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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42289/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 09/06/2021 della Corte di appello di Brescia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona del precedente 12/09/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di omessa dichiarazione e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Fedele, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione al disposto dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza e illogicità.

Sostiene, in specie, che, a fronte di specifica deduzione fondata sull'omessa valutazione, da parte del primo giudice, di memoria ex art. 121 cod. proc. pen. con cui si contestava l'operata determinazione della base imponibile, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che lo scritto difensivo era stato considerato in via implicita nella sentenza impugnata, attraverso la valutazione del processo verbale di constatazione del 10/02/2016 e della deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto del fatto che in tali atti non si faceva menzione alcuna dei costi relativi ai premi assicurativi per il personale da versare all'INAIL, posti in rilievo con la memoria de qua.

2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità del delitto di omessa dichiarazione.

Assume al riguardo che i giudici di appello, nel determinare l'imposta evasa onde verificare l'effettiva configurabilità del delitto contestato, non avrebbero dato conto dei menzionati costi relativi ai premi assicurativi per il personale da versare all'INAIL e avrebbero irragionevolmente espunto quelli relativi a talune fatture, ritenute false, emesse in favore della "2F Impiantrdalla "[OSCURATO:SOCIETA]."e dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", così recependo in maniera acritica le risultanze del processo verbale di constatazione, senza valorizzare le propalazioni dell'ufficiale redigente.

2.3. Con il terzo motivo lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt.191 e 192 cod. proc. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

Rileva in proposito che dal processo verbale di constatazione del 10/02/2016 emergerebbe la precedente effettuazione di una verifica fiscale nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", già "[OSCURATO:SOCIETA].", circostanza che si vuole determinerebbe l'inutilizzabilità del menzionato atto d'indagine o, quantomeno, la necessità di una conferma in dibattimento, da parte dell'ufficiale redigente, delle risultanze dell'accertamento pregresso.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato e deve essere, pertanto, rigettato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione a quanto previsto dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza e illogicità, sostenendo che, a fronte di specifica deduzione fondata sull'omessa valutazione, da parte del primo giudice, della memoria ex art. 121 cod. proc. pen., con cui si contestava l'operata determinazione della base imponibile, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che lo scritto difensivo era stato considerato in via implicita nella sentenza gravata, attraverso la valutazione del processo verbale di constatazione del 10/02/2016 e della deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto del fatto che in essi non veniva fatta menzione dei costi relativi ai premi assicurativi per il personale da versare all'INAIL, posti in rilievo nel citato scritto difensivo.

Ritiene il Collegio che l'agitata doglianza non colga nel segno nella parte in cui è dedotta la violazione di una norma processuale stabilita a pena di nullità, costituendo consolidato insegnamento della Suprema Corte - al quale si intende dare continuità - quello secondo cui «L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive in quanto devono essere attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte» (così Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 02/02/2018, Buglisi e altri, Rv. 272009-01, nonché, nello stesso senso, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01, Sez. 3, n. 23097 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Capezzuto, Rv. 276199-03, Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro e altro, Rv. 272739-01, Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600-01, Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 29/01/2016, Graziano, Rv. 267561-01 e Sez. 6, n. 269 del 05/11/2013, dep. 07/01/2014, Cattafi, Rv. 258456-01).

D'altro canto, si osserva che la Corte di appello, con motivazione sintetica, ma non manifestamente illogica, ha esplicitato (in specie alla pag. 4 della decisione gravata) le ragioni della ritenuta disamina, da parte del Tribunale, della citata memoria difensiva, avendo chiarito che il giudice di primo grado, sebbene non avesse scrutinato in maniera esplicita il merito delle osservazioni in questa compendiate, aveva argomentato, anche alla stregua delle stesse, la concreta configurabilità del delitto tributario oggetto di contestazione, posto che, nell'attribuire valore probatorio assorbente al verbale di constatazione redatto dall'organo accertatore e alla deposizione resa al dibattimento dall'ufficiale di polizia giudiziaria che tale atto aveva compilato, aveva implicitamente confutato la fondatezza le deduzioni di segno contrario articolate dalla parte privata.

3. Privo di pregio risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità del delitto di omessa dichiarazione, sostenendo che la Corte distrettuale, nella quantificazione dell'imposta evasa, necessaria per verificare la configurabilità del delitto, non avrebbe dato conto dei costi, dianzi indicati, relativi ai premi assicurativi per il personale da versare all'INAIL e avrebbe espunto, senza ragione, gli ulteriori costi relativi a talune fatture, ritenute false, emesse in favore della "2F [OSCURATO:SOCIETA]" dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." e dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." Rileva al riguardo il Collegio che la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha argomentato, in maniera lineare, coerente e non manifestamente contraddittoria, l'operata quantificazione dell'imposta evasa, evidenziando, per un verso, che nel verbale di constatazione redatto dall'organo accertatore risultavano valutati i costi sostenuti dalla "2F [OSCURATO:SOCIETA].", di cui l'imputato è legale rappresentante, per altro verso, che le stampe allegate agli atti dalla difesa dovevano ritenersi documenti privi di attendibilità in quanto asseritamente acquisiti presso il commercialista dell'impresa a dispetto del loro mancato rinvenimento in occasione della verifica eseguita nello suo studio e, per altro verso ancora, che il difensore si era ben guardato dal chiedere, a conforto dei dati emergenti dalle stampe prodotte, l'escussione del professionista, con scelta processuale che aveva profondamente svilito la valenza della prova documentale.

Così conformandosi in parte qua l'impianto motivazionale della decisione gravata, deve peraltro porsi in rilievo che la dedotta doglianza si risolve, di fatto, nella riproposizione di una lamentazione illo tempore prospettata con il secondo motivo di appello.

È tuttavia pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi.La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01).

4. Manifestamente infondato risulta, infine, anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendo che dal processo verbale di constatazione in data 10/02/2016 emergerebbe la precedente effettuazione di una verifica fiscale nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]." (già "[OSCURATO:SOCIETA]. n, circostanza asseritamente causativa della inutilizzabilità di tale atto d'indagine o, quantomeno, la necessità di una conferma in dibattimento, da parte dell'ufficiale redigente, delle risultanze dell'accertamento ivi contenuto.

Rileva al riguardo il Collegio che la doglianza de qua non risulta prospettata con l'atto di appello, circostanza che esclude in radice la sua deducibilità in questa sede, dovendosi fare applicazione del consolidato principio secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 09/06/2021 della Corte di appello di Brescia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona del precedente 12/09/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di omessa dichiarazione e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Fedele, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione al disposto dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza e illogicità. Sostiene, in specie, che, a fronte di specifica deduzione fondata sull'omessa valutazione, da parte del primo giudice, di memoria ex art. 121 cod. proc. pen. con cui si contestava l'operata determinazione della base imponibile, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che lo scritto difensivo era stato considerato in via implicita nella sentenza impugnata, attraverso la valutazione del processo verbale di constatazione del 10/02/2016 e della deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto del fatto che in tali atti non si faceva menzione alcuna dei costi relativi ai premi assicurativi per il personale da versare all'INAIL, posti in rilievo con la memoria de qua. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità del delitto di omessa dichiarazione. Assume al riguardo che i giudici di appello, nel determinare l'imposta evasa onde verificare l'effettiva configurabilità del delitto contestato, non avrebbero dato conto dei menzionati costi relativi ai premi assicurativi per il personale da versare all'INAIL e avrebbero irragionevolmente espunto quelli relativi a talune fatture, ritenute false, emesse in favore della "2F Impiantrdalla "[OSCURATO:SOCIETA]."e dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", così recependo in maniera acritica le risultanze del processo verbale di constatazione, senza valorizzare le propalazioni dell'ufficiale redigente. 2.3. Con il terzo motivo lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt.191 e 192 cod. proc. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Rileva in proposito che dal processo verbale di constatazione del 10/02/2016 emergerebbe la precedente effettuazione di una verifica fiscale nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", già "[OSCURATO:SOCIETA].", circostanza che si vuole determinerebbe l'inutilizzabilità del menzionato atto d'indagine o, quantomeno, la necessità di una conferma in dibattimento, da parte dell'ufficiale redigente, delle risultanze dell'accertamento pregresso. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato e deve essere, pertanto, rigettato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione a quanto previsto dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza e illogicità, sostenendo che, a fronte di specifica deduzione fondata sull'omessa valutazione, da parte del primo giudice, della memoria ex art. 121 cod. proc. pen., con cui si contestava l'operata determinazione della base imponibile, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che lo scritto difensivo era stato considerato in via implicita nella sentenza gravata, attraverso la valutazione del processo verbale di constatazione del 10/02/2016 e della deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto del fatto che in essi non veniva fatta menzione dei costi relativi ai premi assicurativi per il personale da versare all'INAIL, posti in rilievo nel citato scritto difensivo. Ritiene il Collegio che l'agitata doglianza non colga nel segno nella parte in cui è dedotta la violazione di una norma processuale stabilita a pena di nullità, costituendo consolidato insegnamento della Suprema Corte - al quale si intende dare continuità - quello secondo cui «L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive in quanto devono essere attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte» (così Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 02/02/2018, Buglisi e altri, Rv. 272009-01, nonché, nello stesso senso, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01, Sez. 3, n. 23097 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Capezzuto, Rv. 276199-03, Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro e altro, Rv. 272739-01, Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600-01, Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 29/01/2016, Graziano, Rv. 267561-01 e Sez. 6, n. 269 del 05/11/2013, dep. 07/01/2014, Cattafi, Rv. 258456-01). D'altro canto, si osserva che la Corte di appello, con motivazione sintetica, ma non manifestamente illogica, ha esplicitato (in specie alla pag. 4 della decisione gravata) le ragioni della ritenuta disamina, da parte del Tribunale, della citata memoria difensiva, avendo chiarito che il giudice di primo grado, sebbene non avesse scrutinato in maniera esplicita il merito delle osservazioni in questa compendiate, aveva argomentato, anche alla stregua delle stesse, la concreta configurabilità del delitto tributario oggetto di contestazione, posto che, nell'attribuire valore probatorio assorbente al verbale di constatazione redatto dall'organo accertatore e alla deposizione resa al dibattimento dall'ufficiale di polizia giudiziaria che tale atto aveva compilato, aveva implicitamente confutato la fondatezza le deduzioni di segno contrario articolate dalla parte privata. 3. Privo di pregio risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità del delitto di omessa dichiarazione, sostenendo che la Corte distrettuale, nella quantificazione dell'imposta evasa, necessaria per verificare la configurabilità del delitto, non avrebbe dato conto dei costi, dianzi indicati, relativi ai premi assicurativi per il personale da versare all'INAIL e avrebbe espunto, senza ragione, gli ulteriori costi relativi a talune fatture, ritenute false, emesse in favore della "2F [OSCURATO:SOCIETA]" dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." e dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." Rileva al riguardo il Collegio che la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha argomentato, in maniera lineare, coerente e non manifestamente contraddittoria, l'operata quantificazione dell'imposta evasa, evidenziando, per un verso, che nel verbale di constatazione redatto dall'organo accertatore risultavano valutati i costi sostenuti dalla "2F [OSCURATO:SOCIETA].", di cui l'imputato è legale rappresentante, per altro verso, che le stampe allegate agli atti dalla difesa dovevano ritenersi documenti privi di attendibilità in quanto asseritamente acquisiti presso il commercialista dell'impresa a dispetto del loro mancato rinvenimento in occasione della verifica eseguita nello suo studio e, per altro verso ancora, che il difensore si era ben guardato dal chiedere, a conforto dei dati emergenti dalle stampe prodotte, l'escussione del professionista, con scelta processuale che aveva profondamente svilito la valenza della prova documentale. Così conformandosi in parte qua l'impianto motivazionale della decisione gravata, deve peraltro porsi in rilievo che la dedotta doglianza si risolve, di fatto, nella riproposizione di una lamentazione illo tempore prospettata con il secondo motivo di appello. È tuttavia pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi.La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01). 4. Manifestamente infondato risulta, infine, anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendo che dal processo verbale di constatazione in data 10/02/2016 emergerebbe la precedente effettuazione di una verifica fiscale nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]." (già "[OSCURATO:SOCIETA]. n, circostanza asseritamente causativa della inutilizzabilità di tale atto d'indagine o, quantomeno, la necessità di una conferma in dibattimento, da parte dell'ufficiale redigente, delle risultanze dell'accertamento ivi contenuto. Rileva al riguardo il Collegio che la doglianza de qua non risulta prospettata con l'atto di appello, circostanza che esclude in radice la sua deducibilità in questa sede, dovendosi fare applicazione del consolidato principio secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del
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