CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17289/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di RESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 (cd. «cod. strada»). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver ritenuto correttamente funzionante l'etilometro nonostante la mancata indicazione nel verbale dell'omologazione e in assenza di talune revisioni periodiche. Così argomentando il giudice d'appello, sostanzialmente, avrebbe finito con l'addossare l'onere della prova del non corretto funzionamento dell'etilometro in capo all'imputato, in contrasto con un orientamento di legittimità in merito alla tematica del riparto dell'onere della prova circa il suo corretto funzionamento. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove non si confronta con i principi sanciti dalla Suprema Corte in materia di guida in stato di ebbrezza e alcoltest. Sotto tale ultimo profilo, in particolare, deve rilevarsi che, come recentemente ribadito da Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659, per l'attuale consolidato orientamento di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (ex plurimis, Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280958). Si è, difatti, specificato che l'onere a carico del Pubblico Ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente a oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio: onere che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828). Il contrapposto orientamento sostanzialmente invocato dal ricorrente (Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv. 27718901; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 27803201) risultava, pertanto, già superato all'epoca della proposizione del ricorso. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, lo stesso ricorrente evidenzia l'indicazione nel verbale di accertamento dell'omologazione dell'etilometro (pag. 2 ultimo capoverso) e che la Corte territoriale ha dato conto della circostanza per cui l'apparecchio è stato sottoposto a revisione primitiva oltre che a revisione proprio tre mesi prima dell'accertamento, a nulla quindi rileva una omessa revisione periodica precedente, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend