CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita per giorni 817, a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 21/4/2010, dal Gip presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di intestazione fittizia aggravato ex art. 7, legge 203 del 91, da cui veniva assolto con sentenza passata in giudicato, condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della somma di euro 134.865,47. 1.1 In particolare, dapprima il Pelle, giudicato con rito abbreviato, veniva condannato per il reato contestato alla pena di 4 anni di reclusione. Successivamente, la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riformava tale pronuncia rideterminando la pena a 2 anni e dieci mesi di reclusione. A seguito, poi, di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che, sulla scorta degli esiti della pronuncia assolutoria di ribaltamento della precedente pronuncia di condanna fosse da escludere che l'istante avesse dato causa con dolo o con colpa grave, al suo arresto. Avendo, infatti, tale sentenza escluso alla radice che nel caso in esame ricorresse il reato di intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:PERSONA], riconducibile ai familiari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha attribuito rilievo al fatto che il ricorrente fin dall'interrogatorio di garanzia aveva respinto tutti gli addebiti rendendo dichiarazioni in suo favore da ritenersi veritiere alla luce della stessa sentenza di annullamento della Corte di cassazione. Nell'accedere alla richiesta di liquidazione, i giudici della riparazione hanno, tuttavia, rilevato come fossero comunque ravvisabili profili di "colpa lieve" a carico del Pelle, in considerazione della commistione tra gli strettissimi legami familiari e la commissione di condotte illecite così come evidenziato anche nella sentenza di assoluzìone e dalla circostanza che a carico dello stesso ricorrente risultavano adottati altri provvedimenti coercitivi con la grave contestazione di associazione mafiosa per i quali era già intervenuta sentenza di condanna e una sentenza definitiva per procurata inosservanza di pena in favore di altro soggetto appartenente alla medesima cerchia familiare. La Corte ha, dunque, ritenuto che gli stretti rapporti coltivati dal Pelle con i suoi familiari da sempre coinvolti nel crimine organizzato, e corroborati dalle indicate condanne a suo carico, si fossero posti quale fattore incidente in modo significativo sui provvedimenti di privazione della libertà personale, tanto da doversene tenere conto in sede di determinazione dell'indennizzo. 3. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura di Stato, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inesistenza di ragioni ostative all'accoglimento della domanda di riparazione. Si osserva che, in modo del tutto illogico, la Corte ha ritenuto di riconoscere il diritto alla riparazione pur in presenza di una condotta di vita del ricorrente caratterizzata da stretti intrecci con un tessuto familiare coinvolto da tempo nella criminalità organizzata e precedenti penali. Si evidenzia, infatti, che risultava comunque accertato che il Pelle aveva sempre partecipato ad una distribuzione dei ruoli all'interno della famiglia e aveva contribuito alla commistione tra gli strettissimi legami familiari e lo svolgimento di attività illecite e che tale circostanza non può essere ignorata ai fini della valutazione della colpa grave, ex art. 314 cod. proc. pen. Si evidenzia, altresì, che la Corte non ha tenuto conto del fatto che nella sentenza di assoluzione, pur escludendosi il reato contestato, si rilevava l'esistenza di relazioni tra il Pelle e noti personaggi della criminalità organizzata, ritenendosi che le stesse fossero al limite tra affectio parentale e condivisione di illeciti interessi. L'assoluzione del Pelle, inoltre, non sarebbe riconducibile alla esclusione dell'intestazione fittizia della società all'imputato circostanza, anzi, ritenuta pacifica, ma si fonderebbe sulla assenza di dolo specifico non essendo stata dimostrata la provenienza dal patrimonio dei fratelli Pelle dei mezzi economici impiegati ai fini della costituzione della stessa. La motivazione della pronuncia impugnata sarebbe, poi, carente in quanto avrebbe omesso di chiarire perché non possa essere causalmente determinante nell'applicazione della misura custodiale, secondo una valutazione ex ante, la circostanza che il ricorrente si sia prestato all'intestazione della società, in luogo dei tre fratelli Pelle. Proprio su tale disponibilità a intrattenere rapporti di natura economica, e non soltanto affettiva, con alcuni esponenti della propria famiglia si fondava infatti la misura custodiale e, pertanto, la Corte avrebbe errato non tenendone conto ai fini dell'esclusione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla riduzione dell'indennizzo in misura inferiore rispetto alla effettiva gravità della colpa del Pelle. La Corte, infatti, ha applicato il criterio c.d. matematico e ha ridotto l'indennizzo soltanto del 30%, riconoscendo la sussistenza di "colpa lieve". In considerazione di quanto esposto nel precedente motivo di ricorso, ad avviso del ricorrente, tale riduzione sarebbe errata in quanto non corrispondente all'entità dell'effettivo contributo causale fornito dall'imputato rispetto alla propria ingiusta detenzione. La Corte pertanto avrebbe dovuto applicare una riduzione in misura pari, almeno, al 70%. 4. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia, con memoria pervenuta in data 30.04.21, contesta le argomentazioni poste a sostegno del gravame in quanto già valutate dalla Corte e ritenute tali da giustificare unicamente la riduzione del quantum. 5. Nella sua requisitoria il Procuratore generale presso la Corte di legittimità ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto il primo motivo si rivela fondato con rilievo assorbente. 2. Occorre preliminarmente rammentare che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390- 01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, poi, il giudice, per valutare se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 14000 del 15/01/2014, Franco, Rv. 259151). 3. Per quanto qui di rilievo, si è ulteriormente chiarito che tra le condotte rilevanti in senso ostativo all'indennizzo rientra anche la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione dello stesso dovendo l'interessato fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (Sez. 4, 29.1.2014, n. 21575, Antognetti, n.m.) e, più in generale, che tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01; Sez. 4, 13.11.2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258092; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397). La circostanza, poi, che le frequentazioni ambigue siano tra soggetti aventi tra loro rapporti di parentela, ove accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, non esclude in alcun modo la connotazione gravemente colposa del comportamento, salvo che esso non sia assolutamente necessitato (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01). 4. Ciò considerato, nella specie, la motivazione della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] non appare avere fatto corretta applicazione dei principi di cui sopra, in particolare non avendo esplicitato le ragioni per le quali le frequentazioni indicate non abbiano avuto un ruolo determinante o sinergico all'emissione del provvedimento limitativo della libertà personale così da non integrare la condizione ostativa del dolo o della colpa grave ma soltanto una colpa lieve. Sul punto, la motivazione appare carente e del tutto contraddittoria in quanto la Corte di Appello non si è limitata ad evocare isolate frequentazioni ma ha richiamato rapporti consolidati e più numerose circostanze deponenti, viceversa, per la grave colpa del Pelle. Quest'ultimo, infatti, si era certamente reso disponibile alla intestazione della titolarità formale della società [OSCURATO:PERSONA]' sas e tale condotta, sebbene ritenuta non idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 12-quinquies, legge 356/92, si era, tuttavia, realizzata, come precisato nella stessa sentenza di assoluzione, all'interno di un ambiente familiare connotato da una distribuzione di ruoli e dallo svolgimento di attività illecite e strette relazioni con la criminalità organizzata; situazione opaca che rendeva assai prevedibile un possibile intervento dell'autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA], infatti, come evidenziato anche nella stessa ordinanza impugnata, era certamente consapevole del particolare contesto parentale e aveva volontariamente contribuito a mantenere stretti rapporti con il tessuto familiare, coinvolto da sempre con la criminalità organizzata, tanto da essere stato sottoposto a provvedimenti coercitivi con la contestazione di associazione mafiosa e condannato con sentenza definitiva per il reato di procurata inosservanza di pena in favore di altro soggetto appartenente alla medesima cerchia familiare. Il forte ed articolato legame con tale ambiente, accompagnato dalla evidente consapevolezza del Pelle della natura criminosa delle attività familiari, così come delineato nella ordinanza impugnata, non appare pertanto riconducibile ad un normale e necessitato rapporto parentale ma piuttosto a relazioni ambigue il cui carattere imprudente e negligente non è stato, per le ragioni esposte, adeguatamente vagliato dai giudici della riparazione. 5. In conclusione, la motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto fondata su argomentazioni che risultano incongrue e non conformi ai consolidati principi giurisprudenziali che regolano la materia, non resiste alle censure dedotte e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giu