015, in occasione delle quali lo stesso narcotrafficante incaricava Giallombardo di rintracciare, con massima urgenza, il figlio dell'odierno ricorrente, Mario, al fine di ottenere un incontro riservato con Vitrano, come già detto vertice mafioso della zona di competenza, per proporgli di finanziare un traffico di stupefacenti.

A tali conversazioni il giudice della cautela attribuiva particolare pregnanza, siccome espressive della capacità del ricorrente, anche utilizzando il tramite del figlio, di risolvere questioni di evidente interesse per la famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA].

4. Si ritenevano, poi, convergenti nel senso prospettato dall'Accusa le concordi dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali confermavano i rapporti del ricorrente con il narcotrafficante [OSCURATO:PERSONA] e con'i vertici mafiosi Vitrano e Testa, per il tramite di Mario, «il figlio del dottore».

Il medesimo valore indiziario era attribuito alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che aveva appreso, de relato da Mangano e Vitrano, che il ricorrente, pur se residente a Roma, era ancora pienamente organico al sodalizio tanto che preferiva non rientrare a Palermo per timore di essere "arrestato anche per motivi banali".

Il collaboratore ha ricordato di avere egli stesso preso parte un incontro riservato cui avevano partecipato Vitrano, Mangano, Maranto e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], espressamente autorizzato da quest'ultimo ad ascoltare l'intera discussione.

Erano, ancora, valorizzate: - le conversazioni ambientali del luglio 2018, in occasione delle quali [OSCURATO:PERSONA] aggiornava il padre su tematiche di sicuro interesse associativo, riferendo che i sodali Vitrano e Nolano si erano risentiti per non essere stati preventivamente informati dell'apertura di una casa di riposo da parte di uno zio di Guttadauro; il giovane illustrava inoltre al padre il progetto di apertura di una polleria-pizzeria, con annessa sala giochi, domandando se dovesse temere eventuali richieste estorsive e ottenendo, quale risposta, la rassicurazione da parte del ricorrente di avere già preso accordi con Vitrano e Nolano; - le conversazioni ambientali dell'agosto 2018 in occasione delle quali il ricorrente proponeva a Vitrano e Nolano di co-finanziare un traffico di sostanze stupefacenti, che egli stesso avrebbe organizzato avvalendosi di un proprio contatto privilegiato e che non prevedeva il coinvolgimento di soggetti diversi dalla famiglia mafiosa di appartenenza; - la conversazione ambientale dell'agosto 2018 intercorsa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver reso edotto il suo interlocutore di una problematica insorta per l'acquisizione di alcuni terreni, chiedeva e otteneva il suo benestare "mafioso" prima di fare il "primo passo".Quanto, infine, ai contatti con gli altri gruppi criminali, l'ordinanza ha richiamato la vicenda (analiticamente ricostruita nell'ordinanza genetica cui ha rinviato per relationem), relativa al progetto di apertura di un distributore di carburanti nel quartiere Brancaccio, ponendo in risalto come le risultanze delle intercettazioni dessero contezza della circostanza che, al fine di perorare il buon esito del progetto di per sé lecito, il figlio del ricorrente, consigliato dal padre, aveva direttamente coinvolto i vertici territoriali della associazione, ovvero Vitrano e Scimò, sollecitandone l'opera di intermediazione mafiosa per l'individuazione dei proprietari dei terreni ove realizzare il distributore di carburante, al fine di esercitare pressioni indebite nei loro confronti per ottenerne la cessione in suo favore.

5. Ritenuta la sussistenza dei gravi indizi, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale osservava che la contestazione operata poneva una doppia presunzione (relativa) di esigenze cautelari, nonché di esclusiva adeguatezza della misura degli arresti domiciliari applicata, superabile solo dalla dimostrazione, in positivo, di elementi fattuali contrari, nella specie non rinvenibili.

Riteneva, avuto riguardo alla stabilità e profondità del pluriennale vincolo associativokal rapporto fiduciario di stretta interrelazione operativa emerso con i vertici territoriali delle diverse famiglie mafiose del mandamento di appartenenza, che la misura domiciliare fosse l'unica idonea in concreto a recidere qualsiasi potenziale contatto con il sodalizio mafioso.

4. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di un unico, articolato motivo.

4.1. Deduce l'incompletezza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione con la quale il giudice della cautela ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, discostandosi dai principi espressi con le Sezioni Unite Mannino che impongono un'individuazione, in termini di tipicità e offensività della condotta materiale del partecipe di un'associazione mafiosa, di modo che sia salvaguardato il principio di effettività e proporzionalità della sanzione penale.

Sostiene il ricorrente come non solo non vi sia prova dell'asserita perdurante intraneità del ricorrente nel sodalizio, bensì vi sia la prova contraria della sua estromissione (si vedano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Colletti), così come vi è la complementare prova che il figlio [OSCURATO:PERSONA], che si SA, ipotizza suo NO:tere, non abbia mai assunto lo status di partecipe attraverso una formale affiliazione all'interno della famiglia mafiosa di Roccella.Sono state svilite, in maniera illogica e contraddittoria, ove non travisate, circostanze pur indicate nella stessa ordinanza, tutte convergenti nel senso contrario a quello accusatorio, giacché risulta per tabulas che tutti i sodali interpellati da [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'agevolarlo nelle sue richieste, se ne erano disinteressati, a riprova dell'avvenuta estromissione del ricorrente dal sodalizio mafioso.

Del pari trascurato il dato che nessuno dei collaboratori di giustizia ha attribuito al ricorrente condotte di partecipazione al sodalizio, in epoca successiva alla sua scarcerazione, avvenuta il 2 marzo 2012.

La difesa, inoltre, lamenta la mancata risposta del Tribunale alle deduzioni contenute nella memoria difensiva che ponevano in evidenza la mancanza di univocità degli asseriti facta concludentia erroneamente individuati nell'ordinanza genetica e, segnatamente: - le indagini condotte nei confronti del ricorrente non avevano accertato, neppure a livello indiziario, la commissione di delitti scopo dell'associazione mafiosa, men che mai i reati in materia di stupefacenti; - il ricorrente aveva avuto frequentazioni principalmente, se non esclusivamente, con il figlio [OSCURATO:PERSONA] e con alcuni suoi parenti, oltre che con un paio di esponenti del sodalizio, ma si è trattato d'incontri occasionali e con riferimento ai quali non è noto il contenuto dei dialoghi; - non risulta che ricorrente abbia mai operato utilizzando il metodo mafioso i_ e, di conseguenza, fornito alcun contributo (rafforzamento dell'associazione mafiosa e, anzi, ne era stato estromesso.

4.2. La difesa ha depositato motivi aggiunti con i quali è tornata, approfondendole, su ciascuna delle censure in cui è articolato il ricorso.

Ha ripercorso, avversandoli, i facta concludentia posti a fondamento della misura cautelare e, segnatamente, i rapporti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA], l'iniziativa del figlio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di apertura di una pizzeria- polleria e di un impianto di carburanti, i rapporti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] (che la difesa lamenta essere stati illogicamente letti quali elementi a carico dell'indagato, laddove al contrario un loro attento scrutinio avrebbe dovuto far ritenere esattamente il contrario e, segnatamente, avvalorare la tesi difensiva della certa estromissione di Guttadauro dal sodalizio).

All'odierna udienza ha segnalato altresì il provvedimento con cui questa Sezione, in data 8 settembre 2022, ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare nei riguardi del figlio dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].

5. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure complessivamente infondate e dev'essere, pertanto, rigettato.

2. Il ricorso, nella parte in cui censura l'ordinanza in ordine ai criteri identificativi della condotta di partecipazione associativa e ai canoni di valutazione della corrispondente provvista indiziaria, è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez.

U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi.

Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo estruttura.

Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, d'incarichi specifici.

L'adepto, già inserito nel gruppo in base a indici esteriormente riconoscibili e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., e non mero concorrente esterno.

3. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile e perdurante intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, dalle circostanze, in tal senso adeguatamente significative, già passate in rassegna nella superiore parte narrativa.

Il ruolo di uomo di fiducia dei vertici del clan e la sua perdurante organicità al sodalizio, è stato ineccepibilmente ritenuto sulla scorta delle propalazioni dei collaboratori di giustizia oltre che del tenore inequivoco delle conversazioni intercettate.L'ordinanza ha, invero, valorizzato le conversazioni sintomatiche dell'agire mafioso di Guttadauro (p. 8 e s.), che davano conto della persistente intraprendenza ed operatività, sovente intermediata dal figlio [OSCURATO:PERSONA], nel mantenimento di relazioni illecite con i vertici del sodalizio e nell'organizzazione di un traffico internazionale di stupefacenti con il coinvolgimento di alcuni di essi (Vitrano e Nolano) in veste di co-finanziatori, avversando espressamente (p. 24) l'assunto difensivo (riprodotto pedissequamente nel ricorso per cassazione) secondo il quale mancherebbe la stabilità della sua partecipazione e, anzi, vi sarebbe prova della sua estromissione.

Si è, infine, spiegata l'irrilevanza dell'esito negativo del progetto imprenditoriale del giovane Guttadauro, essendosi chiarito - con motivazione non manifestamente illogica - che la sintomaticità della vicenda risiede proprio nel rapporto sinergico di interrelazione emerso con esponenti di diverse famiglie mafiose (Scimò e Vitrano), oltre che dalla prospettazione di comuni vantaggi derivanti dal buon esito dell'iniziativa imprenditoriale da perseguire anche mediante ricorso a modalità estorsive tipicamente mafiose.

A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, di un ingenuo rapporto di consuetudine amicale.

Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio.

Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo la verifica in ordine alla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata - quelle relative alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623- 01; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01).Quanto, infine, al tema introdotto all'odierna udienza dalla difesa, concernente l'avvenuto annullamento con rinvio del provvedimento del Tribunale del riesame relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rileva il Collegio come tale questione si appalesi del tutto irrilevante, sol che si consideri che le motivazioni a fondamento del provvedimento riguardano esclusivamente la posizione di quell'indagato (equivocità nel riconoscimento da parte del collaboratore Bisconti del "figlio del dottore" tra il primogenito Francesco e l'altro figlio [OSCURATO:PERSONA],e carenza di indicazione nel provvedimento delle ragioni per le quali l'attestazione della vicinanza del padre del ricorrente ad ambienti mafiosi e la conoscenza ad opera del ricorrente delle dinamiche criminali e delle regole che governano illecitamente le iniziative commerciali e della volontà di soggiacere ad esse siano a loro volta indicative del n .1 coinvolgimento partecipativo nell'associazione mafiosa) e non\ guscettibili in alcun modo di riverberarsi sulla posizione processuale dell'odierno ricorrente.

In altri termini, proprio l'ordinanza richiamata dalla difesa parte dall'esplicito presupposto della vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso e pone il tema, rilevante esclusivamente per la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], sul se quest'ultimo sia egli stesso un partecipe al sodalizio ovvero semplicemente sia a conoscenza della sua esistenza e della vicinanza ad esso del proprio genitore.

5. Per le esposte ragioni il ricorso dev'essere rigettato.

Alla reiezione del ricorso consegue la conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; isentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditch difensorè! L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza impugnata confermava la misura degli arresti domiciliari, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 9 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. 2. [OSCURATO:PERSONA] del riesame - dopo aver premesso le precedenti condanne con sentenze irrevocabili per il delitto di associazione mafiosa (l'ultima delle quali lo vedevano nella peculiare veste di reggente del mandamento mafioso palermitano di Brancaccio) - evidenziava come le emergenze indiziarie (di matrice eterogenea, tecnico intercettiva e dichiarativa) dessero contezza del fatto che egli avesse proseguito in tale condotta nel lungo periodo, da ottobre 2015 a luglio 2019. Risultava invero che l'indagato, dopo la sua scarcerazione nel 2015, nonostante il trasferimento a Roma (dove aveva scontato la misura di sicurezza della libertà vigilata con divieto di allontanarsi dalla regione Lazio), anche avvalendosi dell'intermediazione del figlio [OSCURATO:PERSONA], era riuscito a riallacciare e mantenere, sebbene a distanza, una consolidata reteíbcontatti e relazioni con esponenti di spicco tanto della famiglia mafiosa di appartenenza Roccella, come [OSCURATO:PERSONA], Stefano e [OSCURATO:PERSONA], quanto di altre famiglie mafiose del potente mandamento palermitano di Brancaccio, come [OSCURATO:PERSONA]. Nel periodo in contestazione, l'indagato aveva programmato nuove iniziative illecite, specie nel settore del traffico di stupefacenti, oltre a perorare il buon esito dei progetti imprenditoriali intrapresi dal figlio [OSCURATO:PERSONA], non mancando di ricorrere a modalità estorsive al fine di superare eventuali resistenze da parte dei controinteressati. 3. Nell'ordinanza erano richiamate una serie d'intercettazioni, costituenti la provvista indiziarla. In primo luogo quelle attestanti i rapporti, intercorsi nell'ottobre 2015, con il narcotrafficante [OSCURATO:PERSONA] che, infatti, comunicava ai sodali Giallombardo, [OSCURATO:PERSONA] e Militello di avere incontrato «il figlio del dottore, Mario» il quale, per conto del padre, lo aveva rassicurato che «loro» (ndr i Testa) non avrebbero potuto spacciare nella frazione riservata a [OSCURATO:PERSONA]. E, ancora; le conversazioni intercorse nel novembre 2015, in occasione delle quali lo stesso narcotrafficante incaricava Giallombardo di rintracciare, con massima urgenza, il figlio dell'odierno ricorrente, Mario, al fine di ottenere un incontro riservato con Vitrano, come già detto vertice mafioso della zona di competenza, per proporgli di finanziare un traffico di stupefacenti. A tali conversazioni il giudice della cautela attribuiva particolare pregnanza, siccome espressive della capacità del ricorrente, anche utilizzando il tramite del figlio, di risolvere questioni di evidente interesse per la famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Si ritenevano, poi, convergenti nel senso prospettato dall'Accusa le concordi dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali confermavano i rapporti del ricorrente con il narcotrafficante [OSCURATO:PERSONA] e con'i vertici mafiosi Vitrano e Testa, per il tramite di Mario, «il figlio del dottore». Il medesimo valore indiziario era attribuito alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che aveva appreso, de relato da Mangano e Vitrano, che il ricorrente, pur se residente a Roma, era ancora pienamente organico al sodalizio tanto che preferiva non rientrare a Palermo per timore di essere "arrestato anche per motivi banali". Il collaboratore ha ricordato di avere egli stesso preso parte un incontro riservato cui avevano partecipato Vitrano, Mangano, Maranto e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], espressamente autorizzato da quest'ultimo ad ascoltare l'intera discussione. Erano, ancora, valorizzate: - le conversazioni ambientali del luglio 2018, in occasione delle quali [OSCURATO:PERSONA] aggiornava il padre su tematiche di sicuro interesse associativo, riferendo che i sodali Vitrano e Nolano si erano risentiti per non essere stati preventivamente informati dell'apertura di una casa di riposo da parte di uno zio di Guttadauro; il giovane illustrava inoltre al padre il progetto di apertura di una polleria-pizzeria, con annessa sala giochi, domandando se dovesse temere eventuali richieste estorsive e ottenendo, quale risposta, la rassicurazione da parte del ricorrente di avere già preso accordi con Vitrano e Nolano; - le conversazioni ambientali dell'agosto 2018 in occasione delle quali il ricorrente proponeva a Vitrano e Nolano di co-finanziare un traffico di sostanze stupefacenti, che egli stesso avrebbe organizzato avvalendosi di un proprio contatto privilegiato e che non prevedeva il coinvolgimento di soggetti diversi dalla famiglia mafiosa di appartenenza; - la conversazione ambientale dell'agosto 2018 intercorsa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver reso edotto il suo interlocutore di una problematica insorta per l'acquisizione di alcuni terreni, chiedeva e otteneva il suo benestare "mafioso" prima di fare il "primo passo".Quanto, infine, ai contatti con gli altri gruppi criminali, l'ordinanza ha richiamato la vicenda (analiticamente ricostruita nell'ordinanza genetica cui ha rinviato per relationem), relativa al progetto di apertura di un distributore di carburanti nel quartiere Brancaccio, ponendo in risalto come le risultanze delle intercettazioni dessero contezza della circostanza che, al fine di perorare il buon esito del progetto di per sé lecito, il figlio del ricorrente, consigliato dal padre, aveva direttamente coinvolto i vertici territoriali della associazione, ovvero Vitrano e Scimò, sollecitandone l'opera di intermediazione mafiosa per l'individuazione dei proprietari dei terreni ove realizzare il distributore di carburante, al fine di esercitare pressioni indebite nei loro confronti per ottenerne la cessione in suo favore. 5. Ritenuta la sussistenza dei gravi indizi, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale osservava che la contestazione operata poneva una doppia presunzione (relativa) di esigenze cautelari, nonché di esclusiva adeguatezza della misura degli arresti domiciliari applicata, superabile solo dalla dimostrazione, in positivo, di elementi fattuali contrari, nella specie non rinvenibili. Riteneva, avuto riguardo alla stabilità e profondità del pluriennale vincolo associativokal rapporto fiduciario di stretta interrelazione operativa emerso con i vertici territoriali delle diverse famiglie mafiose del mandamento di appartenenza, che la misura domiciliare fosse l'unica idonea in concreto a recidere qualsiasi potenziale contatto con il sodalizio mafioso. 4. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di un unico, articolato motivo. 4.1. Deduce l'incompletezza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione con la quale il giudice della cautela ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, discostandosi dai principi espressi con le Sezioni Unite Mannino che impongono un'individuazione, in termini di tipicità e offensività della condotta materiale del partecipe di un'associazione mafiosa, di modo che sia salvaguardato il principio di effettività e proporzionalità della sanzione penale. Sostiene il ricorrente come non solo non vi sia prova dell'asserita perdurante intraneità del ricorrente nel sodalizio, bensì vi sia la prova contraria della sua estromissione (si vedano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Colletti), così come vi è la complementare prova che il figlio [OSCURATO:PERSONA], che si SA, ipotizza suo NO:tere, non abbia mai assunto lo status di partecipe attraverso una formale affiliazione all'interno della famiglia mafiosa di Roccella.Sono state svilite, in maniera illogica e contraddittoria, ove non travisate, circostanze pur indicate nella stessa ordinanza, tutte convergenti nel senso contrario a quello accusatorio, giacché risulta per tabulas che tutti i sodali interpellati da [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'agevolarlo nelle sue richieste, se ne erano disinteressati, a riprova dell'avvenuta estromissione del ricorrente dal sodalizio mafioso. Del pari trascurato il dato che nessuno dei collaboratori di giustizia ha attribuito al ricorrente condotte di partecipazione al sodalizio, in epoca successiva alla sua scarcerazione, avvenuta il 2 marzo 2012. La difesa, inoltre, lamenta la mancata risposta del Tribunale alle deduzioni contenute nella memoria difensiva che ponevano in evidenza la mancanza di univocità degli asseriti facta concludentia erroneamente individuati nell'ordinanza genetica e, segnatamente: - le indagini condotte nei confronti del ricorrente non avevano accertato, neppure a livello indiziario, la commissione di delitti scopo dell'associazione mafiosa, men che mai i reati in materia di stupefacenti; - il ricorrente aveva avuto frequentazioni principalmente, se non esclusivamente, con il figlio [OSCURATO:PERSONA] e con alcuni suoi parenti, oltre che con un paio di esponenti del sodalizio, ma si è trattato d'incontri occasionali e con riferimento ai quali non è noto il contenuto dei dialoghi; - non risulta che ricorrente abbia mai operato utilizzando il metodo mafioso i_ e, di conseguenza, fornito alcun contributo (rafforzamento dell'associazione mafiosa e, anzi, ne era stato estromesso. 