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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 marzo 2021

Cassazione n. 42158/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 marzo 2021, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 20 dicembre 2018, con la quale - per quanto qui rileva - gli imputati odierni ricorrenti era stati condannati per reati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, a loro contestati come commessi, ciascuno nella qualità di legale rappresentante di una diversa società, il 27 e il 28 settembre 2011.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla responsabilità penale, sul rilievo che mancherebbe nella sentenza un riferimento agli elementi probatori analizzati e posti alla base della decisione.

2.2. In secondo luogo, si censurano la mancata considerazione dell'insussistenza del reato, nonché l'omessa motivazione sulla mancanza di prova.

Si afferma che la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la responsabilità penale riferendosi a dichiarazioni accusatorie della "parte civile", oltre che a dichiarazioni testimoniali scarsamente attendibili, in quanto provenienti da soggetti che non erano più lavoratori della società che aveva emanato le fatture oggetto dell'imputazione, o che non ricordavano i cantieri presso i quali lavoravano, o che erano comunque adibiti a mansioni che non richiedevano la presenza sui cantieri esterni della società.

Anche a prescindere dalla loro attendibilità, le dichiarazioni accusatorie sarebbero del tutto generiche quanto alla responsabilità penale dell'imputato.

2.3. In terzo luogo, si lamentano l'omesso l'esame delle prove documentali nonché l'erronea applicazione del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, che ha disposto l'introduzione del comma 1-bis all'art. 17 del d.lgs. n. 74 del 2000.

Si sostiene che è presente in atti il solo frontespizio della dichiarazione riferita alle fatture indicate nell'imputazione e che non vi è prova documentale delle singole fatture e, dunque, dell'effettiva appostazione delle stesse.

Secondo la prospettazione difensiva, l'ultimo atto posto in essere dall'imputata sarebbe del 31 maggio 2011, momento in cui aveva dato incarico al professionista di redigere la dichiarazione; con la conseguenza che dovrebbe essere dichiarata la prescrizione, in applicazione della disciplina previgente rispetto a quella del richiamato decreto-legge, il quale ha elevato di un terzo termine di prescrizione.

2.4. Qon una quarta censura, si lamenta la mancanza di motivazione sulla prescrizione, sul rilievo che l'accertamento di indagine aveva avuto per oggetto solo documentazione afferente agli anni tra il 2008 e il 2010, ma non quella relativa all'anno 2011.

2.5. Si sostiene, poi, che l'imputata avrebbe dovuto essere assolta ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. pen. e che sarebbe stata omessa la motivazione sul punto.

2.6. Con un sesto motivo di doglianza, si prospetta la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 cod. pen. 3.

La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione della disposizione incriminatrice, sul rilievo che nel caso di specie mancherebbero materialmente le fatture contabilmente registrate, le quali non sono state trovate nell'ufficio del consulente a seguito della perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria e non sono state prodotte in udienza.

Si sostiene, inoltre, che l'imposta evasa è inferiore rispetto al limite fissato dall'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000.

Non si sarebbe considerato, inoltre, che nel caso di specie le fatture non sono mai state emesse e che il contenuto delle dichiarazioni fiscali è rimasto ignoto, essendovi in atti i soli frontespizi.

3.2. In secondo luogo, si lamenta la mancata declaratoria di prescrizione del reato, essendo l'ultima fattura contestata del "17 giugno dell'anno 2020" (così, letteralmente, alla pag. 7 del ricorso).

In ogni caso l'ultimo atto giuridicamente imputabile al ricorrente sarebbe l'impegno alla presentazione della dichiarazione, che è del 5 maggio 2011.

3.3. Si prospettano, in terzo luogo, vizi della motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità penale, in mancanza di prova dell'effettiva utilizzazione delle fatture, essendo stati prodotti i soli frontespizi delle dichiarazioni.

4. Anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza.

4.1. In primo luogo, si lamenta la mancata declaratoria di prescrizione del reato, sul rilievo che la dichiarazione è stata presentata il 27 settembre 2011, mentre la previsione di aumento di un terzo dei termini di prescrizione sarebbe entrata in vigore il 10 ottobre 2011.

4.2. Con un secondo motivo di doglianza, si prospettano vizi della motivazione in relazione alla mancata considerazione del fatto che l'amministratore di fatto della società era il padre dell'imputato.

Si contesta la motivazione della sentenza impugnata secondo cui gravavano sull'imputato stesso gli oneri di presentazione delle dichiarazioni fiscali, trattandosi di un soggetto privo di poteri decisionali.

4.3. In terzo luogo, si lamenta la mancata applicazione del comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, che prevedeva una sanzione più lieve, e che sarebbe stato abrogato dopo la commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, essendo in parte basati su generiche asserzioni del tutto sganciate da una puntuale critica alla motivazione della sentenza impugnata e in parte basati su considerazioni manifestamente infondate.

Quanto al primo profilo, è sufficiente qui ricordare che il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (ex plurimis, Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112).

2. I motivi di doglianza sub 2.1., 2.2., 2.3., 2.5.,

2.6. proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che possono essere trattati congiuntamente perché sostanzialmente riferiti alla motivazione della sentenza impugnata circa la responsabilità penale - sono inammissibili.

La difesa si limita ad asserire la mancata considerazione del quadro istruttorio e a svalutare le dichiarazioni accusatorie dei testimoni a carico, oltre a ritenere insufficiente la prova documentale in atti, ma non evidenzia specifici vizi della motivazione, dalla quale emerge - con sufficiente chiarezza e analiticità - che la società che avrebbe dovuto fornire le prestazioni oggetto delle fatture emesse nei confronti delle società degli imputati non aveva in realtà svolto nessuna prestazione, come testimoniato dai suoi dipendenti, pur in presenza di importi elevati, come confermato dalla non rintracciabilità delle fatture stesse, nonostante ciò utilizzate per esporre costi inesistenti.

Il motivo sub 2.3., nella parte in cui si riferisce al tempo di commissione del reato, e quello sub 2.4., relativo alla prescrizione, sono manifestamente infondati.

Le censure difensive ribadiscono la pretesa insufficienza della prova della responsabilità penale, di nuovo sulla base di immotivate asserzioni, ed operano una indebita retrodatazione dei fatti al 31 maggio 2011, nonostante l'imputazione indichi la data del 28 settembre 2011, in cui la dichiarazione fiscale era stata presentata.

E deve rilevarsi che, a quella data, il comma 1-bis dell'art. 17 del d.lgs. n. 74 del 2000, il quale ha elevato di un terzo termine di prescrizione anche del reato di cui all'articolo 2 dello stesso d.lgs., era già entrato in vigore.

Il termine di prescrizione è, dunque, pari ad anni dieci, perché deve essere determinato a partire dal termine base di anni sei, in forza dell'art. 157 cod. pen., che deve essere elevato di un terzo, in applicazione del comma 1-bis dell'art. 17 del D.Igs. n. 74 del 2000, e altresì aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., per l'operante interruzione.

Dunque, il reato in esame, commesso il 28/09/2011, si frc- 01.":in data 28/09/2021. 1T)12

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile.I motivi di doglianza sub

3.1. e 3.3., riferiti alla motivazione della sentenza impugnata circa la responsabilità penale, sono inammissibili.

La difesa richiama l'assunto, manifestamente infondato, secondo cui, nel caso di mancato reperimento delle fatture indicate nella contabilità al fine di esporre i costi inesistenti, il reato di frode fiscale non sarebbe configurabile, così sostanzialmente attribuendo valore di prova legale a tali fatture, mentre la disposizione incriminatrice nulla prevede in tal senso.

Del resto, come già visto, la sentenza impugnata ha chiarito che le dichiarazioni di tutti gli imputati recavano l'esposizione dei costi inesistenti di cui alle fatture e che il mancato reperimento di queste conferma anziché smentire l'inesistenza delle prestazioni sottostanti.

