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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08543/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato nel preambolo, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] e rigettato quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di confisca di alcuni beni ritenuti, nonostante l'intestazione formale ai predetti terzi interessati, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], soggetto socialmente pericoloso per essere indiziato di appartenerne all'associazione mafiosa "cosa nostra" ai sensi dell'art. 4, lett. a), d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159.

A ragione della decisione osserva che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata presentata, nonostante sia portatore di interessi meramente civilistici, a mezzo di difensori sprovvisti di procura speciale e che il bene nella formale proprietà di [OSCURATO:PERSONA], un immobile destinato ad ufficio ubicato a Palermo via [OSCURATO:PERSONA] n. 20, era risultato, sulla base delle evidenze investigative ed in particolare di una conversazione intercettata il 3 novembre 2019, nella titolarità sostanziale di [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva destinato allo svolgimento di riunioni del sodalizio di appartenenza. 2.Avverso il decreto hanno proposto ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Spinelli, nell'atto di impugnazione a firma del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011.

Lamenta che la Corte distrettuale, invertendo l'onere della prova circa la natura formale dell'intestazione del bene, non abbia preso in alcuna considerazione le allegazioni difensive in tema di proporzione tra patrimonio del nucleo familiare del ricorrente e valore del bene oggetto di confisca.

Ha trascurato che il riepilogo dei pagamenti eseguiti dall'INPS da conto, nell'anno immediatamente precedente l'acquisto, di risorse economiche sufficienti a pagare il prezzo della compravendita dell'immobile confiscato.

Ha ignorato la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della ferramenta "Broccolo", attestante, appena un mese dopo la conversazione intercettata, la sostituzione della serratura della porta di ingresso dell'immobile da parte di Spinelli, che evidentemente ne aveva la disponibilità.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], nell'atto di impugnazione a firma del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], articola in un unico motivo per violazione degli artt. 23, comma 3, 24, commi 1 e 2, e 27, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione, più censure.

In primo luogo, evidenzia che la Corte di appello, nel ritenere necessaria per la difesa dei terzi interessati al processo di prevenzione patrimoniale il ministero del procuratore speciale, ha interpretato le norme del d.lgs. n. 159 del 2011 e segnatamente l'art. 23, comma 3, in aperto contrasto con l'art. 24 della Costituzione e con le pronunce della giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, che hanno in tema di completa giurisdizionalizzazióne del procedimento di prensione, creando una ingiustificata disparità di trattamento con il prevenuto.

Eccepisce il superamento dei termini complessivi previsti dall'art. 24, comma 2 e dall'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011.

Nel merito si duole della mancata e manifesta illogicità della motivazione laddove prescinde dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. 2 poY\ [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi non si sottraggono alla declaratoria di inammissibilità

1. L'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] propone, nonostante la formale denuncia di violazione di legge, censure sulla logicità della motivazione non consentite in questa sede.

1.1. Va ricordato, infatti, che ai sensi degli artt. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965 il cui testo è oggi trasfuso rispettivamente nell'art. 10, comma 3, e nell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore».

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa formula fa escludere che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen..

In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per cassazione è possibile denunciare, oltre alla «mancanza assoluta» della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere «apparente» e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.

Non può essere, invece, proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).

2.1. La Corte distrettale, lungi dal pretendere la prova da parte del terzo interessato dell'intestazione reale dell'immobile e dal trascurare le allegazioni difensive, ha fondato il giudizio sull'incapacità di Spinelli e degli altri componenti del suo nucleo familiare di acquisire la titolarità del bene immobile confiscato sulle risultanze, invero nemmeno citate nel ricorso, dell'accertamento peritale che, esprimendo una valutazione esaustiva riferita a tutto il periodo temporale di ingresse, aveva concluso per la negatività nel saldo fonti-impieghi anche con riferimento alle risorse necessarie per pagare il prezzo di acquisto dell'immobile di via Impastato, tenuto conto dell'unica fonte d reddito, pensione INPS, e del disinvestimento di beni mobili registrati nonché dei consumi (pagg. 32 e 33). 3 9i( Quanto all'esclusivo dominio sull'immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto ampiamente dimostrative le dichiarazioni auto evidenti del prevenuto nella conversazione intercettata, considerandole, per la loro pregnanza, prevalenti sugli elementi di segno contrario, peraltro riferiti ad elementi fattuali equivoci (il cambio ella serratura della porta di ingresso).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La decisione della Corte territoriale di considerare irrituale l'appello perché presentato con il patrocinio del difensore di fiducia privo dei poteri di rappresentanza del procuratore speciale incluso quello di impugnazione è corretta.

A differenza dell'imputato nei confronti del quale è esercitata l'azione penale, i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico all'interno di un procedimento penale non possono stare personalmente in giudizio, ma, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 100 cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (che «stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale»), hanno, al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ., un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01; Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266149 - 01;.

Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01; Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403 - 01).

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è irrilevante che l'art 100 cod. proc. pen. non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato nelle misure di prevenzione, risultando quest'ultima posizione processuale, a differenza di quella del proposto destinatario diretto della misura di prevenzione patrimoniale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini di tassatività, dalla norma in esame (cfr. Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], cit.).

Il difetto di rappresentanza del difensore non può essere sanato in applicazione dell'art. 182 cod. proc. civ. (Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01).

3. Conclusivamente deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato nel preambolo, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] e rigettato quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di confisca di alcuni beni ritenuti, nonostante l'intestazione formale ai predetti terzi interessati, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], soggetto socialmente pericoloso per essere indiziato di appartenerne all'associazione mafiosa "cosa nostra" ai sensi dell'art. 4, lett. a), d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159. A ragione della decisione osserva che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata presentata, nonostante sia portatore di interessi meramente civilistici, a mezzo di difensori sprovvisti di procura speciale e che il bene nella formale proprietà di [OSCURATO:PERSONA], un immobile destinato ad ufficio ubicato a Palermo via [OSCURATO:PERSONA] n. 20, era risultato, sulla base delle evidenze investigative ed in particolare di una conversazione intercettata il 3 novembre 2019, nella titolarità sostanziale di [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva destinato allo svolgimento di riunioni del sodalizio di appartenenza. 2.Avverso il decreto hanno proposto ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Spinelli, nell'atto di impugnazione a firma del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011. Lamenta che la Corte distrettuale, invertendo l'onere della prova circa la natura formale dell'intestazione del bene, non abbia preso in alcuna considerazione le allegazioni difensive in tema di proporzione tra patrimonio del nucleo familiare del ricorrente e valore del bene oggetto di confisca. Ha trascurato che il riepilogo dei pagamenti eseguiti dall'INPS da conto, nell'anno immediatamente precedente l'acquisto, di risorse economiche sufficienti a pagare il prezzo della compravendita dell'immobile confiscato. Ha ignorato la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della ferramenta "Broccolo", attestante, appena un mese dopo la conversazione intercettata, la sostituzione della serratura della porta di ingresso dell'immobile da parte di Spinelli, che evidentemente ne aveva la disponibilità. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], nell'atto di impugnazione a firma del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], articola in un unico motivo per violazione degli artt. 23, comma 3, 24, commi 1 e 2, e 27, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione, più censure. In primo luogo, evidenzia che la Corte di appello, nel ritenere necessaria per la difesa dei terzi interessati al processo di prevenzione patrimoniale il ministero del procuratore speciale, ha interpretato le norme del d.lgs. n. 159 del 2011 e segnatamente l'art. 23, comma 3, in aperto contrasto con l'art. 24 della Costituzione e con le pronunce della giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, che hanno in tema di completa giurisdizionalizzazióne del procedimento di prensione, creando una ingiustificata disparità di trattamento con il prevenuto. Eccepisce il superamento dei termini complessivi previsti dall'art. 24, comma 2 e dall'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011. Nel merito si duole della mancata e manifesta illogicità della motivazione laddove prescinde dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. 2 poY\ [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi non si sottraggono alla declaratoria di inammissibilità 1. L'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] propone, nonostante la formale denuncia di violazione di legge, censure sulla logicità della motivazione non consentite in questa sede. 1.1. Va ricordato, infatti, che ai sensi degli artt. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965 il cui testo è oggi trasfuso rispettivamente nell'art. 10, comma 3, e nell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore». Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa formula fa escludere che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.. In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per cassazione è possibile denunciare, oltre alla «mancanza assoluta» della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere «apparente» e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Non può essere, invece, proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). 2.1. La Corte distrettale, lungi dal pretendere la prova da parte del terzo interessato dell'intestazione reale dell'immobile e dal trascurare le allegazioni difensive, ha fondato il giudizio sull'incapacità di Spinelli e degli altri componenti del suo nucleo familiare di acquisire la titolarità del bene immobile confiscato sulle risultanze, invero nemmeno citate nel ricorso, dell'accertamento peritale che, esprimendo una valutazione esaustiva riferita a tutto il periodo temporale di ingresse, aveva concluso per la negatività nel saldo fonti-impieghi anche con riferimento alle risorse necessarie per pagare il prezzo di acquisto dell'immobile di via Impastato, tenuto conto dell'unica fonte d reddito, pensione INPS, e del disinvestimento di beni mobili registrati nonché dei consumi (pagg. 32 e 33). 3 9i( Quanto all'esclusivo dominio sull'immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto ampiamente dimostrative le dichiarazioni auto evidenti del prevenuto nella conversazione intercettata, considerandole, per la loro pregnanza, prevalenti sugli elementi di segno contrario, peraltro riferiti ad elementi fattuali equivoci (il cambio ella serratura della porta di ingresso). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La decisione della Corte territoriale di considerare irrituale l'appello perché presentato con il patrocinio del difensore di fiducia privo dei poteri di rappresentanza del procuratore speciale incluso quello di impugnazione è corretta. A differenza dell'imputato nei confronti del quale è esercitata l'azione penale, i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico all'interno di un procedimento penale non possono stare personalmente in giudizio, ma, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 100 cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (che «stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale»), hanno, al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ., un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01; Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266149 - 01;. Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01; Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403 - 01). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è irrilevante che l'art 100 cod. proc. pen. non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato nelle misure di prevenzione, risultando quest'ultima posizione processuale, a differenza di quella del proposto destinatario diretto della misura di prevenzione patrimoniale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini di tassatività, dalla norma in esame (cfr. Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], cit.). Il difetto di rappresentanza del difensore non può essere sanato in applicazione dell'art. 182 cod. proc. civ. (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01). 3. Conclusivamente deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e