CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 1964
Cassazione n. 00701/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/07/1964 avverso l'ordinanza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, clott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso . udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma in data 30/03/2021 ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 13/03/1992, divenuta irrevocabile il 21/10/1992, con la quale il Puca è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo M) e del reato di violenza privata aggravata (art. 610, secondo comma, 339, 61, n. 10, cod. pen.: in tal modo riqualificato il capo N). La Corte territoriale ha rilevato: a) quanto all'episodio in danno dell'assessore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (capo N), che esso non era menzionato nella sentenze indicate dalla richiesta, come aventi ad oggetto fatti incompatibili con quelli stabiliti nella sentenza di condanna, ossia la n. 37/93 della Corte d'assise di appello di Napoli del 29/10/1993, passata in giudicato il 29/04/1994, e la n. 47/92 della medesima Corte del 07/12/1992, passata in giudicato il 05/03/1993; b) che, rispetto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo M, mancava o era estremamente confusa una prospettazione dell'insussistenza della violenza privata; c) che, in ogni caso, non appariva completa la documentazione o si trattava comunque di apporti inconferenti. 2. Nell'interesse del Puca viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta che erroneamente la Corte territoriale aveva provveduto de plano ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., dal momento che la richiesta era fondata su decisioni irrevocabili (la sentenza n. 47/1992 della Corte di Assise d'appello di Napoli, passata in giudicato in data 05/03/1993, che aveva assolto il Puca dall'accusa di avere ordinato il ferimento di un dipendente del Comune di Casandrino, e la sentenza n. 37/1993 della stessa Cote distrettuale, che aveva escluso, nel processo dal quale era stata stralciata la posizione del Puca, la possibilità di configurare l'associazione armata) che erano pertinenti al giudizio di condanna e si ponevano in termini di inconciliabilità dei fatti accertati, talché il controllo sulla «tenuta» della sentenza oggetto della domanda di revisione doveva essere obbligatoriamente realizzato nel contraddittorio delle parti. 3. Sono state depositate note d'udienza nell'interesse del Puca. Considerato in diritto 1. Si osserva preliminarmente che le cd. note d'udienza delle quali si è appena detto si sviluppano per 34 pagine e sono state depositate in cancelleria in data 17/09/2021, tre giorni prima della data fissata per la trattazione del ricorso. Esse hanno propriamente il contenuto di una memoria e non è certo il diverso nomen ad esse attribuito a mutarne la natura.Deve, pertanto, rilevarsi la tardività del deposito poiché non è stato rispettato neppure il più ristretto termine di cinque giorni previsto dall'art. 127 cod. proc. pen., che rappresenta il riferimento normativo della procedura in concreto applicata (e ancor meno, all'evidenza, quello di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio). 2. Secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, mentre rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità. delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422 - 01). Ed, infatti, in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020 - dep. 18/01/2021, L., Rv. 280405 - 01). Siffatta preliminare valutazione di ammissibilità va condotta, laddove, come nella specie, la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. peri., operando una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna (Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002 - 01). 3. Nella specie, la richiesta di revisione, al netto di critiche rivolte all'impianto argomentativo della sentenza della quale si chiede la revisione - destinate porsi al di fuori del perimetro applicativo dell'istituto del quale si discute, che, come osserva il provvedimento impugnato, non si traduce in un ulteriore «grado di giudizio» (e ciò vale, tra altro, anche per la critica indirizzata nei confronti della ritenuta continuazione tra il delitto associativo di cui al capo M e altro delitto oggetto della sentenza del Tribunale di Napoli n. 9219/1987)- si concentra9nei seguenti profili: a) l'accertamento della violenza privata aggravata era stato fondato su dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non confermate in dibattimento, cui aveva fatto seguito la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per falsa testimonianza: tuttavia, tale iniziativa non aveva avuto seguito; b) l'affermazione di responsabilità per il reato associativo riposa sulla capacità di condizionamento dell'amministrazione comunale di Casandrino: tuttavia la sentenza (la n. 37/93) che aveva concluso il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, ossia di coloro che, in ipotesi, si sarebbero contrapp9i allo strapotere di Puca nell'ente locale, non indicava siffatta capacità di condizionamento per provare l'esistenza «di quel conciliabolo»; c) il Puca era stato assolto con la sentenza n. 47/92 dall'accusa relativa al ferimento di [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Casandrino, talché la caratura camorristica del primo era affidata solo alla sua capacità di condizionare l'attività amministrativa dell'ente locale; d) l'episodio del ferimento del Chiariello era stato assunto anche a parametro della contestazione della circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. nel procedimento n.33/1990 - dal quale sarebbe stata stralciata la posizione del Puca - definito con la sentenza n. 37/93, che ha poi escluso siffatta aggravante. Ora, dalla motivazione della sentenza oggetto della richiesta di revisione, emerge letteralmente quanto segue: a) che l'attribuzione del reato associativo, anche a prescindere dalla vicenda del ferimento del Chiariello, riposa: al) sulla pesante ingerenza del Puca nell'attività del Comune di Casandrino, nei termini emergenti dall'imposizione delle dimissioni degli amministratori (si tratta della vicenda riferita dal [OSCURATO:PERSONA] e di cui al capo N); a2) sullo spregiudicato uso dell'intimidazione, al punto che il [OSCURATO:PERSONA], temendo di finire «davanti al plotone di esecuzione», aveva riferito, per giustificare la mancata conferma al P.M. delle prime dichiarazioni rese dai carabinieri, di preferire la galera alla morte; a3) sui rapporti, prima di amicizia e poi di contrapposizione con [OSCURATO:PERSONA], Giappone; a4) sui rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende, quanto al reato associativo, che il ferimento del Chiariello non assume alcun rilievo nel percorso argomentativo della sentenza oggetto della richiesta di revisione, con la conseguenza che l'intervenuta assoluzione del Puca non interferisce in termini di incompatibilità con la prima decisione. Il fatto che la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in , poi/ relazione alla deposizione degli amministratori coinvolti nel reato di cui al capo N), non si sia tradotta nell'esercizio dell'azione penale è la prova lampante che non ricorre la causa di revisione di cui all'art. 630, comma 1, lett. a) del codice di rito, che richiede la inconciliabilità tra i fatti «stabiliti a fondamento della sentenza» della quale si chiede la revisione e quelli «stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile», con la conseguenza che il secondo termine di paragone non può consistere, come nella specie, nel nulla processuale.Quanto, infine, al tema della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., la sentenza n. 37/93 a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri la esclude in ragione del mancato accertamento dell'utilizzo di armi o materie esplodenti in relazione ai «vari episodi estorsivi», talché, anche in questo caso, la deduzione è del tutto fuori campo. Peraltro, la sentenza oggetto di revisione conferma quella di primo grado, alla stregua degli argomenti sopra menzionati supra da al) ad a4) e non opera cenno alcuno alla circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. Come rilevato dalla Corte d'appello nell'ordinanza impugnata, ulteriori produzioni allegate alla richiesta di revisione sono presenti in copie in larga parte illeggibili, con la conseguenza che non è possibile verificare l'affermazione, contenuta in ricorso, secondo la quale il ferimento del Chiariello sarebbe stato il fondamento "anche" della ritenuta sussistenza dell'aggravante nella sentenza oggetto di revisione. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3.000,00 in fav