CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2017
Cassazione n. 27992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18701/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1302/2017 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 22.03.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08.04.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, sulla sorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1302/2017 con cui la Corte d'appello di Napoli, rigettando l'appello da lui proposto e confermando la pronuncia di primo grado del Tribunale di Benevento, ha accertato, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], che egli non era titolare di alcuna servitù di passaggio sulla strada di proprietà di quest'ultima. 1.1. Per quanto rileva in questo giudizio di legittimità, il collegio di seconde cure ha: - dichiarato inesistente la notifica dell'atto d'appello nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], dante causa del [OSCURATO:PERSONA], da quest'ultimo chiamato in garanzia e rimasto contumace in primo grado; - deciso la causa nonostante la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, reputando sufficienti gli atti di causa depositati; - ritenuto che con l'atto di compravendita per notar Cusani del 1995 l'odierno ricorrente aveva acquistato la servitù di passaggio su un terreno diverso da quello di causa, essendo diversi i numeri di particella ivi indicati; - ritenuto provata la proprietà dell'appellata sul terreno di causa (part. 852 fg. 13) sulla scorta della documentazione catastale, - dichiarato che il terzo motivo di appello, con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato la mancata ammissione di prove testimoniali in primo grado, era inammissibile, poiché aspecifico, nonché infondato, poiché teso a provare circostanze di fatto irrilevanti ai fini della decisione; - dichiarato inammissibile il giuramento decisorio deferito dal [OSCURATO:PERSONA] alla controparte poiché tardivo, essendo stato proposto all'udienza di discussione orale del 24/02/17. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di controricorso. 3. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale dell'8 aprile 2022, per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria. 4. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3-4-5 correlato agli artt. 950- 1051-1058-1064-2697 c.c. nonché artt. 112-113 c.p.c. ed artt. 3- 24-111 della [OSCURATO:PERSONA]». Il ricorrente censura la sentenza d'appello laddove ha riconosciuto la sig.ra Carulli proprietaria della strada di cui è causa: stando alle mappe catastali, tale appezzamento (part. 852 fg. 13) sarebbe qualificato come "lotto edilizio". 5. Col secondo motivo di ricorso - che è rubricato identicamente al primo - si sostiene che l'originaria attrice non avrebbe provato di essere proprietaria del fondo riconosciuto libero da servitù e che, invece, il ricorrente, col rogito per notar Cusani, avrebbe dimostrato di essere titolare del diritto di passaggio sulla strada.6. Col terzo motivo di ricorso - anch'esso rubricato identicamente al primo - si contesta la mancata ammissione della prova testimoniale. Il ricorrente sostiene che se fossero state acquisite le prove testimoniali da lui richieste (il cui contenuto è trascritto alle pag. 3 e 4 del ricorso per cassazione), gli sarebbe stato possibile dimostrare l'esistenza del proprio diritto di passaggio. 7. Col quarto motivo di ricorso - rubricato identicamente al primo - il ricorrente sviluppa due distinte censure. Con la prima lamenta che corte d'appello abbia dichiarato inammissibile il giuramento decisorio da lui deferito alla controparte, sostenendo che in data 24/02/17 si sarebbe tenuta un'udienza istruttoria. Con la seconda si duole della declaratoria di inesistenza della notificazione dell'appello nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 8. Il quinto motivo di ricorso - rubricato identicamente al primo - è volto a censurare la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio da parte della Corte d'appello, che sarebbe, ad avviso del ricorrente, «non consentito dai suindicati articoli di legge, soprattutto dall'art. 111 della Costituzione». 9. Il ricorso è inammissibile, perché tutti i suoi motivi sono inammissibili, risultando formulati con promiscuo riferimento ai numeri 3, 4 e 5 del 360, e deducendo, tutti, la violazione di alcuni articoli del codice civile (950, 1051, 1058, 1064 e 2967), del codice di procedura civile (112 e 113) e della costituzione (3, 24 e 111) senza però operare alcuna specifica illustrazione delle ragioni per le quali le disposizioni richiamate risultino violate nella impugnata sentenza e senza specificare, quanto agli evocati numeri 4 e 5 dell'articolo 360 cpc, quale sarebbe la ragione di nullità della sentenza e, rispettivamente, il fatto decisivo di cui sarebbe stato messo l'esame. Tutti tali motivi incorrono, quindi, nella sanzione di inammissibilità per sovrapposizione di doglianze eterogenee; insegna infatti questa Corte che: «In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (così Cass.39169/21; conf. Cass. SSUU 9100/15 e Cass. 26790/18). 10. Può comunque aggiungersi che i primi tre motivi sono altresì inammissibili in quanto propongono questioni di merito che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 11. La prima censura del quarto motivo è inammissibile per mancata riproduzione, anche per sunto, del capitolo del giuramento di cui si lamenta la mancata ammissione 12. La seconda censura del quarto motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La corte d'appello, infatti, pur utilizzando la parola "inesistente" per qualificare la notifica dell'appello al terzo chiamato Pigna, ha tuttavia affermato di ritenere superfluo "rimettere la causa sul ruolo" per la reiterazione dell'incombente; ossia, in altri termini, ha postulato la possibilità di rinnovare la notifica, in tal modo implicitamente mostrando di ritenerla la stessa nulla ma (in quanto astrattamente rinnovabile) non esistente. D'altra parte, l'argomento secondo cui il rinnovo della notifica era inutile «in ragione delle determinazioni della Corte, di seguito esposte, in ordine alla infondatezza dell'appello ed ai profili di inammissibilità dello stesso» (pag. 5, primo capoverso, della sentenza) non è stato specificamente censurato. In ogni caso, può ancora essere ricordato che nei confronti del chiamato in garanzia pretermesso in appello non vi è necessità di integrazione del contraddittorio ex articolo 331 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9910/09 «Quando il compratore, oltre a chiamare in causa il venditore per la denuncia della lite ai sensi dell'art. 1485 cod. civ., propone contro di lui, nel medesimo processo, anche l'azione di garanzia, fra la causa principale e quella di garanzia (propria) si instaura un vincolo di mera dipendenza ma non di inscindibilità, con la conseguenza che i rispettivi giudizi ben possono proseguire distintamente o essere decisi separatamente, facendo venir meno il nesso di dipendenza; ne consegue che, ove il preteso garantito non ritenga di dover coltivare in grado di appello la propria domanda, legittimamente il giudizio di secondo grado può proseguire ed essere deciso tra le sole parti originarie del rapporto principale, senza la partecipazione del preteso garante».). 13. Il quinto motivo censura la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio da parte della Corte d'appello, che sarebbe - ad avviso del ricorrente - «non consentito dai suindicati articoli di legge, soprattutto dall'art. 111 della Costituzione». Il motivo è inammissibile perché è formulato in termini totalmente apodittici, senza confrontarsi con la giurisprudenza secondo cui «l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata» (da ultimo Cass. n. 9498/2019) 14. In definitiva, il ricorso va giudicato inammissibile. 15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 16. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 3.000, oltre C 200 per esborsi e altri accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,