CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 10891/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 24/02/2021, parzialmente, riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRIESTE, in data 20/07/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 640 CP. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputata per il delitto di truffa; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p.. Con atto pervenuto in cancelleria l'avv.to Rimaboschi quale procuratore speciale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di rimettere la querela; contestualmente veniva acquisita anche l'accettazione della remissione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto avuto riguardo all'intervenuta remissione l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato causata da remissione di querela. Segue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/03/2022 Il onsigliere Est sor 15W» e i Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] P SANTIS r, p . 2 5 2022 09