CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12558/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, trattato a norma dell'art. 611, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP/Tribunale della Spezia ha convalidato, a norma dell'art. 6, I. 401 del 1989, il provvedimento del Questore 29.07.2022 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato disposto il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive anche amichevoli e di- sputate anche all'estero dalla squadra dello Spezia calcio e dalle altre squadre indicate nel provvedimento questorile. Ancora, con il medesimo provvedimento è stato disposto il divieto di accesso ai luoghi nell'ambito della provincia de [OSCURATO:PERSONA] e confinanti ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche non rien- tranti nella previsione che precede, nonché di accedere ai luoghi interessati alla sosta, al transito, al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle mede- sime manifestazioni con le specificazioni indicate nel provvedimento del Questore. Infine, di presentarsi, nei giorni in cui si svolgono competizioni sportive, anche di carattere amichevole, nazionali ed internazionali, che vedono impegnata la squa- dra dello Spezia calcio presso l'ufficio di polizia indicato nel provvedimento del Questore. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite i propri difensori di fiducia - procuratori speciali, deducendo quattro motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deducono, con un primo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 6, co. 3, I. 401 del 1989 e in relazione all'art. 178, lett. c), c.p.p. sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto di difesa. In sintesi, premessi nutriti richiami alla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla individuazione del termine minimo non inferiore a 48 ore concesso all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa, si duole la difesa del ricorrente per non essere stato concesso tempo sufficiente alla difesa per redigere e deposi- tare memorie difensive e per fare copia del fascicolo con cui il PM ha richiesto la convalida al GIP. Sul punto, richiamando le scansioni temporali, ricorda la difesa che: a) il Daspo è stato notificato al Galloni in data 10.08.2022 alle h. 21,35; b) il PM ha richiesto la convalida 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], h. 13; c) il GIP ha convalidato il 13.08.2022, h. 9. Tale ristretto arco temporale, che la difesa del ricorrente quan- tifica in una "manciata di ore la mattina del 12.08.2022 prima della chiusura delle cancellerie", sarebbe stato inadeguato e tale, quindi, da non consentire l'esercizio del diritto di difesa.2.2. Deducono, con un secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, commi 1 e 2, I. n. 401 del 1989, e correlato vizio di motivazione in merito alle ragioni per le quali l'interessato debba presentarsi presso la Questura anche in corrispondenza delle partite amichevoli. In sintesi, premessa anche in relazione a tale motivo la giurisprudenza di legittimità formatasi a proposito della legittimità dell'estensione del divieto di ac- cesso anche per le partite amichevoli, ribadisce la difesa del ricorrente che è im- possibile che il tifoso possa informarsi quotidianamente sulla programmazione delle partite amichevoli della propria squadra, che spesso non vengono pubbliciz- zate e altrettanto spesso si svolgono a porte chiuse contro squadre minori durante la settimana in orario pomeridiano lavorativo. 2.3. Deducono, con un terzo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 6, commi 1 e 2, I. n. 401 del 1989, e correlato vizio di motivazione in merito alle ragioni per cui l'interessato debba presentarsi in Questura tre volte in occasione delle partite dello Spezia all'interno della Provincia. In sintesi, la difesa del ricorrente si duole della prescrizione del plurimo obbligo di presentazione imposto con il provvedimento del Questore, anche per le partite giocate dalla squadra dello Spezia in casa, in Provincia. Richiamata, anche in relazione a tale questione, la giurisprudenza di questa Corte, si duole peraltro che il Questore ed il GIP non abbiano chiarito le ragioni di tale aggravio, avendo infatti previsto solo un duplice obbligo di firma per altri soggetti destinatari di analoghi provvedimenti relativamente alla medesima partita (Spezia - Napoli), senza quindi richiamare le necessità che avevano imposto tale esigenza. 2.4. Deducono, con un quarto ed ultimo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di firma a norma dell'art. 6, co. 2, I. n. 401 del 1989, ed alla recidiva amministrativa contestata. In sintesi, la difesa del ricorrente, premesso che il Galloni è stato destina- tario di un Daspo nel 1995, oltre 27 anni or sono, si duole per avere il Questore ritenuto vincolata la decisione di emettere un divieto della durata minima di 5 anni con obbligo di firma, censurando la motivazione del GIP, che, nel convalidarla, non avrebbe tenuto conto di quanto esposto nella memoria difensiva, richiamandosi al comportamento del Galloni, ritenuto tutt'altro che marginale ma anzi consapevol- mente attivo nella ricerca dello scontro con la tifoseria avversaria manifestando una pericolosità tutt'altro che minima, concludendo per l'obbligatorietà della pre- scrizione dell'obbligo quinquennale in considerazione della precedente applica- zione di altro Daspo. Secondo la difesa, quindi, il provvedimento si sarebbe anco- rato solo alla offensività e pericolosità dimostrata a margine dell'incontro [OSCURATO:PERSONA] — Napoli, ritenendo vincolato l'obbligo di convalida della firma per un minimo di anni cinque. Tuttavia, si aggiunge, ciò andrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, di cui vengono richiamati alcuni precedenti, che ha ritenuto la necessità della motivazione per la durata vincolata dei recidivi amministrativi, di- stinguendo tra recidivi recenti, ossia destinatari nel triennio antecedente di altro Daspo, e recidivi datati, ossia destinatari in epoca antecedente al triennio di ana- logo provvedimento, qualificando nel primo caso la recidiva come espressione di una pericolosità assoluta e, nel secondo, in termini di pericolosità relativa, che richiede una motivazione rafforzata, svolta sul caso concreto e sulle prove, oltre che sulla risalenza del precedente Daspo. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 1.02.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. In sintesi, con riferimento al primo motivo di ricorso si ricorda che, secondo consolidato orientamento della Corte di cassazione (si veda, per tutte, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6440 del 27/01/2016 Cc., dep. 17/02/2016, rv. 266223), posto che il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, la convalida di detto prov- vedimento non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non con- sentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale. Nel caso in esame il provvedimento del Questore risulta essere stato noti- ficato al ricorrente alle ore 21.35 del giorno 10 agosto 2022, il PM ne ha chiesto la convalida in data 11 agosto 2022 alle ore 13.00 ed il GIP ha convalidato in data 13 agosto 2022, ore 9.00. Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi per il PG che sia stato rispettato il termine previsto dalla legge a garanzia del diritto di difesa dell'istante e che vi sia stato, in concreto, sufficiente tempo di predisporre le difese, in considerazione della natura particolarmente urgente del provvedimento. In relazione ai successivi motivi si ricorda che di recente la Corte di cassa- zione (Sez. 3, n. 44621 del 24/10/2016, rv. 269205) ha stabilito il seguente prin- cipio: "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con riferimento all'art. 13, comma terzo, Cost., nella parte in cui non subordina l'adozione del provvedimento di comparizione presso gli uffici di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive al presupposto della straordinaria necessità ed urgenza, atteso che, trattandosi di atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del sog- getto obbligato rientrante nelle previsioni dell'art. 13 Cost., spetta all'autorità am- ministrativa motivare in relazione all'esistenza di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza ed all'autorità giudiziaria valutare, in sede di convalida del provvedi- mento, la sussistenza delle predette condizioni. (V. Coste cost., sent. n. 512 del 2002)". Nella specie, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la motiva- zione del provvedimento impugnato appare adeguata in relazione ai presupposti del provvedimento, ed in particolare ai motivi di necessità ed urgenza e di perico- losità del soggetto, nonché ai relativi obblighi. Deve, pertanto, ritenersi, secondo il PG, che il provvedimento soddisfi appieno le condizioni previste dalla legge per la sua emissione, anche con riferimento alla sua estensione temporale ed alle par- tite amichevoli, con la conseguenza che il ricorso, così come formulato, deve es- sere dichiarato inammissibile in questa sede, ed il ricorrente deve essere condan- nato al pagamento delle spese processuali, oltre ad una somma in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato a norma dell'art. 611, c.p.p., è complessivamente in- fondato. 2. Quanto al primo motivo, è la stessa scansione cronologica ad escludere - unitamente alla presentazione tempestiva di una approfondita memoria, di cui pure il GIP dà conto nel provvedimento impugnato, ciò che esclude quindi qualsiasi sacrificio al diritto di difesa - la dedotta violazione: a) il Daspo è stato notificato al Galloni in data 10.08.2022 alle h. 21,35; b) il PM ha richiesto la convalida 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], h. 13; c) il GIP ha convalidato il 13.08.2022, h. 9. Dunque: 1) è stato anzitutto rispettato il termine complessivo di 96 ore (tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 41170 del 21/09/2021 - dep. 12/11/2021, Rv. 282231 - 01); 2) è stato rispettato il termine di 48 ore decorrente dalla notifica all'interessato del provvedimento del Questore e dopo 24 ore dal deposito nella cancelleria del GIP della richiesta di convalida con la relativa documentazione (da ultimo: Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020 - dep. 24/05/2021, Rv. 281341 - 01).Il tempo concesso alla difesa è assolutamente sufficiente, come del resto reso palese dalla stessa giurisprudenza richiamata dal ricorrente (Sez. 3, n. 5502 del 06/11/2008 - dep. 09/02/2009; Sez. 3, n. 6224 del 06/11/2008 - dep. 13/02/2009, Rv. 242730), in cui si afferma come "Secondo gli stessi criteri di ragionevolezza adottati dalla summenzionata giurisprudenza, a questo specifico fine si può definire adeguato un tempo di ventiquattro ore a decorrere dal deposito presso il giudice della richiesta di convalida e della annessa documentazione que- storile. Con la conseguenza che, per rispettare i diritti della difesa, il giudice deve decidere dopo quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento que- stori/e, e dopo ventiquattro ore dal deposito nella sua cancelleria della richiesta di convalida con la relativa documentazione. In tal modo, pur rispettando i diritti della difesa, egli potrà provvedere entro il limite massimo delle novantasei ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, evitando così la decadenza del provvedimento stesso". Quanto alla residua decisione richiamata (Sez. 3, n. 35979 del 25/01/2021 - dep. 04/10/2021, Rv. 282209), trattasi di decisione isolata (sostenuta solo dalla remota Sez. 3, n. 15503 del 16/02/2011 - dep. 18/04/2011, Rv. 249857 - 01), espressione quindi di un orientamento assolutamente minoritario a fronte del pre- valente orientamento, condiviso da questo Collegio, di cui sono espressione plu- rime decisioni di questa Corte (da ultimo, successiva, e difforme al principio di cui alla sentenza richiamata dalla difesa, si v. Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021 - dep. 12/11/2021, Rv. 282231 - 01). 3. Quanto al secondo motivo, relativo all'estensione dell'obbligo di presen- tazione anche in occasione di partite "amichevoli", lo stesso è manifestamente infondato, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con conte- stuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. "amichevoli" che siano stati programmati e pubblicizzati attra- verso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato (tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 35557 del 11/05/2017 - dep. 19/07/2017, Rv. 270788 - 01), dovendo conseguentemente rimanere escluse solo le gare decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza preventiva programmazione, e, come tali, non previamente conoscibili (Sez. 3, Sentenza n. 23958 del 04/03/2014 - dep. 09/06/2014, Rv. 259659 - 01).Ne consegue, pertanto, che la predetta estensione, riguardante l'obbligo di presentazione del Galloni anche per gli incontri "amichevoli", deve intendersi rife- rita, a garanzia dell'interessato, a quelle manifestazioni sportive calcistiche che siano state programmate e pubblicizzate attraverso i normali strumenti di diffu- sione, non potendo dunque ex se essere ritenuta illegittima. Ne consegue, pertanto, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, che solo nel caso in cui gli incontri amichevoli non siano adeguatamente pubblicizzati (stampa, sito della società, radio, televisione, web) deve ritenersi non esigibile l'obbligo di osservanza della prescrizione (tra le tante: Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011 - dep. 03/03/2011, Rv. 249363). 4. Quanto al terzo motivo, va premesso che la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere che il G.i.p. della convalida del provvedimento que- storile impositivo dell'obbligo di comparizione per più volte presso un ufficio o co- mando di polizia, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario della misura, potendo modificare le suddette prescrizioni, in considerazione della loro diretta incidenza sulla libertà personale (Sez. 6, n. 19511 del 27/04/2016 - dep. 11/05/2016, Rv. 267176 - 01). In ragione di quanto sopra, è stato ritenuto sussistente l'obbligo di motivare in ordine alla necessità di un plurimo (nella specie quadruplice) obbligo di presentazione imposto al destina- tario della misura, tanto più in quanto lo stesso riguardi competizioni disputate "fuori casa" e all'estero (Sez. 3, Sentenza n. 13741 del 12/03/2009 - dep. 30/03/2009, Rv. 243271 - 01), giungendo in un'ulteriore ipotesi ad annullare il provvedimento di convalida del G.i.p. precisando che il giudice, nella valutazione della estensione dell'obbligo - nella specie, tre volte -, deve considerare la neces- sità di evitare imposizioni inutilmente vessatorie (Sez. 3, Sentenza n. 3830 del 16/12/2008 - dep. 28/01/2009, Rv. 242556 - 01). Tanto premesso, nel caso in esame, il giudice della convalida ha sul punto motivato per relationem al provvedimento del Questore, che, in relazione alle mo- dalità dell'obbligo di comparizione del destinatario della misura, ha prescritto per i soli incontri disputati nella provincia in cui è ubicato l'ufficio di polizia presso cui viene assolto l'obbligo di presentazione, un triplice obbligo da assolversi: a) 40 minuti prima rispetto all'orario ufficialmente fissato dell'inizio del primo tempo; b) 35 minuti dopo rispetto all'orario fissato ufficialmente per l'inizio del secondo tempo; c) 35 minuti dopo l'orario fissato per la fine del secondo tempo. Per gli incontri disputati in altre località, ha fissato l'obbligo di presentazione una sola volta, 35 minuti dopo rispetto l'orario fissato ufficialmente per l'inizio del secondo tempo. Alla luce di quanto sopra, deve tuttavia ritenersi che la motivazione affe- rente al plurimo obbligo di presentazione sia comunque soddisfatta proprio in ra- gione del complessivo ordito argomentativo sia del provvedimento del Questore, richiamato per relationem, che dell'ordinanza di convalida, giustificandosi invero detto plurimo obbligo di presentazione proprio in ragione della spiccata pericolosità del proposto, del ruolo da egli assunto nell'occorso e, soprattutto, dal comporta- mento tenuto che non si è solo indirizzato verso l'opposta tifoseria, ma si è anche esteso nei confronti delle Forze dell'ordine, cercando il contatto con queste ultime, comportamento che denota la sua particolare pervicacia, intolleranza all'ordine costituito e proclività a trasgredire le regole dell'ordinario vivere civile. Giusta, quindi, si appalesa l'estensione plurima dell'obbligo di presentazione, in quanto misura assolutamente funzionale, oltre che ispirata a proporzionalità ed adegua- tezza, a contenere l'esuberanza comportamentale aggressiva del proposto. 5. Quanto, infine, al quarto ed ultimo motivo, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che pure richiama il provvedimento del Questore per relationem, ap- pare immune dai denunciati vizi. Ed infatti - dopo aver descritto il comportamento del Galloni, ripreso dal personale della [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo di tifosi spezzini che stava raggiun- gendo la zona degli incontri tra la compagine dello Spezia e quella del Napoli, travisato ma riconoscibile per i dettagli dell'abbigliamento prima descritto, mentre si trovava in prima fila ed era in possesso di una cintura con fibbia metallica all'estremità, venendo altresì ripreso al termine degli scontri nell'atto di inveire contro il personale del reparto mobile della Polizia di Stato - l'ordinanza si sofferma a valutare la congruità motivazionale del provvedimento del Questore, eviden- ziando la veste di soggetto pericoloso del Galloni emergente dalla sua condotta, definita come espressiva di un'allarmante carica aggressiva, aggiungendo, quanto alla congruità della durata della misura che, per la notevole pericolosità del Galloni correlata alla forte aggressività dimostrata, e considerato il rilevante pericolo di reiterazione delle condotte violente ed aggressive, anche alla luce del precedente Daspo di cui egli è stato destinatario, ha condiviso la determinazione della durata minima in anni cinque, come stabilito dal Questore che, sul punto, ha richiamato il disposto dell'art. 6, co. 5, 2° cpv della I. n. 401 del 1989. Orbene, tale previsione, come è noto, prevede che "Nei confronti della per- sona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la pre- scrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni". La giurisprudenza ha interpretato tale previsione chiarendo che tale disposizione (che ha superato in- denne la denuncia di presunta incostituzionalità: Sez. 3, n. 44621 del 08/07/2016 - dep. 24/10/2016, Rv. 269203), non esime il giudice della convalida da una com- piuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare la ricon- ducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, né dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (tra le tante: Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016 - dep. 07/06/2017, Rv. 270329 - 01). Escluso che per la sua applicazione nei confronti del "recidivo" rilevi la par- tecipazione di tale soggetto a "condotte di gruppo", previste dalla medesima di- sposizione di legge (Sez. 3, n. 33539 del 14/07/2016 - dep. 01/08/2016, Rv. 267720 - 01), e precisato che la maggiore durata fissata nel minimo in cinque anni non è impedita dal fatto che l'efficacia di tale provvedimento sia già cessata alla data della nuova condotta (Sez. 3, n. 15851 del 03/11/2016 - dep. 30/03/2017, Rv. 269872 - 0), dunque, ciò che rileva è che il giudice della convalida dia conto, anche per relationem al provvedimento del Questore, che esista una pericolosità concreta ed attuale del soggetto destinatario della misura, valutata anche alla luce del precedente Daspo. Nella specie, il giudice, dopo aver descritto la condotta allarmante tenuta dal Galloni nell'occorso, richiamata la pericolosità del medesimo, nella motivazione relativa alla congruità della misura, ha giustificato l'applicazione nella durata quin- quennale, stabilita dal Questore, richiamando la forte aggressività dimostrata e paventando il rilevante pericolo di reiterazione di tali condotte violente ed aggres- sive, tenuto conto del precedente Daspo di cui il medesimo risulta essere già stato destinatario, giustificazione che può essere ritenuta sufficiente per ritenere assolto l'obbligo motivazionale, proprio in ragione della determinazione nella durata mi- nima in anni cinque stabilita dalla legge ("non può essere inferiore a cinque anni") per i recidivi (ossia, per la "persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo"), soprattutto laddove, come nel caso di specie (come attestato nel prov- vedimento del Questore a pag. 1), ai sensi del comma 8-bis del predetto art. 6, il destinatario del Daspo non abbia chiesto la rimozione degli ulteriori effetti pregiu- dizievoli derivanti dalla misura, ove abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta. Non va, del resto, dimenticato che la durata della prescrizione può essere modificata ove vengano meno o mutino le condizioni della sua applicazione (art. 6, comma 5, primo periodo, cit.). Sicché la maggior durata del divieto e della relativa prescrizione segna un arco temporale di riferimento non immutabile ma pur sempre variabile. Nè possono essere utilizzate come norma di riferimento l'art. 99, comma 5, cod. pen., e le pronunce della Corte costituzionale che hanno stigmatizzato l'automatismo della sua applicazione (sentenza n. 185 del 2015). L'art. 99, cod. pen., incide sulla pena e sulla sua finalità rieducativa; il divieto di accesso agli impianti sportivi è una misura di interdittiva atipica che non ha alcuna finalità rieducativa. Nè sono proponibili paragoni con le ordinarie misure di prevenzione "tipi- che", indiscutibilmente ben più incisive ed invasive di una semplice misura inter- dittiva e del suo obbligo accessorio di presentarsi all'autorità di PS. Da qui la corretta e condivisibile affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016 - dep. 07/02/2017, Rv. 269305), secondo cui la presunzione di pericolosità (che impone la prescrizione dell'obbligo di presentarsi all'autorità di PS) ha carattere di assolutezza solo quando il nuovo divieto viene applicato per fatti commessi nel triennio successivo alla cessazione di quello precedente, lad- dove, superato tale periodo, la presunzione diviene, nei fatti, relativa (e dunque valevole fino a prova contraria), proprio in virtù del meccanismo riabilitativo pre- visto dal comma 8-bis, dell'art. 6, a favore dell'interessato. Ove la riabilitazione non sia concessa per mancanza dei relativi presupposti è evidente che il giudizio di maggiore pericolosità trova un sostrato reale e concreto, che sussiste anche se la prova contraria non viene fornita a causa dell'inerzia del diretto interessato. Da qui, dunque, la congruità della misura applicata nel caso in esame, non essendo intervenuta la riabilitazione rispetto al precedente Daspo valido fino al 27.02.1995, con conseguente concretezza, alla luce del recente accadimento per cui è stato (re)imposto l'obbligo di presentazione, del giudizio di maggiore perico- losità che ha determinato il Questore a fissare nella durata minima quin