CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, lln persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto con strappo di un telefono cellulare. 2. Avverso l'indicata sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. Con il primo denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego della richiesta di rinnovazione istruttoria mediante esame del "soggetto arrestato con il telefono in mano o quantomeno con l'acquisizione degli atti del suo arresto". Con il secondo motivo il ricorrente si duole della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen., alla luce delle dichiarazioni della persona offesa che si sarebbe limitata a utilizzare il generico termine "me lo ha preso" (sott. il telefonino) senza alcun riferimento allo "strappo". 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Con il primo motivo, deducendo il vizio di motivazione, si lamenta, in sostanza, la mancata assunzione di una prova, che, però, è riconducibile nell'alveo dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. , vizio non dedotto. Inoltre la mancata assunzione di una prova in tanto si traduce in vizio deducibile in quanto si tratti di prova "decisiva"; mentre tale carattere neppure è rappresentato dal ricorso, che si esaurisce in mere ipotesi, proponendo una rivalutazione del fatto. In ogni caso la Corte di appello ha spiegato, in maniera congrua, come la nuova prova richiesta dalla difesa fosse priva del requisito della decisività, alla luce della istruttoria svolta, compendiata nelle convergenti testimonianze della persona offesa e del poliziotto, testimone oculare del fatto. 6. Con il secondo motivo si contesta la qualificazione giuridica del fatto, sottoponendo alla Corte di cassazione il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che però non possono essere rivalutate in questa sede, e che, peraltro, vengono presentate in modo parziale: come risulta dalla sentenza impugnata la vittima ha affermato che il telefono le è stato preso "dalle mani", circostanza omessa dal ricorrente. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammen