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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 26128/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3146-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 575/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 352/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ex lege n. 92 del 2012 R.G.N.3146/2022 Cron.

Rep.

Ud.11/09/2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 575/2021 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sulmona con la quale era stata accertata l’insussistenza dei fatti addebitati dalla [OSCURATO:PERSONA] spa al dipendente [OSCURATO:PERSONA], con le due lettere del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 4.10.2018, ed era stato annullato il licenziamento disciplinare intimato il 12.10.2018, con condanna del datore di lavoro alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria.

2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

3. Con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] spa, hanno dichiarato congiuntamente di rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 390 cpc, avendo le parti interamente definito la pendenza, a mezzo di accordo transattivo, relativa alla sentenza impugnata.

4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA]

5. Preliminarmente, alla luce dell’accordo conciliativo intervenuto, in conformità della congiunta richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo, devono essere integralmente compensate.

7. Per effetto dell’accordo transattivo, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto la pronuncia adottata non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) (Cass., Sez.

Un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3146-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 575/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 352/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ex lege n. 92 del 2012 R.G.N.3146/2022 Cron. Rep. Ud.11/09/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 575/2021 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sulmona con la quale era stata accertata l’insussistenza dei fatti addebitati dalla [OSCURATO:PERSONA] spa al dipendente [OSCURATO:PERSONA], con le due lettere del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 4.10.2018, ed era stato annullato il licenziamento disciplinare intimato il 12.10.2018, con condanna del datore di lavoro alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria. 2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] spa, hanno dichiarato congiuntamente di rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 390 cpc, avendo le parti interamente definito la pendenza, a mezzo di accordo transattivo, relativa alla sentenza impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 5. Preliminarmente, alla luce dell’accordo conciliativo intervenuto, in conformità della congiunta richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. 6. Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo, devono essere integralmente compensate. 7. Per effetto dell’accordo transattivo, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto la pronuncia adottata non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). PQM La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così dec
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