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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 44723/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza; lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] affida al suo difensore la richiesta di annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del 17 giugno scorso, che ha confermato gli arresti domiciliari impostigli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia con ordinanza del 20 maggio precedente, per il delitto di cui all'art. 321, in relazione all'art. 319, cod. pen., per aver corrotto il sindaco ed alcuni componenti dei consiglio comunale di quella città, al fine di ottenerne il voto favorevole per una delibera che lo interessava.

2. Il ricorso attinge esclusivamente le statuizioni in punto di esigenze cautelari, in ragione di tre motivi: /) violazione dell'art. 5, CEDU, per essere stata la misura cautelare applicata per un solo fatto e nei confronti di un soggetto incensurato, senza tener conto di ulteriori elementi tali da escluderne la necessità, ovvero: commissariamento del Comune di Foggia; attivazione dei controlli anticorruzione, interni ed esterni all'ente; cessazione dell'indagato dalla carica di amministratore della società coinvolta nella vicenda; sua condizione di cecità; clamore mediatico della vicenda. //) violazione degli artt. 274 e 292, cod. proc. pen., avendo il Tribunale, in primo luogo, del tutto omesso di trattare il profilo dell'attualità del ritenuto pericolo di recidiva, pur a fronte di specifiche doglianze difensive sul punto e dell'addotta verificazione delle circostanze di cui al motivo precedente, che escluderebbero l'ipotizzabilità di occasioni prossime e favorevoli alla reiterazione del reato; avendo, inoltre, quei giudici desunto la concretezza di codesto pericolo soltanto sulla base della gravità del titolo di reato, invece trascurando le specifiche modalità e circostanze della condotta, per nulla allarmanti, e soprattutto la personalità dell'indagato, senza spiegare le ragioni per le quali hanno ritenuto di accordare prevalenza al primo di tali aspetti; ///) violazione degli artt. 274 e 292, cod. proc. pen., per avere il Tribunale violato, nella scelta della misura cautelare, i princìpi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità, potendo le ravvisate esigenze essere adeguatamente salvaguardate anche con una misura interdittiva, in quanto correlate allo svolgimento di un'attività d'impresa.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del secondo motivo.

4. Ha depositato memoria scritta il difensore ricorrente, rappresentando che la misura cautelare, nelle more dell'impugnazione, è stata revocata, tuttavia insistendo per l'accoglimento del ricorso in quanto detta decisione è stata appellata dal Pubblico ministero ed il gravame è tuttora pendente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta mancanza d'interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen..

2. Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del 16 settembre scorso - allegata in copia dal difensore alla sua memoria - la misura cautelare applicata al Tonti è stata revocata ed egli è stato rimesso in libertà.

Dall'eventuale accoglimento del ricorso, pertanto, non potrebbe a lui derivare alcun effetto favorevole.

3. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato.

Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione.

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l'interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; principio ribadito, tra molte altre, da Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694, che ha parlato di "carenza d'interesse sopraggiunta", in caso di mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, per cui la finalità perseguita dall'impugnante abbia già trovato concreta attuazione ovvero abbia perso ogni rilevanza, in conseguenza del superamento del punto controverso).

4. Nessun rilievo può avere la circostanza che il provvedimento di revoca sia attualmente soggetto a gravame: eventuali doglianze, infatti, potranno e dovranno essere proposte nei confronti dell'ordinanza conclusiva di tale nuovo e diverso incidente cautelare, se e nella misura in cui essa risulti sfavorevole per le ragioni dell'indagato.

5. In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta car

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza; lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] affida al suo difensore la richiesta di annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del 17 giugno scorso, che ha confermato gli arresti domiciliari impostigli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia con ordinanza del 20 maggio precedente, per il delitto di cui all'art. 321, in relazione all'art. 319, cod. pen., per aver corrotto il sindaco ed alcuni componenti dei consiglio comunale di quella città, al fine di ottenerne il voto favorevole per una delibera che lo interessava. 2. Il ricorso attinge esclusivamente le statuizioni in punto di esigenze cautelari, in ragione di tre motivi: /) violazione dell'art. 5, CEDU, per essere stata la misura cautelare applicata per un solo fatto e nei confronti di un soggetto incensurato, senza tener conto di ulteriori elementi tali da escluderne la necessità, ovvero: commissariamento del Comune di Foggia; attivazione dei controlli anticorruzione, interni ed esterni all'ente; cessazione dell'indagato dalla carica di amministratore della società coinvolta nella vicenda; sua condizione di cecità; clamore mediatico della vicenda. //) violazione degli artt. 274 e 292, cod. proc. pen., avendo il Tribunale, in primo luogo, del tutto omesso di trattare il profilo dell'attualità del ritenuto pericolo di recidiva, pur a fronte di specifiche doglianze difensive sul punto e dell'addotta verificazione delle circostanze di cui al motivo precedente, che escluderebbero l'ipotizzabilità di occasioni prossime e favorevoli alla reiterazione del reato; avendo, inoltre, quei giudici desunto la concretezza di codesto pericolo soltanto sulla base della gravità del titolo di reato, invece trascurando le specifiche modalità e circostanze della condotta, per nulla allarmanti, e soprattutto la personalità dell'indagato, senza spiegare le ragioni per le quali hanno ritenuto di accordare prevalenza al primo di tali aspetti; ///) violazione degli artt. 274 e 292, cod. proc. pen., per avere il Tribunale violato, nella scelta della misura cautelare, i princìpi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità, potendo le ravvisate esigenze essere adeguatamente salvaguardate anche con una misura interdittiva, in quanto correlate allo svolgimento di un'attività d'impresa. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del secondo motivo. 4. Ha depositato memoria scritta il difensore ricorrente, rappresentando che la misura cautelare, nelle more dell'impugnazione, è stata revocata, tuttavia insistendo per l'accoglimento del ricorso in quanto detta decisione è stata appellata dal Pubblico ministero ed il gravame è tuttora pendente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta mancanza d'interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. 2. Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del 16 settembre scorso - allegata in copia dal difensore alla sua memoria - la misura cautelare applicata al Tonti è stata revocata ed egli è stato rimesso in libertà. Dall'eventuale accoglimento del ricorso, pertanto, non potrebbe a lui derivare alcun effetto favorevole. 3. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l'interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; principio ribadito, tra molte altre, da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694, che ha parlato di "carenza d'interesse sopraggiunta", in caso di mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, per cui la finalità perseguita dall'impugnante abbia già trovato concreta attuazione ovvero abbia perso ogni rilevanza, in conseguenza del superamento del punto controverso). 4. Nessun rilievo può avere la circostanza che il provvedimento di revoca sia attualmente soggetto a gravame: eventuali doglianze, infatti, potranno e dovranno essere proposte nei confronti dell'ordinanza conclusiva di tale nuovo e diverso incidente cautelare, se e nella misura in cui essa risulti sfavorevole per le ragioni dell'indagato. 5. In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta car
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