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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 1996

Cassazione n. 30986/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il 09/05/1996 avverso la sentenza del 07/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] L'impugnata sentenza è stata emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Noia e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 229,33 di ammenda, concesse le circostanze attenuanti generiche, all'esito di rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen.

Avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, che il reato è estinto per remissione di querela.

Con altri due motivi di ricorso si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale con vizio di motivazione sia in relazione all'elemento oggettivo, sia in ordine all'elemento soggettivo del dolo specifico.

Il ricorrente documenta che la persona offesa, in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione (depositato il 21 marzo 2025), ha rimesso la querela e che la remissione è stata accettata in data 18 marzo 2025 dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Va rilevato che: in atti, vi sono sia la remissione della persona offesa che l'accettazione dell'imputato, a mezzo di procuratore speciale; il reato come qualificato nella sentenza di condanna risulta procedibile a querela di parte.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata per sopravvenuta estinzione del reato, atteso che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625).

In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il 09/05/1996 avverso la sentenza del 07/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] L'impugnata sentenza è stata emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Noia e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 229,33 di ammenda, concesse le circostanze attenuanti generiche, all'esito di rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen. Avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, che il reato è estinto per remissione di querela. Con altri due motivi di ricorso si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale con vizio di motivazione sia in relazione all'elemento oggettivo, sia in ordine all'elemento soggettivo del dolo specifico. Il ricorrente documenta che la persona offesa, in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione (depositato il 21 marzo 2025), ha rimesso la querela e che la remissione è stata accettata in data 18 marzo 2025 dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Va rilevato che: in atti, vi sono sia la remissione della persona offesa che l'accettazione dell'imputato, a mezzo di procuratore speciale; il reato come qualificato nella sentenza di condanna risulta procedibile a querela di parte. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata per sopravvenuta estinzione del reato, atteso che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 30986/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris