CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13.8-13.9.2021 il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed ha così confermato il provvedimento del GIP di Latina che, in data 15.7.2021, ravvisando a carico dell'indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di rapina e l'esistenza di esigenze cautelari di consistenza tale da non essere altrimenti fronteggiabili, aveva adottato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere; 2. ricorre per cassazione il difensore del Paglia lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 273, 189, 213 e ssgg. e 125 comma 3 cod. proc. pen. ed all'art. 191 cod. proc. pen.: nullità o inutilizzabilità dell'atipica individuazione dell'indagato: rileva che il provvedimento del Tribunale si è limitato a ripercorrere quello del GIP senza dar conto e confutare quanto eccepito nella memoria difensiva con riguardo alle modalità con cui si era pervenuti alla identificazione del Paglia attraverso la visione delle immagini delle videocamere di sorveglianza installate a Terracina e a [OSCURATO:PERSONA]; richiama, a tal proposito, il disposto di cui all'art. 213 cod. proc. pen. quanto alle ricognizioni personali ed all'art. 189 cod. proc. pen. con riferimento alle prove "atipiche"; segnala che le stesse persone offese, cui erano state sottoposte le immagini, avevano riconosciuto lo Iannarilli, ovvero colui che si era introdotto all'interno del camper delle vittime, ma non anche il Paglia cui si era pervenuti attraverso i filmati delle due videocamere ma che non era stato mai riconosciuto dalla Loffarelli e dal Volpe ma soltanto dagli operanti tra cui il brig. Troisi che avrebbe incrociato i due in orario che, tuttavia, non viene specificato; aggiunge che le immagini delle videocamere situate in prossimità dell'area camper sono di scarsa qualità tanto da far dubitare della loro idoneità a consentire il confronto con quelle situate nei pressi della abitazione del Paglia per pervenire ad un accertamento in termini di assoluta certezza come imposto dall'art. 533 cod. proc. pen. ed insussistenza del necessario requisito della gravità indiziaria richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen.; totale insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. in ordine al delitto di rapina aggravata: l'assenza di elementi di certezza circa la individuazione del Paglia comporta l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa la rapina perpetrata in danno della Loffarelli e del Volpe che non hanno mai potuto riferire di aver visto il ricorrente con funzioni di "palo", nozione essa stessa generica e che andrebbe meglio specificata ai fini della imputazione del fatto a titolo di concorso; 2.2 violazione di legge con riferimento agli art. 274 lett. c), e/o 275, 284 comma 5bis cod. proc. pen., 385 e 163 e ssgg. cod. pen.: segnala il carattere apparente della motivazione concernente le esigenze cautelari richiamando, a tal proposito, l'intervento del legislatore del 2015 che ha espressamente escluso di poterle fondare sulla gravità del reato per cui si procede; aggiunge che, anche a voler seguire la ricostruzione fornita dagli investigatori, lo stesso ruolo attribuito al Paglia nella vicenda finirebbe per sminuire la gravità oggettiva del suo contributo come tale inidoneo a fondare la diagnosi di reiterazione ed il giudizio di adeguatezza della misura carceraria; rileva, inoltre, come dagli atti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non risulta alcuna condanna per il delitto di evasione dagli AADD e la fruizione, per due volte, dei beneficio della sospensione condizionale della pena quali elementi ostativi alla scelta di una misura extramuraria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si procede per il fatto di rapina aggravata (e di porto ingiustificato di strumento atto alla offesa alla persona) commessi in Terracina il Napoli il 10.7.2018 in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e per i quali il GIP, con ordinanza del 15.7.2021, aveva adottato la misura della custodia cautelare in carcere. La difesa aveva proposto ricorso contro l'ordinanza del GIP sostenendo che non fossero stati acquisiti gravi indizi di colpevolzza a carico del ricorrente quale partecipe, nei termini e con il ruolo descritti nel capo di incolpazione provvisoria, del fatto commesso dallo Iannarilli in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, infatti, avevano riconosciuto soltanto quest'ultimo nulla potendo invece collegare la persona del Paglia all'atto predatorio e, in particolare, non potendo costui essere identificato come la persona in attesa fuori del camper con funzione di "palo". Il Tribunale di Roma ha confermato il provvedimento del GIP con motivazione che il collegio reputa non censurabile in questa sede in quanto non soltanto congrua ed articolata ma correttamente ancorata alle emergenze investigative cui ha fatto puntuale riferimento e, per altro verso, fondata su considerazioni corrette in diritto. 2. Non è in primo luogo inutile ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie alla luce del peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 2. Tanto premesso, e venendo al caso in esame, i giudici del riesame hanno in primo luogo riepilogato i termini della denunzia sporta da [OSCURATO:PERSONA] la quale, il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], si era recata presso la Stazione dei Carabinieri di Terracina denunziando che quel pomeriggio, intorno alle 18.30, mentre si trovava all'interno del proprio camper parcheggiato nella apposita area di sosta della cittadina del litorale pontino, vi aveva fatto irruzione un giovane il quale, brandendo un coltello davanti al volto del marito, gli aveva intimato di stare zitto per poi voltarsi verso di lei e strapparle dal collo la catenina d'oro dandosi poi alla fuga in compagnia di un complice con il quale si allontanava velocemente in direzione del porto. Erano state acquisite le immagini delle videocamere installate nei pressi dell'area di sosta da cui era stato possibile verificare che alle ore 18,34, subito dopo che la Loffarelli ed il marito erano risaliti sul camper, erano giunti sul posto due uomini (uno con indosso una t-schirt bianca e zaino nero e l'altro, completamene calvo, con indosso una maglia nera marcata "Puma", bermuda chiari e scarpe nere con suola bianca) i quali si erano aggirati per qualche minuto intorno al camper sin quando il primo dei due vi aveva fatto ingresso mentre l'altro era rimasto all'esterno in atteggiamento di attesa per poi allontanarsi insieme all'altro dopo qualche minuto. Il brig. Troisi, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Terracina, aveva riconosciuto nelle immagini visionate sia lo Iannarilli che il Paglia come coloro che aveva incrociato quello stesso pomeriggio con indosso gli stessi indumenti visibili dalle immagini che erano state sottoposte in visione anche ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], luogo di residenza del Paglia, che era stato riconosciuto nell'uomo in compagnia dello Iannarilli e che, peraltro, dai controlli eseguiti, era stato immortalato quello stesso pomeriggio dalle telecamere site nei pressi della sua abitazione con indosso gli stessi indumenti di colui che era stato ripreso dalle telecamere installate nei pressi dell'area di sosta dei camper; dalle stesse immagini delle videocamere installate a [OSCURATO:PERSONA], peraltro, risultava il Paglia era uscito di casa alle 15,20 ed alle ore 16,10 era salito su un pullman Cotral diretto a Terracina facendo rientro a casa con un altro bus proveniente da Terracina alle 20.43 il tutto, perciò, in orari compatibili con quello della rapina. Il Tribunale ha perciò giudicato corretta la impostazione del GIP partendo dalle immagini ancorché non nitide ma tali da consentire la identificazione dell'abbigliamento dei due, delle telecamere situate nell'area di sosta dei camper passando poi a quelle situate a poca distanza dalla sua abitazione dove il Paglia era stato ben immortalato in volto e dirigersi a Terracina in orario compatibile con quello della rapina; per altro verso, ha fondato il collegamento tra il Paglia e lo Iannarilli anche sulle parole del brigadiere Troisi che li aveva incrociati insieme quello stesso pomeriggio. 3. Come accennato, perciò, le considerazioni svolte dal Tribunale di Roma risultano puntualmente ancorate agli elementi di indagine acquisiti ma, per altro verso, corrette anche in diritto. In via generale va ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 5 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511; conf., Sez. 6, Sentenza n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4, Sentenza n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 2, Sentenza n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 4, Sentenza n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, Sentenza n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4 - , Sentenza n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364 in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma lbis, cod. proc. pen.; conf., anche, Sez. 1 - , Sentenza n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 4 - , Sentenza n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 4 - , Sentenza n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019). Esule, comunque, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207943; Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura). Con specifico riguardo al caso di specie, è pure opportuno far presente che questa Corte ha più volte ribadito che l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione sicché anche le modalità dell'individuazione - concretatesi, ad esempio, nella scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria - non riguardano la legalità della prova, dato l'enorme margine di opinabilità che accompagna ogni selezione, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, in sede di scrutinio di legittimità, della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (cfr., in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 9505 del 24/11/2015, Coccia, Rv. 267562). Più in particolare, si è chiarito che anche il riconoscimento informale operato da personale della polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. F - , Sentenza n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635 in cui la Corte ha spiegato che il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato rientra nell'alveo dell'art. 189 cod. proc. pen.,atteso che l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione sicché il giudice, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in tema di valutazione delle prove, può attribuire concreto valore probatorio alla identificazione dell'autore del reato avvenuta mediante riconoscimento fotografico da parte di un agente di polizia"; conf., Sez. 1, n. 8237 del 06/05/1987, Giardina, Rv. 176390 e, tra le non massimate, Sez. 5, 15.9.2021, n. 44624, Dell'Annunziata; Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2559, Parussati; Sez. 2. 18.5.2011 n. 21825, Malvone ed altri). 4. Il Tribunale ha motivato inoltre sulla sussistenza delle esigenze cautelari rappresentate, in particolare, dal pericolo di reiterazione del reato o di reati della stessa specie e che ha ritenuto evincersi dalle modalità del fatto e dal recente precedente del Paglia risalente al 2019 risultando inoltre egli privo di reddito e verosimilmente dedito a tali attività per sostentarsi. E' in primo luogo opportuno richiamare l'orientamento, condiviso dal collegio, secondo cui la motivazione autonoma circa il requisito della "attualità" del "periculum", la cui necessità è stata introdotta nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la individuazione di una specifica (e prossima) occasione per delinquere, ma si risolve in una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr., Cass. Pen., 14.12.2016 n. 11.511, Verga; Cass. Pen., 2, 19.10.2016 n. 47.619, Esposito, nella quale si è chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - ancorché non specificamente individuata né, tanto meno, imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata, aggiungendo che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; conf., ancora, Cass. Pen., 2, 13.9.2016 n. 44.946, Draghici e Cass. Pen., 5, 3.5.2017 n. 33.004, Cimieri). Tanto premesso, e tenuto conto del tenore del provvedimento impugnato, va allora anche in questa occasione ribadito che il testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, invece, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (cfr., Cass. Pen., 5, 14.6.2017 n. 49.038, Silvestrin; Cass. Pen., 1, 13.11.2015 n. 45.659, Restuccia; Cass. Pen., 1, 2.3.2016 n. 37.839, Biondo). Il Tribunale, ritenute perciò sussistenti le esigenze cautelari paventate sotto il profilo specialpreventivo, ha escluso la possibilità di adottare misure diverse da quella della custodia cautelare in carcere e, in particolare, quella degli arresti domiciliari e, a tal fine, ha richiamato il certificato penale aggiornato da cui risulta un precedente per evasione del 2020 ostativo alla fruizione del regime a utocustod ial e. La difesa (cfr, pagg. 11-12 del ricorso) si limita a dedurre la insussistenza di alcun precedente del genere omettendo di considerare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071, in cui la Corte ha ribadito questo principio in una attispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'assenza di precedenti condanne per estorsione, non allegava il certificato del casellario giudiziale, né indicava per quali altri fatti era già stato condannato). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del