CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29724/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLuca Sciarretta, che conclude per l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 1° aprile 2026 la Corte di appello di Bologna ha dichiaratoinammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato exartt. 110 cod. pen., e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, avverso la sentenzaemessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare delTribunale di Forlì in data 12 marzo 2025, ordinando l'esecuzione della sentenza.La Corte di appello ha ritenuto che in tema di impugnazione la previsionedi cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di 15 giorni i terminiper l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trovaapplicazione in caso di appello avverso sentenze emesse in esito a giudizioabbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presentein giudizio ex art 420, comma 2-ter cod. proc. pen., in ragione della scelta del ritoeffettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente.2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con unicomotivo di ricorso, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, deducendoviolazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta inammissibilità per tardivitàdell’atto di appello depositato a mezzo PEC, anziché tramite il [OSCURATO:PERSONA] AttiPenali del Ministero della Giustizia, a causa dell’assoluta impossibilità tecnica diutilizzare il [OSCURATO:PERSONA] per malfunzionamenti e carenze tecniche costituenti cause diforza maggiore.Deduce il ricorrente che in data 26 maggio 2025 tentava più volte il depositodell'atto di appello mediante il portale deposito atti penali ma, stante il suomalfunzionamento e previo contatto con la cancelleria, provvedeva al depositotramite pec alle 12:41, come da ricevute di accettazione e consegna; nellamedesima giornata alle 18:00, preso atto del ripristino del funzionamento delportale, depositava nuovamente la nomina a difensore, l'atto di impugnazioneunitamente alla sentenza resa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; il portalegenerava l'apposita ricevuta, attestante il corretto invio dell'atto ai sensi dell'art.172, comma 6-bis, cod. proc. pen. e la ricevuta veniva per completezza trasmessavia pec all'indirizzo depositoattipenali.TribunaleForlì@giustiziacert.it, facendopresente che il procedimento penale in questione continuava a non comparire tragli autorizzati, impedendo il deposito telematico dell'atto di appello; il 27 maggio2025 a seguito di comunicazione da parte del portale di rifiuto del deposito, inquanto il nome della parte processuale rappresentata sarebbe stato incoerentenell'atto, il difensore tentava un nuovo invio mediante portale con le indicazionidel nominativo [OSCURATO:PERSONA] (nome precedente dell'imputato) che veniva riconosciutodal sistema e accettato, nonostante la sentenza di primo grado facesse riferimentoa [OSCURATO:PERSONA].Ritiene dunque il ricorrente che la parte processuale non può subire conseguenzedannose in ragione di anomalia o malfunzionamento del sistema informatico,ritenendo di aver rispettato con diligenza il termine della scadenza e di averdepositato l'atto con le uniche modalità a disposizione in quel momento; l'art. 175bis comma 5 cod. proc. pen. stabilisce che, se nel corso di un periodo dimalfunzionamento, scade un termine a pena di decadenza, la parte è restituita neltermine se prova di essersi trovata, per caso fortuito o forza maggiore,nell'impossibilità di redigere o depositare l'atto tempestivamente; nel caso dispecie a provare la diligenza e buona fede della difesa è sufficiente lacomunicazione via PEC inviata alla cancelleria nella mattinata del 26 maggio 2025,dalla quale si deduce che qualora fosse stato possibile l'atto sarebbe statodepositato mediante portale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. L’ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici (a livello centrale operiferico) è espressamente disciplinata dall’art. 175-bis cod. proc. pen. cheprevede la necessità di una certificazione da parte del direttore generale per iservizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (comma 1) o diun’attestazione da parte del dirigente dell’ufficio giudiziario (comma 4); solo unavolta che vi sia stata l’effettiva verifica del malfunzionamento e la formalepossibile la formazione analogica dell’atto e il suo deposito con modalità nontelematiche.Il comma 5 della medesima disposizione prevede la possibilità delle parti, cheper caso fortuito o forza maggiore non siano riusciti a depositare l’atto secondo lemodalità previste dal precedente terzo comma, di essere restituite nel termine aisensi dell’art. 175 cod. proc. pen., con richiesta, dunque, da presentare entro diecigiorni dalla cessazione della causa di forza maggiore o caso fortuito (Sez. 6, n.1138 del 02/12/2025, Valeri, n.m.).Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6565 del 11/12/2025, Messina, Rv. 289326– 01, hanno enunciato il seguente principio di diritto, riferito al regime transitorio,ma che stabilisce principi applicabili anche al regime attuale: nel regime transitoriodel processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 150, l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata noncompreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemiinformativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficiogiudiziario competente a riceverla, è inammissibile. (In motivazione, la Corte haevidenziato che la precisata disciplina, desumibile dall'art. 87-bis d.lgs. cit. sullabase del criterio dell'interpretazione letterale della legge, non contrasta con l'art.6 CEDU come interpretato dalla Corte EDU sotto l'aspetto del diritto di accesso allagiustizia, in quanto stabilisce una "restrizione" alla facoltà di impugnazione che èprevedibile "ex ante" per l'interessato, non impone oneri eccessivi e non è inficiatada eccessivo formalismo)».Il fondamento sistematico della regola risiede nella natura della disciplina deldeposito telematico, che non tollera equipollenti non previsti dalla legge.Il legislatore, mediante il meccanismo del rinvio al provvedimento DGSIA, hainteso assicurare certezza nella identificazione del destinatario legittimo deldeposito, evitando che la molteplicità degli indirizzi PEC di uno stesso ufficio —ciascuno funzionalmente dedicato a strutture organizzative interne o a tipologie didecorrenza dei termini processuali. La scelta di affidarsi all'elenco pubblicato sulPortale dei servizi telematici risponde dunque a una logica di garanzia, che tutelasia l'ufficio ricevente — assicurando la corretta imputazione degli atti al registroinformatico competente — sia la stessa parte depositante, che dispone di un puntodi riferimento certo, univoco e verificabile in ogni momento.3. Il ricorrente si è limitato a produrre una comunicazione via PEC inviata allacancelleria nella mattinata del 26 maggio 2025; tale documentazione non èequivalente all’attestazione di accertato malfunzionamento dei sistemi telematici;non risultano dunque rispettate le condizioni e le modalità di accertamento del nonfunzionamento del portale per il deposito degli atti penali, il che comporta la pienalegittimità dell’ordinanza impugnata e l’inammissibilità del ricorso, basato suargomentazioni in contrasto con il contenuto delle disposizioni normativerichiamate.Pertanto, la Corte di appello di Bologna correttamente si è limitata a constatareche l'atto di appello è stato inviato all'ufficio del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Forlì tramite il portale deposito atti penali il 27 maggio 2025 mentreil termine per la proposizione dell'appello spirava lunedì 26 maggio 2025.Per quanto riguarda la richiesta di rimessione in termini ex art. 175, comma 5,cod. proc. pen., si osserva che quanto dedotto non configura caso fortuito o forzamaggiore nell'impossibilità di redigere o depositare l’atto tempestivamente, dalmomento che non è stata attivata la relativa procedura, da adottare in caso diritenuto malfunzionamento del sistema informatico, valutando erroneamente latempestività del deposito effettuato l'ultimo giorno utile.4. Il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n.186 del 2000 della Corte costituzionale. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]