Deve essere poi ritenuta del tutto irrilevante l'ulteriore affermazione difensiva secondo cui l'imposta evasa è inferiore rispetto al limite fissato dall'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché tale disposizione non viene in rilievo nel caso di specie, in cui si procede ai sensi del precedente art. 2 dello stesso d.lgs., che non fissa soglie di punibilità.

Quanto al motivo sub 3.2., con cui si prospetta, ai fini della prescrizione, la retrodatazione del fatto, è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte in relazione alla posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA], circa il momento rilevante ai fini del commesso reato, che è quello della presentazione della dichiarazione (27 settembre 2011).

4. Le considerazioni già svolte valgono anche in relazione al motivo sub 4.1 formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per il quale è sufficiente ricordare come la previsione legale di aumento di un terzo dei termini di prescrizione sia applicabile al caso concreto, in quanto entrata in vigore prima della commissione del reato e non - come erroneamente asserito dalla difesa - il 1° ottobre 2011.

Del tutto generico è il motivo sub 4.2., perché basato su un'asserzione priva di riscontro negli atti di causa: quella secondo cui l'imputato era un soggetto privo di poteri decisionali, essendo la sua società amministrata di fatto dal padre.

La sentenza impugnata ha, infatti, ben evidenziato che dall'istruttoria di primo grado è emerso il concorso del padre dell'imputato nel reato, come amministratore di fatto, ma non sono emerse ragioni per escludere la responsabilità dell'amministratore di diritto, tenuto alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, da lui effettivamente presentate.

La doglianza della difesa sub

4.3. - in ordine all'applicazione al caso concreto della fattispecie del comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo che la legge n. 148 del 2011 di conversione del d.l. n. 138 del 2011, il cui art. 2, comma 36-vicies semel, lettera a) ha abrogato detta fattispecie attenuata, non si applica ai fatti pregressi in quanto sfavorevole all'imputato - è manifestamente infondata.Il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, oggetto di imputazione, non costituisce un fatto anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, (il 17/09/2011), perché commesso il 27 settembre 2011.

Dunque, la fattispecie attenuata ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, invocata dalla difesa, era già abrogata al momento della commissione del reato.

