CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07364/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso 30444-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 2 S.R.L., in persona deilegali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro350 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legalerappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatariodella [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei CreditiI.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1135/2019 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 17/03/2020 R.G.N. 604/2017;Numero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica uNduimeenroz dai r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026del 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto delricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma delladecisione di prime cure nel giudizio di opposizione adavviso di addebito per contributi omessi, ha dichiaratolegittima la riclassificazione della società, attualericorrente, operata dall'INPS, in industria di produzione dienergia da fonti fotovoltaiche, anziché azienda agricola,per il periodo 18 maggio 2011 – 31 dicembre 2013 e, peril periodo successivo, ha ritenuta detta attività diproduzione di energia da fonti fotovoltaiche connessa aquella agricola alla stregua delle disposizioni introdottecon il decreto-legge n.66 del 2014, per non avere l'INPSné contestato né dimostrato il superamento della sogliadi produzione di 260.000 kwh introdotta dal legislatoredel 2014.2. Inoltre, la Corte di merito ha rideterminato l’obbligocontributivo, applicando ai lavoratori l’inquadramentoprevidenziale derivante dal formale inquadramento deldatore di lavoro, detraendo quanto risultantedall’eccezione di compensazione.3. La sentenza è impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA] agricola Solarillustrato con memoria.4. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale dellaSocietà di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].)s.p.a., resiste con controricorso.Numero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/20265. L’ufficio della Procura Generale ha depositato note Nsucmreirot tdei r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026concludendo per il rigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE6. Con il primo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art.434 c.p.c., pernon avere la Corte d’appello ritenuto generico einammissibile l’appello dell’Inps.7. Il motivo è infondato.8. Come affermato da questa Corte a sezioni unite (Cass.Sez.U. n.36481/2022), l’appello deve contenere, a penadi inammissibilità, una chiara individuazione dellequestioni e dei punti contestati della sentenza impugnatae, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrastile ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorral’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazionedi un progetto alternativo di decisione da contrapporre aquella di primo grado.9. Il Tribunale motivò nel senso che l’Inps non avevacondotto un accertamento circa l’assenza di attivitàagricola svolta dai lavoratori e, in particolare, circa il fattoche essi non svolgessero l’attività di cui all’art.6, lett. d)l. n.92/79. Sul punto il motivo d’appello erasufficientemente specifico, poiché indicava la criticaall’assunto della sentenza: l’Inps affermava invece che,alla luce delle risultanze acquisite nel verbale d’ispezione,tale accertamento era stato compiuto e che non potevaessere affermato lo svolgimento dell’attività di cui allalettera d).10. È vero poi che, nell’argomentare la critica con l’appello,l’Inps fece richiamo ad una pregressa memoria difensiva,compiendo alcune imprecisioni di fatto, ma – comerettamente rilevato dalla sentenza impugnata – si trattaNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026di meri errori materiali, i quali non tolgono fondaNmumeenro tdoi r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026all’unico dato rilevante, ovvero che le ragioni della criticadell’Inps rimasero ben specificate: a differenza di quantoreputato dal Tribunale, l’Inps sostenne di averdimostrato, a mezzo degli atti ispettivi, che i dipendentidella società non svolgessero attività agricolariconducibile all’art.6, lett. d) l. n.92/79.11. Con il secondo motivo di ricorso, la società deduceviolazione dell’art.1, co.423 l. n.266/2005, anche incombinato disposto con l’art.2135 c.c., per avere la Corteaccolto un criterio errato di prevalenza, il quale nonriguardava la prevalenza dell’una o dell’altra attività(agricola o industriale) nell’ambito dell’economiacomplessiva dell’impresa, bensì l’uso prevalente o meno,nell’attività di produzione di energia fotovoltaica, dellerisorse impiegate dall’azienda nell’attività agricola.12. Il motivo è infondato.13. La formulazione dell’art.1, co.423 l. n.266/2005applicabile ratione temporis è quella risultante dall’art.1,co.369 l. n.296/2006, in base al quale: «Ferme restandole disposizioni tributarie in materia di accisa, laproduzione e la cessione di energia elettrica e calorica dafonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché dicarburanti ottenuti da produzioni vegetali provenientiprevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivantida prodotti agricoli provenienti prevalentemente dalfondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituisconodel codice civile e si considerano produttive di redditoagrario».14. Questa Corte (Cass.n.14343/2005) ha affermato che, intema di inquadramento delle aziende a fini assicurativi eprevidenziali, è qualificabile come agricola l’azienda cheNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026svolga, secondo le dizioni utilizzate dagli artt.2135N ucm.ecro. dei r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026206 T.U. n.112/1965, lavorazioni o attività «connesse»,per tali dovendosi intendere, secondo il criterio diindividuazione espresso dall'art.2135 c.c., le attivitàdirette alla alienazione o trasformazione dei prodottiagricoli che rientrino «nell'esercizio normaledell'agricoltura», con la conseguenza che, ove l'attività dialienazione e trasformazione assuma nel quadroaziendale posizione prevalente, di modo che il fondoappaia servire all'industria come mezzo a fine, si esorbitadai confini di un'attività accessoria di produzione, dandovita a vere e proprie attività industriali o commerciali(entro l’ambito civilistico di interpretazione dell’art.2135c.c., nello stesso senso, v. Cass.n.6853/2011,Cass.n.1344/2013, Cass.n.16614/2016).15. In conformità a tale principio, la Corte d’appello haaccertato che l’attività di produzione d’energiafotovoltaica era prevalente rispetto all’attività agricola,poiché la prima non rientrava nell’esercizio normaledell’agricoltura, e i terreni erano asserviti all’industria.Secondo parte ricorrente, tale interpretazione sarebbestata sconfessata dalla Corte Costituzionale nellasentenza n.66 del 2015.16. Ritiene il Collegio di dover dissentire dalla propostalettura della sentenza n.66 del 2015.17. [OSCURATO:PERSONA] (punto 4.3 del Considerato indiritto) ha affermato che l’attività di produzione di energiada fonti fotovoltaiche è attività diretta alla fornitura dibeni, sicché ai sensi dell’art.2135 c.c., essa risultaconnessa all’attività agricola ove venga svolta mediante«utilizzazione prevalente di attrezzature o risorsedell’azienda normalmente impiegate nell’attivitàagricola». Continua la Corte specificando che la risorsaNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026rilevante ex art.2135 c.c. è individuata nel fondNoum eorov dei r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026vengono installati i pannelli fotovoltaici; e che il fondodeve comunque continuare a risultare «normalmente»impiegato nell’attività agricola.18. Il normale impiego del fondo nell’attività agricola implicache, come si legge in sentenza, l’uso a fini di installazionedi pannelli fotovoltaici deve preservare, in capo al fondostesso, la sua normale vocazione ad utilizzazione agricola,intesa quest’ultima ex art.2135 c.c., quale attività aventead oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dallacoltivazione del fondo.19. Se così non è, se cioè l’utilizzo del fondo per installazionedi pannelli e produzione di energia fotovoltaica divieneprevalente rispetto all’utilizzo per l’attività agricola, nonsi rinviene la ratio dell’art.1, co.423, volta – come ancoraosserva la Corte Costituzionale – «a riconoscere unregime di favore per l’impresa agricola pur in presenzadell’esercizio di attività connesse, purché queste ultimenon snaturino la stessa impresa, contraddicendone lavocazione agricola». Nel caso di specie, la Corte ha inconcreto accertato che l’attività di produzione di energia,siccome assolutamente prevalente, ha contraddetto lavocazione agricola dell’impresa.20. Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce omessoesame di fatti decisivi e mancata ammissione di provededotte.21. Il motivo è infondato.22. La Corte d’appello ha accertato la prevalenza dell’attivitàdi produzione e vendita di energia alla stregua deiseguenti elementi di fatto: a) non esistevano fatture divendita di prodotti agricoli ma solo di vendita di energia,e le stesse precedevano la prima fattura di acquisto diprodotti agricoli; b) non vi erano attrezzature agricole perNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026la coltivazione del fondo, mentre il trattore aNgurmiceroo ldoi r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026(unitamente ad un tiller e ad una fresa) fu ottenuto incomodato solo per breve tempo nel 2011; c) le serre, chedovevano in tesi essere alimentate con l’energia tratta daipannelli fotovoltaici, versavano in pessimo stato dimanutenzione e servivano solo a sorreggere i pannelliinstallati sulla loro copertura; d) le coltivazioni agricole difichidindia e cycas sorgevano su terreno non coltivato,erano coperte da erbacce, e varie piante risultavanomorte; e) la mano d’opera denunciata come impiegataera insufficiente rispetto al fabbisogno del fondo, dataanche la sua estensione.23. Rispetto a questo accertamento in fatto, il motivo, per unverso, deduce non l’omesso esame di fatti decisivi, mal’omesso esame di argomentazioni difensive (non vi eranofatture di vendita di prodotti agricoli poiché i fichidindia ele cycas impiegavano vari anni prima di poter maturareed essere vendute; occorreva valutare la proiezionefutura dell’attività agricola dal 2014 in poi e non fermarsialla situazione constatata nel 2013), per altro verso,deduce omesso esame di fatti che, invece, sono stativalutati – le fatture di acquisto del doc.16, leconsiderazioni compiute dalla relazione agronomicaperitale di parte – per altro verso ancora, denuncia qualeomissione una diversa valutazione degli elementi di fatto,come accade rispetto al fabbisogno di mano d’opera delfondo, con riguardo al quale il motivo denuncia nellasostanza l’erronea valutazione delle emergenzeistruttorie, sicché la Corte sarebbe pervenuta a unfabbisogno diverso da quello reale.24. Quanto, infine, alla circostanza per cui il trattore agricolofu impiegato anche negli anni successivi al 2011, trattasidi fatto che, in sé solo, non risulta decisivo al fine diNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026sovvertire il quadro istruttorio ampiamente deNliunmeerao tdoi r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026dalla Corte d’appello nel segno della prevalenzadell’attività di produzione d’energia.25. Con il quarto motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione del regolamento CE1107/2009, per avere la Corte d’appello,nell’accertamento di non prevalenza dell’attività agricola,ritenuto che le serre non fossero utilizzate al fine di creareun microclima necessario all’attività agricola, richiamandoil Regolamento 1107/2009 invece inapplicabile.26. Il motivo è infondato.27. La Corte non ha richiamato il Regolamento CE1107/2009, né ha fondato la sua decisione su unaparticolare definizione di serra data dal Regolamento. Habensì compiuto un accertamento in fatto, anziché unavalutazione in diritto, incentrata: a) sul pessimo stato dimanutenzione delle serre, la cui unica parte integra eraquella del pannello fotovoltaico; b) sul non essere le serrefunzionali ad alcuna coltivazione agricola, poiché le piante(cycas) erano morte o incolte, infestate da erbacce.28. Con il quinto motivo di ricorso, la società deduce, insubordine, violazione dell’art.6 l. n.92/1979, per nonavere la Corte ritenuto che i lavoratori addetti al ciclobiologico della vegetazione debbano essere qualificaticome braccianti agricoli, indipendentemente dallaclassificazione dell’attività datoriale. Il motivo deduce,poi, questione di legittimità costituzionale per violazionedell’art.3 Cost. ove dovesse accogliersi l’interpretazioneproposta dalla sentenza impugnata.29. Il motivo è inammissibile.30. La Corte non ha errato nell’esegesi dell’art.6 l. n.92/1979,poiché ha statuito che la norma apporta una eccezione alprincipio generale che fa seguire la classificazioneNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026dell’attività lavorativa dei dipendenti alla classificNauzmieoron dei r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026formale adottata dall’Inps per l’attività del datore dilavoro. Tuttavia, ha proseguito la Corte, non era statoallegato, né dimostrato che i dipendenti della ricorrentesvolgessero le attività di cui alla lettera d) dell’art.6.31. Su tale ultimo punto il motivo non adduce alcuna specificacensura e si diffonde, invece, sulla diversa ipotesi dellalettera e) dello stesso art.6, affermando che vi sarebbeviolazione di legge in quanto la sentenza non avrebbeconsiderato tale lettera e avrebbe quindi escluso la naturaagricola delle attività ivi menzionate.32. Sul punto va detto che la sentenza non ha menzionato lalettera e), e, tuttavia, non ha escluso che le attività ivielencate siano attività agricole, con ciò violando la normadi legge.33. Vero è, invece, che l’indagine circa la ricorrenza dellefatto nuovo e diverso rispetto a quello concernente le34. Il motivo al riguardo non deduce l’omesso esame di fattidecisivi o la mancata considerazione delle attività di cuialla lettera e).35. Piuttosto, pretendendo il richiamo alle attività di cui allalettera e), giunge a introdurre circostanze di fatto nuove,su cui la sentenza non si è pronunciata, senzaspecificamente allegare che dette circostanze di fatto –ovvero che i dipendenti svolgessero le specifiche attivitàdi cui alla lettera e) – fossero state allegate nei gradi dimerito.36. Da quanto fin qui detto, emerge la totale irrilevanza dellaquestione di legittimità costituzionale sollevata inrelazione all’art.3 Cost., poiché la Corte non ha fornitoNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026alcuna irragionevole interpretazione riguardante la Nleumttereo rdai r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026e) dell’art.6 l. n.92/1979.37. Con il sesto motivo di ricorso, la società deduce, semprein via subordinata, violazione dell’art.112 c.p.c. edell’art.49 l. n.88/1989, per non avere la Cortepronunciato su un motivo di opposizione all’avviso diaddebito implicitamente dichiarato assorbito. Qualoranon fosse ritenuta l’omessa pronuncia, il motivo deduceche si sarebbe dovuti pervenire a un doppioinquadramento, ex art.49 l. n.88/1989, per ciascuna delledue attività giudicate non connesse.38. Il motivo è infondato con riguardo all’omessa pronuncia.39. La sentenza, infatti, ha rigettato l’argomento del doppioinquadramento affermando che, al di fuori dell’eccezionerappresentata dall’art.6 l. n.92/1979, l’inquadramento èunico, ed è quello dato ex art.49 l. n.88/1989 all’attivitàsvolta dall’impresa datrice di lavoro.40. Né tale affermazione è contraria all’art.49 l. n.88/1989.La Corte si è infatti basata, nel classificare l’attivitàdatoriale, sul criterio della prevalenza, reputandoprevalente l’attività industriale di produzione di energiasu quella agricola.41. Così facendo, ha rispettato il principio più volte ribaditoda questa Corte, secondo cui, al di là dei casi di più attivitàautonome e indipendenti, quando si tratti di un’unicaeffettuato con riguardo all’attività prevalente in relazionealle finalità economiche perseguite (Cass.n.36381/2021,Cass.n.23804/2014).42. Con il settimo motivo di ricorso, la società deduceviolazione degli artt.91 e 92 c.p.c., per avere la Cortecondannato per metà, previa compensazione, la societàNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026al pagamento delle spese di lite, sebbene l’opposNuizmieoron dei r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026all’avviso di addebito fosse stata in parte accolta.43. Il motivo è infondato.44. L’opposizione ad avviso di addebito è qualificabile comeazione di accertamento negativo della pretesa creditoriadell’Inps, veicolata dal titolo esecutivo (avviso diaddebito). Nel momento in cui l’Inps, in primo grado, hachiesto il rigetto dell’opposizione, ha fatto valere ingiudizio la propria domanda di accertamento della pretesacontributiva e di condanna, tramite conferma dell’avvisodi addebito, del debitore.45. Questa Corte ha avuto modo di affermare più volte (apartire da Cass.n.21799/2021, poi ancheCass.n.31435/2024) che, a fronte di un’azione diaccertamento negativo, la richiesta del convenuto titolaredel diritto sostanziale di rigetto della domanda attoreavale ad interrompere la prescrizione (senza necessità didomanda riconvenzionale), in quanto il creditore,mediante il rigetto della domanda di accertamentonegativo, propone una domanda di accertamento delcredito (in questo caso previdenziale) previamenteazionato in via stragiudiziale (con l’avviso di addebito).46. La domanda, rispetto alla quale valutare la relativafondatezza o infondatezza, con connessa soccombenza aifini delle spese di lite, è perciò la domanda sottesa allapretesa sostanziale dell’Inps, inizialmente contenuta neltitolo esecutivo stragiudiziale (avviso di addebito) e poiespressa in giudizio mediante la richiesta di rigettodell’opposizione di parte ricorrente.47. Tale domanda, avente ad oggetto un credito contributivoche copriva più annualità, è stata accolta in parte dallasentenza d’appello, la quale ha confermato il creditoNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026sotteso all’avviso di addebito per le annualità fNiunmoer o adi lr accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/202631.12.2013.48. Essendo fondata, seppure in parte, la domanda dell’Inps,correttamente la Corte ha escluso che l’Inps, vittorioso,potesse essere condannato al pagamento delle spese infavore dell’opponente, come invece pretende la societàricorrente a mezzo del presente motivo (v.Cass.n.26918/2018, Cass.n.13212/2023).49. In conclusione, il ricorso va respinto con condanna allespese di lite del presente giudizio di cassazione, secondosoccombenza.Numero registro generale 30444/2020AULA 'B' N u mero sezionale 350/2026Numero di raccolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026OggettoR E P U B B L I C A I T A L I A N A ContributiIN [OSCURATO:PERSONA] Attività diproduzione diL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N Eenergia daSEZIONE LAVORO fontifotovoltaicheComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 30444/2020Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - Rep.Ud. 27/01/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - PUDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso 30444-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 2 S.R.L., in persona deilegali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro350 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legalerappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatariodella [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei CreditiI.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1135/2019 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 17/03/2020 R.G.N. 604/2017;Numero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica uNduimeenroz dai r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026del 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto delricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma delladecisione di prime cure nel giudizio di opposizione adavviso di addebito per contributi omessi, ha dichiaratolegittima la riclassificazione della società, attualericorrente, operata dall'INPS, in industria di produzione dienergia da fonti fotovoltaiche, anziché azienda agricola,per il periodo 18 maggio 2011 – 31 dicembre 2013 e, peril periodo successivo, ha ritenuta detta attività diproduzione di energia da fonti fotovoltaiche connessa aquella agricola alla stregua delle disposizioni introdottecon il decreto-legge n.66 del 2014, per non avere l'INPSné contestato né dimostrato il superamento della sogliadi produzione di 260.000 kwh introdotta dal legislatoredel 2014.2. Inoltre, la Corte di merito ha rideterminato l’obbligocontributivo, applicando ai lavoratori l’inquadramentoprevidenziale derivante dal formale inquadramento deldatore di lavoro, detraendo quanto risultantedall’eccezione di compensazione.3. La sentenza è impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA] agricola Solarillustrato con memoria.4. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale dellaSocietà di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].)s.p.a., resiste con controricorso.Numero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/20265. L’ufficio della Procura Generale ha depositato note Nsucmreirot tdei r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026concludendo per il rigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE6. Con il primo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art.434 c.p.c., pernon avere la Corte d’appello ritenuto generico einammissibile l’appello dell’Inps.7. Il motivo è infondato.8. Come affermato da questa Corte a sezioni unite (Cass.Sez.U. n.36481/2022), l’appello deve contenere, a penadi inammissibilità, una chiara individuazione dellequestioni e dei punti contestati della sentenza impugnatae, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrastile ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorral’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazionedi un progetto alternativo di decisione da contrapporre aquella di primo grado.9. Il Tribunale motivò nel senso che l’Inps non avevacondotto un accertamento circa l’assenza di attivitàagricola svolta dai lavoratori e, in particolare, circa il fattoche essi non svolgessero l’attività di cui all’art.6, lett. d)l. n.92/79. Sul punto il motivo d’appello erasufficientemente specifico, poiché indicava la criticaall’assunto della sentenza: l’Inps affermava invece che,alla luce delle risultanze acquisite nel verbale d’ispezione,tale accertamento era stato compiuto e che non potevaessere affermato lo svolgimento dell’attività di cui allalettera d).10. È vero poi che, nell’argomentare la critica con l’appello,l’Inps fece richiamo ad una pregressa memoria difensiva,compiendo alcune imprecisioni di fatto, ma – comerettamente rilevato dalla sentenza impugnata – si trattaNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026di meri errori materiali, i quali non tolgono fondaNmumeenro tdoi r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026all’unico dato rilevante, ovvero che le ragioni della criticadell’Inps rimasero ben specificate: a differenza di quantoreputato dal Tribunale, l’Inps sostenne di averdimostrato, a mezzo degli atti ispettivi, che i dipendentidella società non svolgessero attività agricolariconducibile all’art.6, lett. d) l. n.92/79.11. Con il secondo motivo di ricorso, la società deduceviolazione dell’art.1, co.423 l. n.266/2005, anche incombinato disposto con l’art.2135 c.c., per avere la Corteaccolto un criterio errato di prevalenza, il quale nonriguardava la prevalenza dell’una o dell’altra attività(agricola o industriale) nell’ambito dell’economiacomplessiva dell’impresa, bensì l’uso prevalente o meno,nell’attività di produzione di energia fotovoltaica, dellerisorse impiegate dall’azienda nell’attività agricola.12. Il motivo è infondato.13. La formulazione dell’art.1, co.423 l. n.266/2005applicabile ratione temporis è quella risultante dall’art.1,co.369 l. n.296/2006, in base al quale: «Ferme restandole disposizioni tributarie in materia di accisa, laproduzione e la cessione di energia elettrica e calorica dafonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché dicarburanti ottenuti da produzioni vegetali provenientiprevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivantida prodotti agricoli provenienti prevalentemente dalfondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituisconodel codice civile e si considerano produttive di redditoagrario».14. Questa Corte (Cass.n.14343/2005) ha affermato che, intema di inquadramento delle aziende a fini assicurativi eprevidenziali, è qualificabile come agricola l’azienda cheNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026svolga, secondo le dizioni utilizzate dagli artt.2135N ucm.ecro. dei r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026206 T.U. n.112/1965, lavorazioni o attività «connesse»,per tali dovendosi intendere, secondo il criterio diindividuazione espresso dall'art.2135 c.c., le attivitàdirette alla alienazione o trasformazione dei prodottiagricoli che rientrino «nell'esercizio normaledell'agricoltura», con la conseguenza che, ove l'attività dialienazione e trasformazione assuma nel quadroaziendale posizione prevalente, di modo che il fondoappaia servire all'industria come mezzo a fine, si esorbitadai confini di un'attività accessoria di produzione, dandovita a vere e proprie attività industriali o commerciali(entro l’ambito civilistico di interpretazione dell’art.2135c.c., nello stesso senso, v. Cass.n.6853/2011,Cass.n.1344/2013, Cass.n.16614/2016).15. In conformità a tale principio, la Corte d’appello haaccertato che l’attività di produzione d’energiafotovoltaica era prevalente rispetto all’attività agricola,poiché la prima non rientrava nell’esercizio normaledell’agricoltura, e i terreni erano asserviti all’industria.Secondo parte ricorrente, tale interpretazione sarebbestata sconfessata dalla Corte Costituzionale nellasentenza n.66 del 2015.16. Ritiene il Collegio di dover dissentire dalla propostalettura della sentenza n.66 del 2015.17. [OSCURATO:PERSONA] (punto 4.3 del Considerato indiritto) ha affermato che l’attività di produzione di energiada fonti fotovoltaiche è attività diretta alla fornitura dibeni, sicché ai sensi dell’art.2135 c.c., essa risultaconnessa all’attività agricola ove venga svolta mediante«utilizzazione prevalente di attrezzature o risorsedell’azienda normalmente impiegate nell’attivitàagricola». Continua la Corte specificando che la risorsaNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026rilevante ex art.2135 c.c. è individuata nel fondNoum eorov dei r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026vengono installati i pannelli fotovoltaici; e che il fondodeve comunque continuare a risultare «normalmente»impiegato nell’attività agricola.18. Il normale impiego del fondo nell’attività agricola implicache, come si legge in sentenza, l’uso a fini di installazionedi pannelli fotovoltaici deve preservare, in capo al fondostesso, la sua normale vocazione ad utilizzazione agricola,intesa quest’ultima ex art.2135 c.c., quale attività aventead oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dallacoltivazione del fondo.19. Se così non è, se cioè l’utilizzo del fondo per installazionedi pannelli e produzione di energia fotovoltaica divieneprevalente rispetto all’utilizzo per l’attività agricola, nonsi rinviene la ratio dell’art.1, co.423, volta – come ancoraosserva la Corte Costituzionale – «a riconoscere unregime di favore per l’impresa agricola pur in presenzadell’esercizio di attività connesse, purché queste ultimenon snaturino la stessa impresa, contraddicendone lavocazione agricola». Nel caso di specie, la Corte ha inconcreto accertato che l’attività di produzione di energia,siccome assolutamente prevalente, ha contraddetto lavocazione agricola dell’impresa.20. Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce omessoesame di fatti decisivi e mancata ammissione di provededotte.21. Il motivo è infondato.22. La Corte d’appello ha accertato la prevalenza dell’attivitàdi produzione e vendita di energia alla stregua deiseguenti elementi di fatto: a) non esistevano fatture divendita di prodotti agricoli ma solo di vendita di energia,e le stesse precedevano la prima fattura di acquisto diprodotti agricoli; b) non vi erano attrezzature agricole perNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026la coltivazione del fondo, mentre il trattore aNgurmiceroo ldoi r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026(unitamente ad un tiller e ad una fresa) fu ottenuto incomodato solo per breve tempo nel 2011; c) le serre, chedovevano in tesi essere alimentate con l’energia tratta daipannelli fotovoltaici, versavano in pessimo stato dimanutenzione e servivano solo a sorreggere i pannelliinstallati sulla loro copertura; d) le coltivazioni agricole difichidindia e cycas sorgevano su terreno non coltivato,erano coperte da erbacce, e varie piante risultavanomorte; e) la mano d’opera denunciata come impiegataera insufficiente rispetto al fabbisogno del fondo, dataanche la sua estensione.23. Rispetto a questo accertamento in fatto, il motivo, per unverso, deduce non l’omesso esame di fatti decisivi, mal’omesso esame di argomentazioni difensive (non vi eranofatture di vendita di prodotti agricoli poiché i fichidindia ele cycas impiegavano vari anni prima di poter maturareed essere vendute; occorreva valutare la proiezionefutura dell’attività agricola dal 2014 in poi e non fermarsialla situazione constatata nel 2013), per altro verso,deduce omesso esame di fatti che, invece, sono stativalutati – le fatture di acquisto del doc.16, leconsiderazioni compiute dalla relazione agronomicaperitale di parte – per altro verso ancora, denuncia qualeomissione una diversa valutazione degli elementi di fatto,come accade rispetto al fabbisogno di mano d’opera delfondo, con riguardo al quale il motivo denuncia nellasostanza l’erronea valutazione delle emergenzeistruttorie, sicché la Corte sarebbe pervenuta a unfabbisogno diverso da quello reale.24. Quanto, infine, alla circostanza per cui il trattore agricolofu impiegato anche negli anni successivi al 2011, trattasidi fatto che, in sé solo, non risulta decisivo al fine diNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026sovvertire il quadro istruttorio ampiamente deNliunmeerao tdoi r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026dalla Corte d’appello nel segno della prevalenzadell’attività di produzione d’energia.25. Con il quarto motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione del regolamento CE1107/2009, per avere la Corte d’appello,nell’accertamento di non prevalenza dell’attività agricola,ritenuto che le serre non fossero utilizzate al fine di creareun microclima necessario all’attività agricola, richiamandoil Regolamento 1107/2009 invece inapplicabile.26. Il motivo è infondato.27. La Corte non ha richiamato il Regolamento CE1107/2009, né ha fondato la sua decisione su unaparticolare definizione di serra data dal Regolamento. Habensì compiuto un accertamento in fatto, anziché unavalutazione in diritto, incentrata: a) sul pessimo stato dimanutenzione delle serre, la cui unica parte integra eraquella del pannello fotovoltaico; b) sul non essere le serrefunzionali ad alcuna coltivazione agricola, poiché le piante(cycas) erano morte o incolte, infestate da erbacce.28. Con il quinto motivo di ricorso, la società deduce, insubordine, violazione dell’art.6 l. n.92/1979, per nonavere la Corte ritenuto che i lavoratori addetti al ciclobiologico della vegetazione debbano essere qualificaticome braccianti agricoli, indipendentemente dallaclassificazione dell’attività datoriale. Il motivo deduce,poi, questione di legittimità costituzionale per violazionedell’art.3 Cost. ove dovesse accogliersi l’interpretazioneproposta dalla sentenza impugnata.29. Il motivo è inammissibile.30. La Corte non ha errato nell’esegesi dell’art.6 l. n.92/1979,poiché ha statuito che la norma apporta una eccezione alprincipio generale che fa seguire la classificazioneNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026dell’attività lavorativa dei dipendenti alla classificNauzmieoron dei r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026formale adottata dall’Inps per l’attività del datore dilavoro. Tuttavia, ha proseguito la Corte, non era statoallegato, né dimostrato che i dipendenti della ricorrentesvolgessero le attività di cui alla lettera d) dell’art.6.31. Su tale ultimo punto il motivo non adduce alcuna specificacensura e si diffonde, invece, sulla diversa ipotesi dellalettera e) dello stesso art.6, affermando che vi sarebbeviolazione di legge in quanto la sentenza non avrebbeconsiderato tale lettera e avrebbe quindi escluso la naturaagricola delle attività ivi menzionate.32. Sul punto va detto che la sentenza non ha menzionato lalettera e), e, tuttavia, non ha escluso che le attività ivielencate siano attività agricole, con ciò violando la normadi legge.33. Vero è, invece, che l’indagine circa la ricorrenza dellefatto nuovo e diverso rispetto a quello concernente le34. Il motivo al riguardo non deduce l’omesso esame di fattidecisivi o la mancata considerazione delle attività di cuialla lettera e).35. Piuttosto, pretendendo il richiamo alle attività di cui allalettera e), giunge a introdurre circostanze di fatto nuove,su cui la sentenza non si è pronunciata, senzaspecificamente allegare che dette circostanze di fatto –ovvero che i dipendenti svolgessero le specifiche attivitàdi cui alla lettera e) – fossero state allegate nei gradi dimerito.36. Da quanto fin qui detto, emerge la totale irrilevanza dellaquestione di legittimità costituzionale sollevata inrelazione all’art.3 Cost., poiché la Corte non ha fornitoNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026alcuna irragionevole interpretazione riguardante la Nleumttereo rdai r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026e) dell’art.6 l. n.92/1979.37. Con il sesto motivo di ricorso, la società deduce, semprein via subordinata, violazione dell’art.112 c.p.c. edell’art.49 l. n.88/1989, per non avere la Cortepronunciato su un motivo di opposizione all’avviso diaddebito implicitamente dichiarato assorbito. Qualoranon fosse ritenuta l’omessa pronuncia, il motivo deduceche si