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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 24427/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo proposto è generico e comunque manifestamente infondato.

Il giudice penale è tenuto a verificare la legalità, formale e sostanziale, del decreto di espulsione con la conseguenza che, ove rilevi l'esistenza di un vizio di legittimità, l'inosservanza dell'ordine di allontanamento non integra il reato contestato (cfr. Sez. 1, n. 13314 del 28/03/2006 P.G. in proc. hado, Rv. 234074, Sez. 1, n. 12365 del 15/03/2007, P.G. in proc.

IBuli, Rv. 237347 e Sez. 1, n. 5955 del 04/02/2009, P.G. in proc.

Ghaninni, Rv. 24:3229) Il ricorrente, tuttavia, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, si è limitato a ipotizzare la non conformità all'originale dell'atto notificato all'imputata, non presente in atti né allegato in questa sede, senza contestare la provenienza dall'ufficio pubblico che l'ha emesso o altri vizi di legittimità mai fatti valere dinnanzi al competente giudice amministrativo.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è generico e comunque manifestamente infondato. Il giudice penale è tenuto a verificare la legalità, formale e sostanziale, del decreto di espulsione con la conseguenza che, ove rilevi l'esistenza di un vizio di legittimità, l'inosservanza dell'ordine di allontanamento non integra il reato contestato (cfr. Sez. 1, n. 13314 del 28/03/2006 P.G. in proc. hado, Rv. 234074, Sez. 1, n. 12365 del 15/03/2007, P.G. in proc. IBuli, Rv. 237347 e Sez. 1, n. 5955 del 04/02/2009, P.G. in proc. Ghaninni, Rv. 24:3229) Il ricorrente, tuttavia, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, si è limitato a ipotizzare la non conformità all'originale dell'atto notificato all'imputata, non presente in atti né allegato in questa sede, senza contestare la provenienza dall'ufficio pubblico che l'ha emesso o altri vizi di legittimità mai fatti valere dinnanzi al competente giudice amministrativo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.
Decreto Cassazione n. 24427/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris