Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 19721/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43072 /2025 - Udienza del 08 aprile 2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto; Considerato che l'aggravante è stata contestata mediante riferimento all'allaccio diretto alla rete elettrica, riferimento che, alla luce della giurisprudenza di questa corte, consente di ritenere adeguatamente contestata in fatto la circostanza aggravante predetta (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943 - 01).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43072 /2025 - Udienza del 08 aprile 2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto; Considerato che l'aggravante è stata contestata mediante riferimento all'allaccio diretto alla rete elettrica, riferimento che, alla luce della giurisprudenza di questa corte, consente di ritenere adeguatamente contestata in fatto la circostanza aggravante predetta (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943 - 01). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19721/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris