CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 19408/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9355/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4297/2020 depositata il14/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1.- I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponevano opposizione al decreto con cui il Tribunale di Nola aveva ingiunto - a [OSCURATO:PERSONA] per l’intero ed ai restanti ingiunti, quali eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ad euro 18.346,76 ciascuno- di pagare al sig. [OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di euro 220.161,12. Il suddetto decreto era stato infatti emesso su ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] - depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - il quale assumeva di essere creditore dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, in virtù di sessantuno cambiali, tutte emesse in Napoli in data 23/6/1987 e non pagate dai suddetti condebitori. 2.- Il Tribunale di Nola dichiarava l’inammissibilità della domanda proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e revocava il decreto ingiuntivo opposto compensando integralmente le spese, 3. – La sentenza è stata impugnata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di appello e gli appellati hanno proposto appello incidentale condizionato sulla base di quattro motivi. 4.- La Corte d’Appello ha accolto il motivo di appello principale ritenendo che, con le proprie difese, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse allegato di aver inteso agire con azione causale, ma ha, altresì, accolto il motivo con cui gli appellati avevano eccepito la prescrizione dell’azione causale, sia pure nei soli confronti degli eredi del coobbligato [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) poiché nei confronti della sig. [OSCURATO:PERSONA], coobbligata principale, detta prescrizione era stata tempestivamente interrotta. Ha, quindi, riformato la sentenza, accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo limitatamente agli attuali ricorrenti e condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio 4.- Avverso detta sentenza, i sig.ri Vasco hanno presentato ricorso,preliminarmente dando atto che nel corso del giudizio di appello la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era deceduta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza, tuttavia, che ciò producesse l’interruzione del giudizio in mancanza di dichiarazione dell’evento da parte del difensore che lo ignorava; precisando, altresì, che ancora non era stata dichiarata la successione e che tantomeno essi avevano accettato l’eredita della madre, dichiarando, quindi, di agire «in proprio e non quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]» e di poter, tuttavia, promuovere autonomamente il giudizio davanti a questa Corte «essendo parti del giudizio di appello» di cui intendevano chiedere la cassazione anche se risultati in questo vittoriosi, per ottenere l’affermazione di un diverso principio a fondamento della pur intervenuta declaratoria di prescrizione del diritto di credito del sig. [OSCURATO:PERSONA] nei loro confronti. 4.1- Ha resistito con controricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] rilevando preliminarmente la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad impugnare dei ricorrenti, e per carenza di legittimazione ad agire «in proprio e non quali eredi della sig. [OSCURATO:PERSONA]». In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] si sono costituiti in giudizio gli eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA] dando atto che il medesimo è deceduto il 4.11.2021. 5. ― In prossimità dell’adunanza i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando che tra tutte le parti del giudizio è intervenuta – dopo la presentazione del ricorso - una definizione transattiva delle reciproche pretese azionate, comprensiva di accordo per la compensazione integrale delle spese. La rinuncia è stata accettata dai controricorrenti che hanno confermato la definizione transattiva della lite e chiesto, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate. 6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto. P.Q.M. La Corte, visto l’art. 391 c.p.c.,dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il