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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 07960/2022

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preventiva udienza.

Ai sensi dell'art. 47 del cit. d.lgs, dopo la presentazione dell'istanza cautelare, il presidente della sezione provvede con decreto alla fissazione dell'udienza per la trattazione nella prima camera di consiglio utile, disponendone la comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. [OSCURATO:PERSONA], sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, si pronuncia nel termine di centottanta giorni, salvo nei casi di eccezionale urgenza in cui il presidente della sezione, delibato il merito, dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione fino alla pronuncia del Collegio.

Ne consegue che la prima camera di consiglio utile può coincidere proprio con l'udienza di trattazione.

Questa Corte già nel 2010, con la sentenza n. 8510 (successivamente, conforme, Cass. n. 6911/2013) ha affermato che si può comunque decidere senza ritardo il merito della causa senza provvedere sull'istanza di sospensione posto che la perdita di efficacia del provvedimento cautelare avviene con la pubblicazione della sentenza di primo grado destinata ad assorbirne gli effetti, "sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, seppure fosse stata favorevole, sarebbe rimasta travolta dalla decisione di merito".

Si è così venuta a formare una giurisprudenza la quale sostiene che, qualora il giudice ometta di pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva e la esamini in sede di discussione sul merito, la sentenza è da ritenersi valida. 10.11 ricorso, in definitiva deve essere respinto, con aggravio di spese (cfr. Cass. Civ., Sez.

V, Sent., 17/09/2019, n. 23055 e Cass. Civ., Sez.

V, Sent., 23/11/2011, n. 24675 che si fondano sul tenore letterale dell'art. 15, commi 2-bis e 2-sexies del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.

La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza".) P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune che liquida in euro 1.400,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
preventiva udienza. Ai sensi dell'art. 47 del cit. d.lgs, dopo la presentazione dell'istanza cautelare, il presidente della sezione provvede con decreto alla fissazione dell'udienza per la trattazione nella prima camera di consiglio utile, disponendone la comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. [OSCURATO:PERSONA], sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, si pronuncia nel termine di centottanta giorni, salvo nei casi di eccezionale urgenza in cui il presidente della sezione, delibato il merito, dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione fino alla pronuncia del Collegio. Ne consegue che la prima camera di consiglio utile può coincidere proprio con l'udienza di trattazione. Questa Corte già nel 2010, con la sentenza n. 8510 (successivamente, conforme, Cass. n. 6911/2013) ha affermato che si può comunque decidere senza ritardo il merito della causa senza provvedere sull'istanza di sospensione posto che la perdita di efficacia del provvedimento cautelare avviene con la pubblicazione della sentenza di primo grado destinata ad assorbirne gli effetti, "sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, seppure fosse stata favorevole, sarebbe rimasta travolta dalla decisione di merito". Si è così venuta a formare una giurisprudenza la quale sostiene che, qualora il giudice ometta di pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva e la esamini in sede di discussione sul merito, la sentenza è da ritenersi valida. 10.11 ricorso, in definitiva deve essere respinto, con aggravio di spese (cfr. Cass. Civ., Sez. V, Sent., 17/09/2019, n. 23055 e Cass. Civ., Sez. V, Sent., 23/11/2011, n. 24675 che si fondano sul tenore letterale dell'art. 15, commi 2-bis e 2-sexies del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza".) P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune che liquida in euro 1.400,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
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