CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14594/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d appello di Ancona riformava in parte la decisione di primo grado nei confronti del ricorrente, dichiarando non doversi procedere in relazione al capo b) dell'imputazione e confermando, di contro, la condanna per il delitto ascritto al c:apo a) di bancarotta fraudolenta distrattiva in danno della società fallita [OSCURATO:PERSONA] commesso quale amministratore di fatto della stessa; Considerato che l'imputato, con un primo motivo, lamenta l'illogicità della motivazione della decisione impugnata laddove avrebbe ritenuto che egli avesse ceduto la vettura oggetto della condotta distrattiva anche se ciò era avvenuto successivamente alla data di scadenza della procura in suo favore da parte dell'amministratore, omettendo tuttavia di confrontarsi con le congrue argomentazioni sottese alla decisione della Corte territoriale che fa leva sulla permanenza del potere rappresentativo, stante la non formalizzazione di tale scadenza, dell'ANGELINO nei confronti dei terzi che continuò ad operare anche con le Banche spendendo la qualità conferitagli (pag. 6-7); Rilevato, quanto al secondo motivo, che stante l'accertata riconducibilità alla mano dell'ALFANO delle sottoscrizioni apposte in calce a ben 21 assegni emessi dalla società fallita nel medesimo periodo successivo alla data di cessazione della procura, è logica la motivazione della pronuncia della Corte d'appello per la quale sarebbe inverosimile supporre che praticamente tutti i creditori della fallita avrebbero accettato assegni post-datati; censura la decisione evidenziando l'insufficienza delle prove della sua responsabilità penale, senza tuttavia confrontarsi con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine sia alle specifiche ragioni per le quali erano state ritenute sufficienti e attendibili le propalazioni del teste Infante, sia all'assenza di altri soggetti che avrebbero potuto avere interesse alla manomissione del contatore dell'utenza intestata al ricorrente e della quale lo si:esso beneficiava in via esclusiva (pag. 6); Considerato che il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni spese dalla pronuncia impugnata nel ravvisare i presupposti per l'accertamento della sua responsabilità penale, sicché il motivo è inammissibile perché privo della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.