sarebbe dovuti pervenire a un doppioinquadramento, ex art.49 l. n.88/1989, per ciascuna delledue attività giudicate non connesse.38. Il motivo è infondato con riguardo all’omessa pronuncia.39. La sentenza, infatti, ha rigettato l’argomento del doppioinquadramento affermando che, al di fuori dell’eccezionerappresentata dall’art.6 l. n.92/1979, l’inquadramento èunico, ed è quello dato ex art.49 l. n.88/1989 all’attivitàsvolta dall’impresa datrice di lavoro.40. Né tale affermazione è contraria all’art.49 l. n.88/1989.La Corte si è infatti basata, nel classificare l’attivitàdatoriale, sul criterio della prevalenza, reputandoprevalente l’attività industriale di produzione di energiasu quella agricola.41. Così facendo, ha rispettato il principio più volte ribaditoda questa Corte, secondo cui, al di là dei casi di più attivitàautonome e indipendenti, quando si tratti di un’unicaeffettuato con riguardo all’attività prevalente in relazionealle finalità economiche perseguite (Cass.n.36381/2021,Cass.n.23804/2014).42. Con il settimo motivo di ricorso, la società deduceviolazione degli artt.91 e 92 c.p.c., per avere la Cortecondannato per metà, previa compensazione, la societàNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026al pagamento delle spese di lite, sebbene l’opposNuizmieoron dei r accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026all’avviso di addebito fosse stata in parte accolta.43. Il motivo è infondato.44. L’opposizione ad avviso di addebito è qualificabile comeazione di accertamento negativo della pretesa creditoriadell’Inps, veicolata dal titolo esecutivo (avviso diaddebito). Nel momento in cui l’Inps, in primo grado, hachiesto il rigetto dell’opposizione, ha fatto valere ingiudizio la propria domanda di accertamento della pretesacontributiva e di condanna, tramite conferma dell’avvisodi addebito, del debitore.45. Questa Corte ha avuto modo di affermare più volte (apartire da Cass.n.21799/2021, poi ancheCass.n.31435/2024) che, a fronte di un’azione diaccertamento negativo, la richiesta del convenuto titolaredel diritto sostanziale di rigetto della domanda attoreavale ad interrompere la prescrizione (senza necessità didomanda riconvenzionale), in quanto il creditore,mediante il rigetto della domanda di accertamentonegativo, propone una domanda di accertamento delcredito (in questo caso previdenziale) previamenteazionato in via stragiudiziale (con l’avviso di addebito).46. La domanda, rispetto alla quale valutare la relativafondatezza o infondatezza, con connessa soccombenza aifini delle spese di lite, è perciò la domanda sottesa allapretesa sostanziale dell’Inps, inizialmente contenuta neltitolo esecutivo stragiudiziale (avviso di addebito) e poiespressa in giudizio mediante la richiesta di rigettodell’opposizione di parte ricorrente.47. Tale domanda, avente ad oggetto un credito contributivoche copriva più annualità, è stata accolta in parte dallasentenza d’appello, la quale ha confermato il creditoNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026sotteso all’avviso di addebito per le annualità fNiunmoer o adi lr accolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/202631.12.2013.48. Essendo fondata, seppure in parte, la domanda dell’Inps,correttamente la Corte ha escluso che l’Inps, vittorioso,potesse essere condannato al pagamento delle spese infavore dell’opponente, come invece pretende la societàricorrente a mezzo del presente motivo (v.Cass.n.26918/2018, Cass.n.13212/2023).49. In conclusione, il ricorso va respinto con condanna allespese di lite del presente giudizio di cassazione, secondosoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite del presente giudizio dicassazione, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, euro200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessoridi legge; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presuppostoprocessuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R.n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrentedi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.Roma, deciso nella camera di consiglio del 27.1.2026Il Consigliere La PresidenteRossana [OSCURATO:PERSONA] EspositoNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026Numero di raccolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite del presente giudizio dicassazione, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, euro200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessoridi legge; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presuppostoprocessuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R.n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrentedi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.Roma, deciso nella camera di consiglio del 27.1.2026Il Consigliere La PresidenteRossana [OSCURATO:PERSONA] EspositoNumero registro generale 30444/2020Numero sezionale 350/2026Numero di raccolta generale 7364/2026Data pubblicazione 26/03/2026