4.2. La difesa ha depositato motivi aggiunti con i quali è tornata, approfondendole, su ciascuna delle censure in cui è articolato il ricorso. Ha ripercorso, avversandoli, i facta concludentia posti a fondamento della misura cautelare e, segnatamente, i rapporti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA], l'iniziativa del figlio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di apertura di una pizzeria- polleria e di un impianto di carburanti, i rapporti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] (che la difesa lamenta essere stati illogicamente letti quali elementi a carico dell'indagato, laddove al contrario un loro attento scrutinio avrebbe dovuto far ritenere esattamente il contrario e, segnatamente, avvalorare la tesi difensiva della certa estromissione di Guttadauro dal sodalizio). All'odierna udienza ha segnalato altresì il provvedimento con cui questa Sezione, in data 8 settembre 2022, ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare nei riguardi del figlio dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure complessivamente infondate e dev'essere, pertanto, rigettato. 2. Il ricorso, nella parte in cui censura l'ordinanza in ordine ai criteri identificativi della condotta di partecipazione associativa e ai canoni di valutazione della corrispondente provvista indiziaria, è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi. Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo estruttura. Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, d'incarichi specifici. L'adepto, già inserito nel gruppo in base a indici esteriormente riconoscibili e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., e non mero concorrente esterno. 3. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile e perdurante intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, dalle circostanze, in tal senso adeguatamente significative, già passate in rassegna nella superiore parte narrativa. Il ruolo di uomo di fiducia dei vertici del clan e la sua perdurante organicità al sodalizio, è stato ineccepibilmente ritenuto sulla scorta delle propalazioni dei collaboratori di giustizia oltre che del tenore inequivoco delle conversazioni intercettate.L'ordinanza ha, invero, valorizzato le conversazioni sintomatiche dell'agire mafioso di Guttadauro (p. 8 e s.), che davano conto della persistente intraprendenza ed operatività, sovente intermediata dal figlio [OSCURATO:PERSONA], nel mantenimento di relazioni illecite con i vertici del sodalizio e nell'organizzazione di un traffico internazionale di stupefacenti con il coinvolgimento di alcuni di essi (Vitrano e Nolano) in veste di co-finanziatori, avversando espressamente (p. 24) l'assunto difensivo (riprodotto pedissequamente nel ricorso per cassazione) secondo il quale mancherebbe la stabilità della sua partecipazione e, anzi, vi sarebbe prova della sua estromissione. Si è, infine, spiegata l'irrilevanza dell'esito negativo del progetto imprenditoriale del giovane Guttadauro, essendosi chiarito - con motivazione non manifestamente illogica - che la sintomaticità della vicenda risiede proprio nel rapporto sinergico di interrelazione emerso con esponenti di diverse famiglie mafiose (Scimò e Vitrano), oltre che dalla prospettazione di comuni vantaggi derivanti dal buon esito dell'iniziativa imprenditoriale da perseguire anche mediante ricorso a modalità estorsive tipicamente mafiose. A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, di un ingenuo rapporto di consuetudine amicale. Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo la verifica in ordine alla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata - quelle relative alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623- 01; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01).Quanto, infine, al tema introdotto all'odierna udienza dalla difesa, concernente l'avvenuto annullamento con rinvio del provvedimento del Tribunale del riesame relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rileva il Collegio come tale questione si appalesi del tutto irrilevante, sol che si consideri che le motivazioni a fondamento del provvedimento riguardano esclusivamente la posizione di quell'indagato (equivocità nel riconoscimento da parte del collaboratore Bisconti del "figlio del dottore" tra il primogenito Francesco e l'altro figlio [OSCURATO:PERSONA],e carenza di indicazione nel provvedimento delle ragioni per le quali l'attestazione della vicinanza del padre del ricorrente ad ambienti mafiosi e la conoscenza ad opera del ricorrente delle dinamiche criminali e delle regole che governano illecitamente le iniziative commerciali e della volontà di soggiacere ad esse siano a loro volta indicative del n .1 coinvolgimento partecipativo nell'associazione mafiosa) e non\ guscettibili in alcun modo di riverberarsi sulla posizione processuale dell'odierno ricorrente. In altri termini, proprio l'ordinanza richiamata dalla difesa parte dall'esplicito presupposto della vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso e pone il tema, rilevante esclusivamente per la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], sul se quest'ultimo sia egli stesso un partecipe al sodalizio ovvero semplicemente sia a conoscenza della sua esistenza e della vicinanza ad esso del proprio genitore. 5. Per le esposte ragioni il ricorso dev'essere rigettato. Alla reiezione del ricorso consegue la conda
Sentenza Cassazione n. 09013/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris