CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05972/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine alla mancanza dell'elemento soggettivo e alla credibilità della persona offesa è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, i giudici del merito hanno ritenuto il narrato della persona offesa - sottoposto a vaglio di credibilità - logico, chiaro, privo di aporie e incongruenze e supportato da elementi a riscontro di tipo logico e documentale; peraltro, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato la Corte d'appello ha chiarito che la volontarietà dell'azione è manifestata dal diniego ripetutamente opposto e dalla pervicace volontà di permanere nell'immobile anche dopo la disattivazione delle utenze, tanto da collegare l'appartamento con l'utenza condominiale per proseguire nella fruizione dell'energia elettrica; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la qualificazione giuridica del fatto prospettando la diversa qualificazione del fatto nel delitto di insolvenza fraudolenta è manifestamente infondato ed omette di confrontarsi con le argomentazioni giuridiche esposte dalla Corte a pag. 6 della sentenza impugnata; invero, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282174 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in