2. I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 marzo 2021, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 20 dicembre 2018, con la quale - per quanto qui rileva - gli imputati odierni ricorrenti era stati condannati per reati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, a loro contestati come commessi, ciascuno nella qualità di legale rappresentante di una diversa società, il 27 e il 28 settembre 2011. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla responsabilità penale, sul rilievo che mancherebbe nella sentenza un riferimento agli elementi probatori analizzati e posti alla base della decisione. 2.2. In secondo luogo, si censurano la mancata considerazione dell'insussistenza del reato, nonché l'omessa motivazione sulla mancanza di prova. Si afferma che la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la responsabilità penale riferendosi a dichiarazioni accusatorie della "parte civile", oltre che a dichiarazioni testimoniali scarsamente attendibili, in quanto provenienti da soggetti che non erano più lavoratori della società che aveva emanato le fatture oggetto dell'imputazione, o che non ricordavano i cantieri presso i quali lavoravano, o che erano comunque adibiti a mansioni che non richiedevano la presenza sui cantieri esterni della società. Anche a prescindere dalla loro attendibilità, le dichiarazioni accusatorie sarebbero del tutto generiche quanto alla responsabilità penale dell'imputato. 2.3. In terzo luogo, si lamentano l'omesso l'esame delle prove documentali nonché l'erronea applicazione del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, che ha disposto l'introduzione del comma 1-bis all'art. 17 del d.lgs. n. 74 del 2000. Si sostiene che è presente in atti il solo frontespizio della dichiarazione riferita alle fatture indicate nell'imputazione e che non vi è prova documentale delle singole fatture e, dunque, dell'effettiva appostazione delle stesse. Secondo la prospettazione difensiva, l'ultimo atto posto in essere dall'imputata sarebbe del 31 maggio 2011, momento in cui aveva dato incarico al professionista di redigere la dichiarazione; con la conseguenza che dovrebbe essere dichiarata la prescrizione, in applicazione della disciplina previgente rispetto a quella del richiamato decreto-legge, il quale ha elevato di un terzo termine di prescrizione. 2.4. Qon una quarta censura, si lamenta la mancanza di motivazione sulla prescrizione, sul rilievo che l'accertamento di indagine aveva avuto per oggetto solo documentazione afferente agli anni tra il 2008 e il 2010, ma non quella relativa all'anno 2011. 2.5. Si sostiene, poi, che l'imputata avrebbe dovuto essere assolta ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. pen. e che sarebbe stata omessa la motivazione sul punto. 2.6. Con un sesto motivo di doglianza, si prospetta la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 cod. pen. 3. La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione della disposizione incriminatrice, sul rilievo che nel caso di specie mancherebbero materialmente le fatture contabilmente registrate, le quali non sono state trovate nell'ufficio del consulente a seguito della perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria e non sono state prodotte in udienza. Si sostiene, inoltre, che l'imposta evasa è inferiore rispetto al limite fissato dall'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. Non si sarebbe considerato, inoltre, che nel caso di specie le fatture non sono mai state emesse e che il contenuto delle dichiarazioni fiscali è rimasto ignoto, essendovi in atti i soli frontespizi. 3.2. In secondo luogo, si lamenta la mancata declaratoria di prescrizione del reato, essendo l'ultima fattura contestata del "17 giugno dell'anno 2020" (così, letteralmente, alla pag. 7 del ricorso). In ogni caso l'ultimo atto giuridicamente imputabile al ricorrente sarebbe l'impegno alla presentazione della dichiarazione, che è del 5 maggio 2011. 3.3. Si prospettano, in terzo luogo, vizi della motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità penale, in mancanza di prova dell'effettiva utilizzazione delle fatture, essendo stati prodotti i soli frontespizi delle dichiarazioni. 4. Anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza. 4.1. In primo luogo, si lamenta la mancata declaratoria di prescrizione del reato, sul rilievo che la dichiarazione è stata presentata il 27 settembre 2011, mentre la previsione di aumento di un terzo dei termini di prescrizione sarebbe entrata in vigore il 10 ottobre 2011. 4.2. Con un secondo motivo di doglianza, si prospettano vizi della motivazione in relazione alla mancata considerazione del fatto che l'amministratore di fatto della società era il padre dell'imputato. Si contesta la motivazione della sentenza impugnata secondo cui gravavano sull'imputato stesso gli oneri di presentazione delle dichiarazioni fiscali, trattandosi di un soggetto privo di poteri decisionali. 4.3. In terzo luogo, si lamenta la mancata applicazione del comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, che prevedeva una sanzione più lieve, e che sarebbe stato abrogato dopo la commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, essendo in parte basati su generiche asserzioni del tutto sganciate da una puntuale critica alla motivazione della sentenza impugnata e in parte basati su considerazioni manifestamente infondate. Quanto al primo profilo, è sufficiente qui ricordare che il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (ex plurimis, Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112). 2. I motivi di doglianza sub 2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.6. proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che possono essere trattati congiuntamente perché sostanzialmente riferiti alla motivazione della sentenza impugnata circa la responsabilità penale - sono inammissibili. La difesa si limita ad asserire la mancata considerazione del quadro istruttorio e a svalutare le dichiarazioni accusatorie dei testimoni a carico, oltre a ritenere insufficiente la prova documentale in atti, ma non evidenzia specifici vizi della motivazione, dalla quale emerge - con sufficiente chiarezza e analiticità - che la società che avrebbe dovuto fornire le prestazioni oggetto delle fatture emesse nei confronti delle società degli imputati non aveva in realtà svolto nessuna prestazione, come testimoniato dai suoi dipendenti, pur in presenza di importi elevati, come confermato dalla non rintracciabilità delle fatture stesse, nonostante ciò utilizzate per esporre costi inesistenti. Il motivo sub 2.3., nella parte in cui si riferisce al tempo di commissione del reato, e quello sub 2.4., relativo alla prescrizione, sono manifestamente infondati. Le censure difensive ribadiscono la pretesa insufficienza della prova della responsabilità penale, di nuovo sulla base di immotivate asserzioni, ed operano una indebita retrodatazione dei fatti al 31 maggio 2011, nonostante l'imputazione indichi la data del 28 settembre 2011, in cui la dichiarazione fiscale era stata presentata. E deve rilevarsi che, a quella data, il comma 1-bis dell'art. 17 del d.lgs. n. 74 del 2000, il quale ha elevato di un terzo termine di prescrizione anche del reato di cui all'articolo 2 dello stesso d.lgs., era già entrato in vigore. Il termine di prescrizione è, dunque, pari ad anni dieci, perché deve essere determinato a partire dal termine base di anni sei, in forza dell'art. 157 cod. pen., che deve essere elevato di un terzo, in applicazione del comma 1-bis dell'art. 17 del D.Igs. n. 74 del 2000, e altresì aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., per l'operante interruzione. Dunque, il reato in esame, commesso il 28/09/2011, si frc- 01.":in data 28/09/2021. 1T)12 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile.I motivi di doglianza sub 3.1. e 3.3., riferiti alla motivazione della sentenza impugnata circa la responsabilità penale, sono inammissibili. La difesa richiama l'assunto, manifestamente infondato, secondo cui, nel caso di mancato reperimento delle fatture indicate nella contabilità al fine di esporre i costi inesistenti, il reato di frode fiscale non sarebbe configurabile, così sostanzialmente attribuendo valore di prova legale a tali fatture, mentre la disposizione incriminatrice nulla prevede in tal senso. Del resto, come già visto, la sentenza impugnata ha chiarito che le dichiarazioni di tutti gli imputati recavano l'esposizione dei costi inesistenti di cui alle fatture e che il mancato reperimento di queste conferma anziché smentire l'inesistenza delle prestazioni sottostanti. Deve essere poi ritenuta del tutto irrilevante l'ulteriore affermazione difensiva secondo cui l'imposta evasa è inferiore rispetto al limite fissato dall'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché tale disposizione non viene in rilievo nel caso di specie, in cui si procede ai sensi del precedente art. 2 dello stesso d.lgs., che non fissa soglie di punibilità. Quanto al motivo sub 3.2., con cui si prospetta, ai fini della prescrizione, la retrodatazione del fatto, è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte in relazione alla posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA], circa il momento rilevante ai fini del commesso reato, che è quello della presentazione della dichiarazione (27 settembre 2011). 4. Le considerazioni già svolte valgono anche in relazione al motivo sub 4.1 formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per il quale è sufficiente ricordare come la previsione legale di aumento di un terzo dei termini di prescrizione sia applicabile al caso concreto, in quanto entrata in vigore prima della commissione del reato e non - come erroneamente asserito dalla difesa - il 1° ottobre 2011. Del tutto generico è il motivo sub 4.2., perché basato su un'asserzione priva di riscontro negli atti di causa: quella secondo cui l'imputato era un soggetto privo di poteri decisionali, essendo la sua società amministrata di fatto dal padre. La sentenza impugnata ha, infatti, ben evidenziato che dall'istruttoria di primo grado è emerso il concorso del padre dell'imputato nel reato, come amministratore di fatto, ma non sono emerse ragioni per escludere la responsabilità dell'amministratore di diritto, tenuto alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, da lui effettivamente presentate. La doglianza della difesa sub 4.3. - in ordine all'applicazione al caso concreto della fattispecie del comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo che la legge n. 148 del 2011 di conversione del d.l. n. 138 del 2011, il cui art. 2, comma 36-vicies semel, lettera a) ha abrogato detta fattispecie attenuata, non si applica ai fatti pregressi in quanto sfavorevole all'imputato - è manifestamente infondata.Il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, oggetto di imputazione, non costituisce un fatto anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, (il 17/09/2011), perché commesso il 27 settembre 2011. Dunque, la fattispecie attenuata ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, invocata dalla difesa, era già abrogata al momento della commissione del reato. 2. I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
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