CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 36254/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione, con particolare riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo, è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata), dunque non specifici; che, invero, il ricorso si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove ai fini dell'accoglimento di una tesi alternativa, già disattesa dai giudici di merito e non accoglibile in cassazione, tenuto conto dei limiti che il legislatore ha imposto alla cognizione del giudice di legittimità, cui non è consentito valutare le prove, ma solo verificare la legittimità della progressione processuale e la tenuta logica del percorso argomentativo tracciato dai giudici di merito, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il Consigliere Estensore I resi