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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40618/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21306/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.314 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito che hanno evidenziato sia la non tenuità del danno economico recato, sia la non occasionalità delle condotte contestate; Considerato che anche il secondo motivo di ricorso relativo all'applicazione della pena accessoria ex art. 29 cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che un significativo segmento della condotta si colloca in epoca successiva al 2019, con conseguente applicazione dell'art. 317-bis cod. pen. come modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 che comporta, per le pene superiori a due anni di reclusione, la condanna alla interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21306/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.314 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito che hanno evidenziato sia la non tenuità del danno economico recato, sia la non occasionalità delle condotte contestate; Considerato che anche il secondo motivo di ricorso relativo all'applicazione della pena accessoria ex art. 29 cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che un significativo segmento della condotta si colloca in epoca successiva al 2019, con conseguente applicazione dell'art. 317-bis cod. pen. come modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 che comporta, per le pene superiori a due anni di reclusione, la condanna alla interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 40618/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris