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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 dicembre 2025

Cassazione n. 31475/2026

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che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bologna hadichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio socialeterapeutico e respinto quelle di affidamento in prova al servizio sociale,detenzione domiciliare e semilibertà formulate da XXXXXXXXXXXXXXXXXXinrelazione alla pena di tre anni e undici giorni di reclusione, inflitta per i reati didetenzione e cessione di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblicoufficiale, indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti dellaProcura della Repubblica di Lodi in data 13 febbraio 2023.A ragione della decisione ha rilevato che l’istanza ai sensi dell’art. 94 d.P.R.n. 309 del 1990 risultava sprovvista della documentazione richiesta a penad’inammissibilità.

Quanto alle altre richieste, ha valorizzato – ai fini del diniego –l’assenza di un idoneo domicilio verificato e il totale disinteresse mostrato per ilprocedimento in corso da parte dell’interessato, non avendo quest’ultimo presocontatti con l’Uepe di Pavia, nonostante i due rinvii istruttori a tale scopodisposti.2.

XXXXXXXX ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv.Arcadipane, e lo affida a due motivi.2.1.

Con il primo deduce violazione degli artt. 24 e 27 Cost., 47 legge 26luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), 656, comma 6, e 678, comma 1, cod. proc. pen.,in relazione all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., nonché correlato vizio dimotivazione per violazione del diritto di difesa e mancata acquisizione delladocumentazione relativa al domicilio o, comunque, alla concessione di un rinviodi udienza per acquisire la disponibilità del domicilio.Premette che, a seguito dell’emersione della problematica relativa alladisponibilità di domicilio, la difesa aveva depositato, tramite pec in data7.12.2025, un’integrazione documentale riguardante la nuova disponibilitàabitativa presso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA], Milano.Lamenta che tale richiesta, insieme alla richiesta di rinvio dell’udienza, non erastata presa in alcuna considerazione dal Tribunale di sorveglianza che aveva,dunque, erroneamente rigettato l’istanza sulla base dell’assenza di un domicilioverificato e del disinteresse del condannato.Giusta la tesi del ricorrente, la concessione del rinvio dell’udienza finalizzatoall’acquisizione della documentazione sarebbe stata doverosa per il principio delfavor libertatis, soprattutto considerando l’assenza di pendenze o condannesuccessive ai fatti (peraltro risalenti nel tempo) per i quali la pena è inesecuzione, lo svolgimento di una regolare attività lavorativa, infine la tardivitàdella fissazione dell’udienza, successiva di ben otto anni rispetto all’istanza(ragione per la quale era del tutto plausibile una modifica del domicilio indicatodal condannato).Rimarca che il ricorrente – diversamente da quanto indicato nelprovvedimento impugnato – era assente solo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentreaveva presenziato a quella del 10.6.2025, e lamenta che il Tribunale, in presenzadi dati sul domicilio ritenuti contrastanti o lacunosi, avrebbe dovuto esercitare ipropri poteri di accertamento ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo lamenta l’inosservanza delle disposizioni di cuiagli artt. 47, 50, comma 2, Ord. pen. e 27 Cost. e il correlato vizio dimotivazione in punto d’inidoneità del domicilio e di affermato disinteresse per lemisure richieste.Censura come contraddittoria la motivazione nella parte in cui ha inferitotale ultima valutazione dalla circostanza che il condannato risultava sconosciutopresso l’abitazione nel Comune di Landriano, trascurando di valutare comunquela sopravvenuta disponibilità di ospitalità alla via [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conconclusioni scritte pervenute il 23 aprile 2026, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] motivi di ricorso – la cui trattazione congiunta è resa necessaria dallaconnessione logica delle questioni prospettate – sono infondati per le ragioni chesi indicano di seguito.1.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, laconcessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazionediscrezionale della magistratura di sorveglianza che deve verificare, al di fuori diogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficiorichiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale e che, inparticolare, nel caso dell’affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioniprovenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, masenza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferiteinformazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone larilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e aiprofili di pericolosità residua dell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017,Arzu, Rv. 270016-01).Si è chiarito, in particolare, che il giudice deve fondare la statuizione,espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamentoindividualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; larelativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecieconcreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, chehanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 20040 del26/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286402 – 01; Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013,dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404 – 01).Sotto altro profilo, questa Corte ha chiarito che tanto l’affidamento in provaal servizio sociale, quanto la detenzione domiciliare richiedono, qualeprerequisito per la loro concessione, la disponibilità di un domicilio idoneo,essendo necessaria la costante reperibilità del soggetto presso un luogoadeguato all’attuazione del progetto di reinserimento, ove il servizio socialepossa effettuare, in un quadro di legalità, i previsti interventi ed effettuare idovuti controlli, il cui difetto impedisce qualsiasi ulteriore valutazione di meritocirca la condotta del condannato e la prognosi di buon esito della misuraalternativa (Sez. 1, Sentenza n. 12714 del 12/03/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289718- 01;Sez. 1, Sentenza n. 22442 del 17/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276191 -01; si veda altresì Sez. 1, n. 17252 del 08/04/2025, Ferrigno, Rv. 287892 - 01,in motivazione).L'affidamento in prova al servizio sociale, postulando un contatto diretto frail Servizio sociale e la persona fisica dell'interessato, presuppone infatti,indefettibilmente, che sia assicurata la continua reperibilità del medesimo, siaprima dell'applicazione del beneficio che nel corso della sua esecuzione, attesoche soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il di luicomportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni concernenti irapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto dicerte frequentazioni, il lavoro da svolgere" (Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996,Messina, Rv. 205695 - 01).

L'irreperibilità del condannato al momento delladecisione sulla sua richiesta di misura alternativa alla detenzione può, dunque,essere considerata circostanza atta a precludere l'accoglimento dell'istanza, nellamisura in cui si riveli, in concreto, sintomatica di disinteresse per la procedura eimpedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per laconcessione del beneficio invocato (Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep.28/3/2001, Sow, Rv. 218455 - 01 e, più di recente, Sez. 1, n. 22442 del17/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276191 - 01).

La mancanza di una stabile e conosciutaresidenza inibisce il necessario supporto ed il costante controllo, ad opera delservizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente aadeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali attinenti alcondannato, e dunque la sua mancanza legittima il rigetto, anche in presenza diregolare elezione di domicilio (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv.276198).2.

Ciò premesso, nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza ha formulatouna valutazione articolata, certamente congrua e – contrariamente a quantolamenta il ricorrente – non contraddittoria e ha valorizzato l’assenza di undomicilio idoneo (tale essendo quello in Landriano, in provincia di Pavia,originariamente indicato, e non essendosi potuto accertare la effettività di quelloindicato sul contratto di lavoro prodotto nell’udienza dinanzi al Giudicespecializzato e, anzi, avendo il Tribunale acquisito dal difensore presenteall’udienza assicurazioni sull’esattezza del precedente domicilio).Né può in alcun modo attribuirsi rilievo alla «integrazione documentale»difensiva, siccome del tutto intempestiva, come ammette la stessa difesaallorquando attesta di averla inoltrata a mezzo pec tre giorni dopo l’udienza del 4dicembre 2025, nella quale il Tribunale aveva già riservato la decisione.

Ciò,d’altro canto, emerge dagli atti che il Collegio è autorizzato a consultare inragione del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092 - 01): risulta, infatti, che, successivamente alla prima udienza, tenutasiil 10 dicembre 2024, erano stati disposti ben due rinvii (il primo all’udienza del10 giugno 2025 e il secondo a quella del 4 dicembre 2025), l’ultimo dei qualifinalizzato al compimento di accertamenti sul domicilio indicato e, nelle more, ladifesa nulla aveva documentato al riguardo.

Sicché a buona ragione il Tribunalenon ha assegnato alcun rilievo alla documentazione depositata tardivamente.È, infatti, appena il caso di ricordare che il comma 3 dell’art. 666 cod. proc.pen. prevede che le memorie possano essere depositate fino a cinque giorniprima dell’udienza, sicché è del tutto infondata la censura del ricorrente che siappunta sul la mancata valutazione di documentazione depositatasuccessivamente all’udienza di decisione, peraltro attinente a un diverso eulteriore domicilio che non avrebbe potuto essere verificato quanto al requisitodell’idoneità.3.

Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 52 d. lgs. 196 del 2003, nel caso didiffusione del provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri datiidentificativi.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bologna hadichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio socialeterapeutico e respinto quelle di affidamento in prova al servizio sociale,detenzione domiciliare e semilibertà formulate da XXXXXXXXXXXXXXXXXXinrelazione alla pena di tre anni e undici giorni di reclusione, inflitta per i reati didetenzione e cessione di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblicoufficiale, indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti dellaProcura della Repubblica di Lodi in data 13 febbraio 2023.A ragione della decisione ha rilevato che l’istanza ai sensi dell’art. 94 d.P.R.n. 309 del 1990 risultava sprovvista della documentazione richiesta a penad’inammissibilità. Quanto alle altre richieste, ha valorizzato – ai fini del diniego –l’assenza di un idoneo domicilio verificato e il totale disinteresse mostrato per ilprocedimento in corso da parte dell’interessato, non avendo quest’ultimo presocontatti con l’Uepe di Pavia, nonostante i due rinvii istruttori a tale scopodisposti.2. XXXXXXXX ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv.Arcadipane, e lo affida a due motivi.2.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 24 e 27 Cost., 47 legge 26luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), 656, comma 6, e 678, comma 1, cod. proc. pen.,in relazione all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., nonché correlato vizio dimotivazione per violazione del diritto di difesa e mancata acquisizione delladocumentazione relativa al domicilio o, comunque, alla concessione di un rinviodi udienza per acquisire la disponibilità del domicilio.Premette che, a seguito dell’emersione della problematica relativa alladisponibilità di domicilio, la difesa aveva depositato, tramite pec in data7.12.2025, un’integrazione documentale riguardante la nuova disponibilitàabitativa presso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA], Milano.Lamenta che tale richiesta, insieme alla richiesta di rinvio dell’udienza, non erastata presa in alcuna considerazione dal Tribunale di sorveglianza che aveva,dunque, erroneamente rigettato l’istanza sulla base dell’assenza di un domicilioverificato e del disinteresse del condannato.Giusta la tesi del ricorrente, la concessione del rinvio dell’udienza finalizzatoall’acquisizione della documentazione sarebbe stata doverosa per il principio delfavor libertatis, soprattutto considerando l’assenza di pendenze o condannesuccessive ai fatti (peraltro risalenti nel tempo) per i quali la pena è inesecuzione, lo svolgimento di una regolare attività lavorativa, infine la tardivitàdella fissazione dell’udienza, successiva di ben otto anni rispetto all’istanza(ragione per la quale era del tutto plausibile una modifica del domicilio indicatodal condannato).Rimarca che il ricorrente – diversamente da quanto indicato nelprovvedimento impugnato – era assente solo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentreaveva presenziato a quella del 10.6.2025, e lamenta che il Tribunale, in presenzadi dati sul domicilio ritenuti contrastanti o lacunosi, avrebbe dovuto esercitare ipropri poteri di accertamento ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo lamenta l’inosservanza delle disposizioni di cuiagli artt. 47, 50, comma 2, Ord. pen. e 27 Cost. e il correlato vizio dimotivazione in punto d’inidoneità del domicilio e di affermato disinteresse per lemisure richieste.Censura come contraddittoria la motivazione nella parte in cui ha inferitotale ultima valutazione dalla circostanza che il condannato risultava sconosciutopresso l’abitazione nel Comune di Landriano, trascurando di valutare comunquela sopravvenuta disponibilità di ospitalità alla via [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conconclusioni scritte pervenute il 23 aprile 2026, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] motivi di ricorso – la cui trattazione congiunta è resa necessaria dallaconnessione logica delle questioni prospettate – sono infondati per le ragioni chesi indicano di seguito.1.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, laconcessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazionediscrezionale della magistratura di sorveglianza che deve verificare, al di fuori diogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficiorichiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale e che, inparticolare, nel caso dell’affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioniprovenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, masenza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferiteinformazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone larilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e aiprofili di pericolosità residua dell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017,Arzu, Rv. 270016-01).Si è chiarito, in particolare, che il giudice deve fondare la statuizione,espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamentoindividualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; larelativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecieconcreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, chehanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 20040 del26/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286402 – 01; Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013,dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404 – 01).Sotto altro profilo, questa Corte ha chiarito che tanto l’affidamento in provaal servizio sociale, quanto la detenzione domiciliare richiedono, qualeprerequisito per la loro concessione, la disponibilità di un domicilio idoneo,essendo necessaria la costante reperibilità del soggetto presso un luogoadeguato all’attuazione del progetto di reinserimento, ove il servizio socialepossa effettuare, in un quadro di legalità, i previsti interventi ed effettuare idovuti controlli, il cui difetto impedisce qualsiasi ulteriore valutazione di meritocirca la condotta del condannato e la prognosi di buon esito della misuraalternativa (Sez. 1, Sentenza n. 12714 del 12/03/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289718- 01;Sez. 1, Sentenza n. 22442 del 17/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276191 -01; si veda altresì Sez. 1, n. 17252 del 08/04/2025, Ferrigno, Rv. 287892 - 01,in motivazione).L'affidamento in prova al servizio sociale, postulando un contatto diretto frail Servizio sociale e la persona fisica dell'interessato, presuppone infatti,indefettibilmente, che sia assicurata la continua reperibilità del medesimo, siaprima dell'applicazione del beneficio che nel corso della sua esecuzione, attesoche soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il di luicomportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni concernenti irapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto dicerte frequentazioni, il lavoro da svolgere" (Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996,Messina, Rv. 205695 - 01). L'irreperibilità del condannato al momento delladecisione sulla sua richiesta di misura alternativa alla detenzione può, dunque,essere considerata circostanza atta a precludere l'accoglimento dell'istanza, nellamisura in cui si riveli, in concreto, sintomatica di disinteresse per la procedura eimpedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per laconcessione del beneficio invocato (Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep.28/3/2001, Sow, Rv. 218455 - 01 e, più di recente, Sez. 1, n. 22442 del17/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276191 - 01). La mancanza di una stabile e conosciutaresidenza inibisce il necessario supporto ed il costante controllo, ad opera delservizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente aadeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali attinenti alcondannato, e dunque la sua mancanza legittima il rigetto, anche in presenza diregolare elezione di domicilio (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv.276198).2. Ciò premesso, nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza ha formulatouna valutazione articolata, certamente congrua e – contrariamente a quantolamenta il ricorrente – non contraddittoria e ha valorizzato l’assenza di undomicilio idoneo (tale essendo quello in Landriano, in provincia di Pavia,originariamente indicato, e non essendosi potuto accertare la effettività di quelloindicato sul contratto di lavoro prodotto nell’udienza dinanzi al Giudicespecializzato e, anzi, avendo il Tribunale acquisito dal difensore presenteall’udienza assicurazioni sull’esattezza del precedente domicilio).Né può in alcun modo attribuirsi rilievo alla «integrazione documentale»difensiva, siccome del tutto intempestiva, come ammette la stessa difesaallorquando attesta di averla inoltrata a mezzo pec tre giorni dopo l’udienza del 4dicembre 2025, nella quale il Tribunale aveva già riservato la decisione. Ciò,d’altro canto, emerge dagli atti che il Collegio è autorizzato a consultare inragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092 - 01): risulta, infatti, che, successivamente alla prima udienza, tenutasiil 10 dicembre 2024, erano stati disposti ben due rinvii (il primo all’udienza del10 giugno 2025 e il secondo a quella del 4 dicembre 2025), l’ultimo dei qualifinalizzato al compimento di accertamenti sul domicilio indicato e, nelle more, ladifesa nulla aveva documentato al riguardo. Sicché a buona ragione il Tribunalenon ha assegnato alcun rilievo alla documentazione depositata tardivamente.È, infatti, appena il caso di ricordare che il comma 3 dell’art. 666 cod. proc.pen. prevede che le memorie possano essere depositate fino a cinque giorniprima dell’udienza, sicché è del tutto infondata la censura del ricorrente che siappunta sul la mancata valutazione di documentazione depositatasuccessivamente all’udienza di decisione, peraltro attinente a un diverso eulteriore domicilio che non avrebbe potuto essere verificato quanto al requisitodell’idoneità.3. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 52 d. lgs. 196 del 2003, nel caso didiffusione del provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri datiidentificativi. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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