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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04758/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 1013/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, n. 2087/16/2017 depositata il 26 settembre 2017e notificata il 24 ottobre 2017.

Visto l’atto depositato il 9 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 1013/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, n. 2087/16/2017 depositata il 26 settembre 2017e notificata il 24 ottobre 2017. Visto l’atto depositato il 9 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 04758/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris