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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 32237/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31666/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio sono elettivamente domicilliati in Roma, Salita di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (ISPRA), rappresentato e difeso DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1519/2021, pubblicata il 4.6.2021, NRG 3184/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Roma, decidendo sulle domande proposte dai ricorrenti meglio indicati in epigrafe nei confronti dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito, ISPRA), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha: - confermato il riconoscimento del diritto dei lavoratori al riconoscimento dell’anzianità di servizio computando in essa anche i periodi di lavoro a tempo determinato svolti prima della intervenuta stabilizzazione; - respinto le domande di pagamento delle differenze retributive in ragione di tale anzianità, sul presupposto che il conseguimento del corrispondente diritto sarebbe dovuto avvenire sulla base di procedure selettive, cui essi non avevano partecipato; - respinto le originarie domande di ris arcimento del danno per reiterazione abusiva di contratti di lavoro a termine e ciò in ragione della sopravvenuta stabilizzazione, ritenuta tale da sanare ogni danno; - dichiarato cessata la materia del contendere sull’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro a termine, per l’assenza sopravvenuta di interesse in ragione dell’assenza di conseguenze sanzionatorie rispetto ad essi; - dichiarato cessata la materia del contendere, per rinuncia all’appello incidentale sul punto, rispetto alla domanda di accertamento della natura subordinata dei rapporti, nei periodi in cui essi erano stati stipulati nelle forme del lavoro autonomo;

2. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, riguardante il profilo de l risarcimento del danno per reiterazione abusiva dei contratti a termine, resistito da controricorso di ISPRA;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.;

5. ISPRA ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di risarcimento del danno e secondo i principi di Cass.

S.U. 5072/2016 per l’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. 124/1999, art. 4, co. 1 a far data dal 10 luglio 2001, nonché violazione, falsa ed erronea applicazione della Clausola 5 punto 1 della Direttiva 19999/70/CE e del principio di equivalenza, effettività della tutela e del rapporto di causa-effetto tra abuso ed assunzione, il tutto ai sensi dell’art. 360 n. 3 e per omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

2. sul tema, con particolare riferimento alla questione sul nesso causale tra assunzioni a termine e stabilizzazione, di cui al ricorso, va ribadito quanto già affermato da questa S.C. in un giudizio riguardante la medesima parte pubblica con ordinanza 29 novembre 2021, n. 37274;

3. in quella sede si è rilevato come « questa S.C., in progressivo sviluppo di precedenti arresti in cui si è ritenuto che la stabilizzazione di chi abbia lavorato a tempo determinato comporta il venire meno del danno da precarizzazione eventualmente riconnesso all'abuso pregresso della contrattazione a termine, soltanto allorquando la immissione in ruolo sia «ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto» (Cass. 15353/2020; Cass. 6315/2021), ha recentemente affermato, in modo ancora più diretto, che «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente.

Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso.

Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine (Cass. 15240/2021)»;

4. per concluderne che ciò «comporta la necessità di valutare, per ogni singolo caso, se la stabilizzazione abbia avuto portata automatica o se sia derivata dal superamento di selezioni e concorsi fondati sul merito e tali dunque da interrompere quel nesso causale tra contrattazione a termine ed assunzione a tempo indeterminato che soltanto consente di ritenere, in mancanza di concreta prova di pregiudizi diversi, la sanatoria del danno c.d. eurounitario attraverso il beneficio strettamente consequenziale ai medesimi fatti»;

5. non inficiano necessariamente quanto appena detto le difese svolte in memoria da ISPRA secondo cui le procedure selettive speciali, indette ex articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013 conv. con mod. dalla L. 125/2013, risultando “riservate” e non limitate ad un numero di posti da assegnare, avrebbero assicurato l’assoluta certezza della sottoscrizione di contratti lavoro a tempo indeterminato e la conseguenteimmissione in ruolo;

5. la difesa sollecita accertamenti di fatto sul contenuto dei bandi, che non può essere svolto in questa sede, ma certamente non può dirsi che una procedura selettiva da svolgersi nelle forme delle «procedure concorsuali, per titoli ed esami», quale prevista dalla norma menzionata, assicuri la certezza di assunzione;

6. la sentenza di appello va dunque cassata e la causa va rimessa al giudice del rinvio, per gli accertamenti di cui al punto 4 che precede;

7. va altresì rilevato che l a Corte territoriale ha ritenuto la cessazione della materia del contendere, rispetto all’accertamento dell’illegittimità dei contratti a termine, per il fatto che veniva ad escludersi qualsiasi conseguenza sanzionatoria;

8. si tratta di decisione “per saltum” in favore della ragione più liquida, che ha la sostanza dell’assorbimento e che, come tale, evidentemente necessariamente riapre in sede di rinvio anche il dibattito sutale profilo pregiudiziale (v.

C. 41019/2021); P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31666/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio sono elettivamente domicilliati in Roma, Salita di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (ISPRA), rappresentato e difeso DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1519/2021, pubblicata il 4.6.2021, NRG 3184/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma, decidendo sulle domande proposte dai ricorrenti meglio indicati in epigrafe nei confronti dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito, ISPRA), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha: - confermato il riconoscimento del diritto dei lavoratori al riconoscimento dell’anzianità di servizio computando in essa anche i periodi di lavoro a tempo determinato svolti prima della intervenuta stabilizzazione; - respinto le domande di pagamento delle differenze retributive in ragione di tale anzianità, sul presupposto che il conseguimento del corrispondente diritto sarebbe dovuto avvenire sulla base di procedure selettive, cui essi non avevano partecipato; - respinto le originarie domande di ris arcimento del danno per reiterazione abusiva di contratti di lavoro a termine e ciò in ragione della sopravvenuta stabilizzazione, ritenuta tale da sanare ogni danno; - dichiarato cessata la materia del contendere sull’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro a termine, per l’assenza sopravvenuta di interesse in ragione dell’assenza di conseguenze sanzionatorie rispetto ad essi; - dichiarato cessata la materia del contendere, per rinuncia all’appello incidentale sul punto, rispetto alla domanda di accertamento della natura subordinata dei rapporti, nei periodi in cui essi erano stati stipulati nelle forme del lavoro autonomo; 2. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, riguardante il profilo de l risarcimento del danno per reiterazione abusiva dei contratti a termine, resistito da controricorso di ISPRA; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.; 5. ISPRA ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di risarcimento del danno e secondo i principi di Cass. S.U. 5072/2016 per l’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. 124/1999, art. 4, co. 1 a far data dal 10 luglio 2001, nonché violazione, falsa ed erronea applicazione della Clausola 5 punto 1 della Direttiva 19999/70/CE e del principio di equivalenza, effettività della tutela e del rapporto di causa-effetto tra abuso ed assunzione, il tutto ai sensi dell’art. 360 n. 3 e per omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. 2. sul tema, con particolare riferimento alla questione sul nesso causale tra assunzioni a termine e stabilizzazione, di cui al ricorso, va ribadito quanto già affermato da questa S.C. in un giudizio riguardante la medesima parte pubblica con ordinanza 29 novembre 2021, n. 37274; 3. in quella sede si è rilevato come « questa S.C., in progressivo sviluppo di precedenti arresti in cui si è ritenuto che la stabilizzazione di chi abbia lavorato a tempo determinato comporta il venire meno del danno da precarizzazione eventualmente riconnesso all'abuso pregresso della contrattazione a termine, soltanto allorquando la immissione in ruolo sia «ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto» (Cass. 15353/2020; Cass. 6315/2021), ha recentemente affermato, in modo ancora più diretto, che «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine (Cass. 15240/2021)»; 4. per concluderne che ciò «comporta la necessità di valutare, per ogni singolo caso, se la stabilizzazione abbia avuto portata automatica o se sia derivata dal superamento di selezioni e concorsi fondati sul merito e tali dunque da interrompere quel nesso causale tra contrattazione a termine ed assunzione a tempo indeterminato che soltanto consente di ritenere, in mancanza di concreta prova di pregiudizi diversi, la sanatoria del danno c.d. eurounitario attraverso il beneficio strettamente consequenziale ai medesimi fatti»; 5. non inficiano necessariamente quanto appena detto le difese svolte in memoria da ISPRA secondo cui le procedure selettive speciali, indette ex articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013 conv. con mod. dalla L. 125/2013, risultando “riservate” e non limitate ad un numero di posti da assegnare, avrebbero assicurato l’assoluta certezza della sottoscrizione di contratti lavoro a tempo indeterminato e la conseguenteimmissione in ruolo; 5. la difesa sollecita accertamenti di fatto sul contenuto dei bandi, che non può essere svolto in questa sede, ma certamente non può dirsi che una procedura selettiva da svolgersi nelle forme delle «procedure concorsuali, per titoli ed esami», quale prevista dalla norma menzionata, assicuri la certezza di assunzione; 6. la sentenza di appello va dunque cassata e la causa va rimessa al giudice del rinvio, per gli accertamenti di cui al punto 4 che precede; 7. va altresì rilevato che l a Corte territoriale ha ritenuto la cessazione della materia del contendere, rispetto all’accertamento dell’illegittimità dei contratti a termine, per il fatto che veniva ad escludersi qualsiasi conseguenza sanzionatoria; 8. si tratta di decisione “per saltum” in favore della ragione più liquida, che ha la sostanza dell’assorbimento e che, come tale, evidentemente necessariamente riapre in sede di rinvio anche il dibattito sutale profilo pregiudiziale (v. C. 41019/2021); P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione
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