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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 24898/2026

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con cui si contest violazionedi legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per ilreato di cui all’art. 629 cod. pen., nonché in relazione all’art. 614 terzo commacod. pen., risultano generici per indeterminatezza perché privi dei requisitiprescritti dall'art. 581 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di unamotivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica glielementi che sono alla base delle censure formulata, non consentendo al giudicedell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato,sostanziandosi nella mera esposizione delle dichiarazioni della persona offesache, secondo la prospettazione difensiva, se fossero state lette correttamenteavrebbero condotto a escludere la responsabilità dell’imputato per i reaticontestativale la pena rimarcare che costituiscono deduzioni di merito le osservazionirelative alla corretta rilettura delle dichiarazioni della persona offesa, costituendouna mera rivalutazione di una prova, il cui vaglio non è consentito in sede dilegittimità in presenza di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria,aderente alle emergenze processuali e giuridicamente corretta, come nel caso inesame;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con cui si contest violazionedi legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per ilreato di cui all’art. 629 cod. pen., nonché in relazione all’art. 614 terzo commacod. pen., risultano generici per indeterminatezza perché privi dei requisitiprescritti dall'art. 581 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di unamotivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica glielementi che sono alla base delle censure formulata, non consentendo al giudicedell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato,sostanziandosi nella mera esposizione delle dichiarazioni della persona offesache, secondo la prospettazione difensiva, se fossero state lette correttamenteavrebbero condotto a escludere la responsabilità dell’imputato per i reaticontestativale la pena rimarcare che costituiscono deduzioni di merito le osservazionirelative alla corretta rilettura delle dichiarazioni della persona offesa, costituendouna mera rivalutazione di una prova, il cui vaglio non è consentito in sede dilegittimità in presenza di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria,aderente alle emergenze processuali e giuridicamente corretta, come nel caso inesame;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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