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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 13951/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Asti nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11./1950 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica di Asti ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Asti con la quale era stato annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale G.I.P. in relazione alla violazione di cui all'art. 44 lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001 con riferimento alle opere di chiusura di parte del terreno dismesso ad uso pubblico, tramite posa di pali in ferro e di rete elettrosaldata, in violazione della convenzione edilizia del 14/10/2005 sottoscritta tra l'indagato e il Comune di Poirino.

2. A sostegno del ricorso, il ricorrente si duole della decisione di annullamento per la ritenuta carenza di fumus commissi delicti in relazione alla contravvenzione ipotizzata dal P.M. in quanto l'esclusione del fumus del reato può avvenire solo in presenza di elementi che escludano con certezza l'illiceità della condotta, dovendo in caso contrario, come quello in esame tenuto conto delle risultanze delle indagini, confermare la valutazione compiuta e il relativo decreto. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, in quanto tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01; Sez. 3, n. 1878 del 04/04/1991, Rv. 187010).

Il principio va condiviso e ribadito anche con riguardo alle impugnazioni in materia cautelare reale.

Il ricorso per cassazione, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 3847 del 05/10/1992, Rv. 193137 - 01), è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge.

Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di inammissibilità dei motivi per genericità ex art. 581 cod.proc.pen. - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà.

Il chiaro disposto normativo di cui all'art 581 comma 1, lett. d) cod.proc.pen., richiede che i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e cioè devono consistere nell'indicazione chiara di una determinata censura e della relativa indicazione della disposizione di legge violata, ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen. e 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen., con la correlata precisazione della parte del provvedimento, che deve essere perfettamente identificabile, nonché nella enunciazione delle ragioni sulle quali si intende fondare la censura.

Soltanto in tal modo il giudice del gravame è posto in condizione di individuare nei suoi esatti termini la critica che si muove al provvedimento impugnato.

Alla stregua di tali principi è pertanto generica la censura mossa dal ricorrente che, senza indicazione della violazione di legge dedotta, contesta la decisione del tribunale, che ha ritenuto insussistente il fumus commissi deficti, decisione rispetto alla quale il ricorrente esprime legittimo dissenso senza, tuttavia, individuare un vizio di violazione di legge deducile in questa sede.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 03/03/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Asti nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11./1950 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica di Asti ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Asti con la quale era stato annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale G.I.P. in relazione alla violazione di cui all'art. 44 lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001 con riferimento alle opere di chiusura di parte del terreno dismesso ad uso pubblico, tramite posa di pali in ferro e di rete elettrosaldata, in violazione della convenzione edilizia del 14/10/2005 sottoscritta tra l'indagato e il Comune di Poirino. 2. A sostegno del ricorso, il ricorrente si duole della decisione di annullamento per la ritenuta carenza di fumus commissi delicti in relazione alla contravvenzione ipotizzata dal P.M. in quanto l'esclusione del fumus del reato può avvenire solo in presenza di elementi che escludano con certezza l'illiceità della condotta, dovendo in caso contrario, come quello in esame tenuto conto delle risultanze delle indagini, confermare la valutazione compiuta e il relativo decreto. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, in quanto tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01; Sez. 3, n. 1878 del 04/04/1991, Rv. 187010). Il principio va condiviso e ribadito anche con riguardo alle impugnazioni in materia cautelare reale. Il ricorso per cassazione, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 3847 del 05/10/1992, Rv. 193137 - 01), è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di inammissibilità dei motivi per genericità ex art. 581 cod.proc.pen. - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà. Il chiaro disposto normativo di cui all'art 581 comma 1, lett. d) cod.proc.pen., richiede che i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e cioè devono consistere nell'indicazione chiara di una determinata censura e della relativa indicazione della disposizione di legge violata, ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen. e 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen., con la correlata precisazione della parte del provvedimento, che deve essere perfettamente identificabile, nonché nella enunciazione delle ragioni sulle quali si intende fondare la censura. Soltanto in tal modo il giudice del gravame è posto in condizione di individuare nei suoi esatti termini la critica che si muove al provvedimento impugnato. Alla stregua di tali principi è pertanto generica la censura mossa dal ricorrente che, senza indicazione della violazione di legge dedotta, contesta la decisione del tribunale, che ha ritenuto insussistente il fumus commissi deficti, decisione rispetto alla quale il ricorrente esprime legittimo dissenso senza, tuttavia, individuare un vizio di violazione di legge deducile in questa sede. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 03/03/2022
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