CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Terni, in funzione di giudice dell'esecuzione, il Pubblico Ministero chiedeva la revoca, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., del beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa, applicata nei suoi confronti dal Tribunale di Velletri con sentenza del 30 aprile 2014 divenuta irrevocabile il 14 maggio 2014. 2. Con memoria depositata il 10 settembre 2020, rivolta al predetto giudice dell'esecuzione, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la rideterminazione delle pena residua di cui all'ordine di esecuzione in data 11 agosto 2020, sostenendo che fosse stata determinata erroneamente, senza computare un determinato periodo sofferto in custodia cautelare. La difesa chiedeva, inoltre, che venisse ritenuto che non poteva essere computata la frazione di pena relativa a una contravvenzione per la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato, perché il reato era estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. 3. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 6 aprile 2021, revocava il menzionato beneficio della sospensione condizionale della pena e dichiarava inammissibile la richiesta difensiva di rideterminazione della pena residua, affermando che il computo di essa e della custodia cautelare subita rientrano fra le competenze funzionali del Pubblico Ministero. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 445, comma 2, cod. proc. pen. e 76, 167 e 168 cod. pen. Sostiene che nel computo finale della pena residua sia stata inserita anche una frazione di pena estinta, che era stata applicata con la citata sentenza emessa dal Tribunale di Velletri. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125, comma 3, 2 cod. proc. pen. Sostiene che l'ordinanza impugnata sia priva di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'estinzione della suddetta frazione di pena. 5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso, precisando che il giudice dell'esecuzione era competente a pronunciarsi sulla questione riguardante il computo della pena e che in esso non poteva essere compresa la frazione che, applicata con la citata sentenza del Tribunale di Velletri, era relativa a un reato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La censura volta a criticare l'omissione di pronuncia è fondata e, conseguentemente, tutte le altre sono assorbite. In linea generale ed astratta, il giudice dell'esecuzione è competente a conoscere di tutte le questioni insorte con riguardo all'esecuzione, ai sensi dell'art.665 cod. proc. pen. Nel caso concreto in esame, quindi, il Tribunale di Terni, in qualità di giudice dell'esecuzione, contestualmente alla valutazione della richiesta di revoca del suddetto beneficio della sospensione condizionale avrebbe dovuto valutare nel merito le questioni proposte nell'interesse del condannato con riguardo alla formazione del cumulo e all'ipotizzata estinzione di una frazione di pena. 2. In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata, disponendo il rinvio al Tribunale di Terni per nuovo giudizio sui temi proposti dalle parti. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Terni. Co