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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 26776/2023

Testo disponibile della fonte

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ente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente ai due telefoni cellulari, rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, investito del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto di sequestro preventivo c.d. impeditivo (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) avente ad oggetto, tra l'altro, la somma di 2.700 euro in contanti e due telefoni cellulari marca Samsung, assunto dal giudice per le' indagini preliminari di Noia, ipotizzando la commissione di reati di furto.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il sostituto processuale nominato dal loro difensore, articolando un unico motivo con il quale denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

Sostengono che: - il fatto oggetto di addebito sarebbe generico (furto aggravato in luogo ancora da accertare in data antecedente e prossima al 15.11.2022); - che gli elementi a sostegno del fatto "per quanto suggestivi, risulterebbero privi di portata indiziante individualizzante" dato che non vi sarebbero "ulteriori emergenze" (oltre al tracciamento degli spostamenti della vettura in uso agli indagati) "dalle quali poter pacificamente desumere non solo la provenienza illecita dei monili ma anche e soprattutto che gli attuali indagati (entrambi o anche solo uno di essi abbiano effettivamente avuto la disponibilità del predetto veicolo nel periodo attenzionato"; - che l'ordinanza difetterebbe del requisito della autonoma valutazione, poiché non spiegherebbe quali elementi indurrebbero a ritenere che i ricorrenti siano, "con sufficiente probabilità, gli autori dei non meglio precisati furti commessi in circostanze di tempo e luogo imprecisati"; - che l'ordinanza impugnata attribuirebbe ai ricorrenti la disponibilità di ogni oggetto rinvenuto all'interno dell'esercizio commerciale gestito da [OSCURATO:PERSONA]; - che sarebbe "assente" o quantomeno "apparente" la motivazione sul nesso di pertinenzialità tra il reato oggetto di indagine e le cose sequestrate ai ricorrenti; - che risulterebbe evidente "il vizio motivazionale lamentato"; - che la figura del sequestro impeditivo mal si attaglia al caso in rassegna, riconducibile piuttosto al sequestro finalizzato alla confisca, che però non potrebbe applicarsi in difetto di "profitto" o "provento" del reato; - che nessuna motivazione sarebbe stata fornita sul requisito del periculum in mora

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.2.

Va premesso che il decreto di sequestro preventivo c.d. impeditivo ha riguardato elevati importi di denaro contante e un rilevante numero di oggetti preziosi rinvenuti nel corso di una perquisizione all'interno del negozio "Bellavista" di Acerra a carico, precipuamente, di [OSCURATO:PERSONA].

La misura cautelare reale trova titolo in una ipotesi di furto, avente ad oggetto "beni preziosi".

2.1. Il fatto viene così descritto.

Gli odierni ricorrenti sono stati sorpresi all'interno del negozi di Napolano, nascosti nel bagno; vi erano entrati portando con sé una busta da spesa di colore rosso con il marchio "Piccolo" che, al momento dell'irruzione dei Carabinieri, era aperta sul bancone del locale e conteneva 100 pezzi di argenteria. [OSCURATO:PERSONA] è stato trovato in possesso di 2.700 euro in banconote da 50 euro (lo stesso taglio delle banconote sequestrate a Napolano per 40mila euro). [OSCURATO:PERSONA] è stato trovato in possesso di due chiavi di accensione, una delle quali apriva una "lancia Delta" al cui interno i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro: vari arnesi da scasso, cinque paia di guanti, maglie, cappelli e mascherine di colore nero, due ricetrasmittenti e due telefoni cellulari di marca Samsung.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto riesame solo per ottenere la restituzione della somma di euro 2.700,00 e dei due telefoni cellulari.

3. I ricorrenti articolano due motivi con i quali denunciano violazione di legge (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sotto il profilo del fumus commissi delicti e del periculum in mora.

3.1. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. per tutte Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 , Ivanov, Rv. 239692).

3.2. Al fine di inquadrare correttamente le problematiche giuridiche in rilievo è opportuno chiarire i connotati dell'istituto processuale in rassegna.

L'art. 321, cod. proc. pen. prevede, al comma 1, il sequestro c.d. impeditivo, che va disposto «quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati».Le condizioni legittimanti l'adozione del sequestro in rassegna consistono nel fumus commissi delicti e nel periculum in mora.

3.2.1. Circa il primo requisito va ribadito, nel solco di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che, riguardo alle misure cautelari reali, non occorre la gravità indiziaria, richiesta, invece, in tema di cautele personali, in correlazione alla diversità -di rango costituzionale - dei valori coinvolti.

Come ha rilevato anche la Corte costituzionale (ord. n. 153 del 2007): «Una simile ratio si riflette anche sulla ampiezza del sindacato giurisdizionale relativo alla verifica della "base fattuale" richiesta per l'adozione delle misure cautelari: valendo il paradigma della "elevata probabilità di responsabilità" nel caso delle misure cautelari personali; ed il diverso metro del "fumus commissi delicti" in tema di sequestri: e ciò tenuto conto anche del fatto che il nesso di pertinenzialità che, ai fini dell'applicabilità della cautela, deve sussistere tra oggetto del sequestro e reato, può prescindere - secondo il corrente indirizzo giurisprudenziale - da qualsiasi profilo di responsabilità del titolare del bene sequestrato».

La verifica sul fumus non si arresta a un controllo meramente "cartolare" e formale, ma- ferma la necessità di evitare, nella fase delle indagini preliminari, un sindacato sulla effettiva fondatezza dell'accusa - richiede che il reato ipotizzato dall'accusa sia pertinente al caso concreto (per l'ampia disamina sul tema si rimanda a Sez.

U n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, cit., in motivazione, paragrafo 6.4.).

3.2.2. Secondo la previsione normativa il periculum in mora ricorre «quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati».

Come hanno spiegato le Sezioni Unite Innocenti (sentenza n. 12878 del 29/01/2003) il sequestro preventivo di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen.

«presenta connotati individuanti che lo inseriscono, nell'ambito processuale, negli istituti intesi ad evitare la probabilità del verificarsi di un evento antigiuridico» e va, pertanto, disposto «nelle situazioni in cui il non assoggettamento a vincolo della cosa pertinente al reato può condurre, in pendenza dell'accertamento del reato, non solo al protrarsi del comportamento illecito ovvero alla reiterazione della condotta criminosa ma anche alla realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto; tali effetti debbono essere connessi con l'imputazione contestata e l'intervento preventivo collegato con le finalità di repressione del reato.

Più specificatamente va detto che il pericolo, in quanto probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e richiede, quindi, un accertamento in concreto, sulla base di elementi di fatto, in ordine all'effettiva e non generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assuma, in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell'illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero alla agevolazione alla commissione di altri reati».

4. Nel caso in rassegna, le censure formulate sono inammissibili.

4.1. Anzitutto, come detto, non sono deducibili vizi motivazionali, cui invece fanno ripetuto richiamo gli atti di impugnazione.

4.2. Quanto alla enunciata violazione di legge sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) la esposizione del motivo non attinge alcun aspetto riconducibile a tale categoria.

4.3. Mentre, a voler cogliere, come motivo non esplicitato, l'omessa motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., va osservato che la censura è manifestamente infondata poiché l'ordinanza impugnata espone un apparato argomentativo tanto sul fumus quanto sul periculum.

4.3.1. Sul primo profilo, i ricorsi evocano parametri errati sui quali misurare l'adempimento dell'obbligo motivazionale, laddove fanno riferimento alla "portata individualizzante" degli indizi o alla dimostrazione "pacifica" della provenienza delittuosa dei beni in sequestro.

4.3.2. Sul secondo profilo, il giudice di merito offre una motivazione che non può ritenersi inesistente o apparente: - si tratta di beni che presentano una connessione con gli ipotizzati episodi di furto (anche in difetto di indicazione della loro legittima provenienza, indicazione neppure contenuta in ricorso); - l'apposizione del vincolo cautelare si rende necessaria per scongiurare il pericolo che la libera disponibilità degli stessi ne comporti la "dispersione definitiva" (pag. 3 ordinanza impugnata, pagg. 3 e 4 ordinanza genetica); Una simile valutazione non si presta a censure riconducibili alla violazione di legge.

5. Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente ai due telefoni cellulari, rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, investito del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto di sequestro preventivo c.d. impeditivo (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) avente ad oggetto, tra l'altro, la somma di 2.700 euro in contanti e due telefoni cellulari marca Samsung, assunto dal giudice per le' indagini preliminari di Noia, ipotizzando la commissione di reati di furto. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il sostituto processuale nominato dal loro difensore, articolando un unico motivo con il quale denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. Sostengono che: - il fatto oggetto di addebito sarebbe generico (furto aggravato in luogo ancora da accertare in data antecedente e prossima al 15.11.2022); - che gli elementi a sostegno del fatto "per quanto suggestivi, risulterebbero privi di portata indiziante individualizzante" dato che non vi sarebbero "ulteriori emergenze" (oltre al tracciamento degli spostamenti della vettura in uso agli indagati) "dalle quali poter pacificamente desumere non solo la provenienza illecita dei monili ma anche e soprattutto che gli attuali indagati (entrambi o anche solo uno di essi abbiano effettivamente avuto la disponibilità del predetto veicolo nel periodo attenzionato"; - che l'ordinanza difetterebbe del requisito della autonoma valutazione, poiché non spiegherebbe quali elementi indurrebbero a ritenere che i ricorrenti siano, "con sufficiente probabilità, gli autori dei non meglio precisati furti commessi in circostanze di tempo e luogo imprecisati"; - che l'ordinanza impugnata attribuirebbe ai ricorrenti la disponibilità di ogni oggetto rinvenuto all'interno dell'esercizio commerciale gestito da [OSCURATO:PERSONA]; - che sarebbe "assente" o quantomeno "apparente" la motivazione sul nesso di pertinenzialità tra il reato oggetto di indagine e le cose sequestrate ai ricorrenti; - che risulterebbe evidente "il vizio motivazionale lamentato"; - che la figura del sequestro impeditivo mal si attaglia al caso in rassegna, riconducibile piuttosto al sequestro finalizzato alla confisca, che però non potrebbe applicarsi in difetto di "profitto" o "provento" del reato; - che nessuna motivazione sarebbe stata fornita sul requisito del periculum in mora 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili.2. Va premesso che il decreto di sequestro preventivo c.d. impeditivo ha riguardato elevati importi di denaro contante e un rilevante numero di oggetti preziosi rinvenuti nel corso di una perquisizione all'interno del negozio "Bellavista" di Acerra a carico, precipuamente, di [OSCURATO:PERSONA]. La misura cautelare reale trova titolo in una ipotesi di furto, avente ad oggetto "beni preziosi". 2.1. Il fatto viene così descritto. Gli odierni ricorrenti sono stati sorpresi all'interno del negozi di Napolano, nascosti nel bagno; vi erano entrati portando con sé una busta da spesa di colore rosso con il marchio "Piccolo" che, al momento dell'irruzione dei Carabinieri, era aperta sul bancone del locale e conteneva 100 pezzi di argenteria. [OSCURATO:PERSONA] è stato trovato in possesso di 2.700 euro in banconote da 50 euro (lo stesso taglio delle banconote sequestrate a Napolano per 40mila euro). [OSCURATO:PERSONA] è stato trovato in possesso di due chiavi di accensione, una delle quali apriva una "lancia Delta" al cui interno i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro: vari arnesi da scasso, cinque paia di guanti, maglie, cappelli e mascherine di colore nero, due ricetrasmittenti e due telefoni cellulari di marca Samsung. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto riesame solo per ottenere la restituzione della somma di euro 2.700,00 e dei due telefoni cellulari. 3. I ricorrenti articolano due motivi con i quali denunciano violazione di legge (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sotto il profilo del fumus commissi delicti e del periculum in mora. 3.1. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. per tutte Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 , Ivanov, Rv. 239692). 3.2. Al fine di inquadrare correttamente le problematiche giuridiche in rilievo è opportuno chiarire i connotati dell'istituto processuale in rassegna. L'art. 321, cod. proc. pen. prevede, al comma 1, il sequestro c.d. impeditivo, che va disposto «quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati».Le condizioni legittimanti l'adozione del sequestro in rassegna consistono nel fumus commissi delicti e nel periculum in mora. 3.2.1. Circa il primo requisito va ribadito, nel solco di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che, riguardo alle misure cautelari reali, non occorre la gravità indiziaria, richiesta, invece, in tema di cautele personali, in correlazione alla diversità -di rango costituzionale - dei valori coinvolti. Come ha rilevato anche la Corte costituzionale (ord. n. 153 del 2007): «Una simile ratio si riflette anche sulla ampiezza del sindacato giurisdizionale relativo alla verifica della "base fattuale" richiesta per l'adozione delle misure cautelari: valendo il paradigma della "elevata probabilità di responsabilità" nel caso delle misure cautelari personali; ed il diverso metro del "fumus commissi delicti" in tema di sequestri: e ciò tenuto conto anche del fatto che il nesso di pertinenzialità che, ai fini dell'applicabilità della cautela, deve sussistere tra oggetto del sequestro e reato, può prescindere - secondo il corrente indirizzo giurisprudenziale - da qualsiasi profilo di responsabilità del titolare del bene sequestrato». La verifica sul fumus non si arresta a un controllo meramente "cartolare" e formale, ma- ferma la necessità di evitare, nella fase delle indagini preliminari, un sindacato sulla effettiva fondatezza dell'accusa - richiede che il reato ipotizzato dall'accusa sia pertinente al caso concreto (per l'ampia disamina sul tema si rimanda a Sez. U n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, cit., in motivazione, paragrafo 6.4.). 3.2.2. Secondo la previsione normativa il periculum in mora ricorre «quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati». Come hanno spiegato le Sezioni Unite Innocenti (sentenza n. 12878 del 29/01/2003) il sequestro preventivo di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. «presenta connotati individuanti che lo inseriscono, nell'ambito processuale, negli istituti intesi ad evitare la probabilità del verificarsi di un evento antigiuridico» e va, pertanto, disposto «nelle situazioni in cui il non assoggettamento a vincolo della cosa pertinente al reato può condurre, in pendenza dell'accertamento del reato, non solo al protrarsi del comportamento illecito ovvero alla reiterazione della condotta criminosa ma anche alla realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto; tali effetti debbono essere connessi con l'imputazione contestata e l'intervento preventivo collegato con le finalità di repressione del reato. Più specificatamente va detto che il pericolo, in quanto probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e richiede, quindi, un accertamento in concreto, sulla base di elementi di fatto, in ordine all'effettiva e non generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assuma, in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell'illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero alla agevolazione alla commissione di altri reati». 4. Nel caso in rassegna, le censure formulate sono inammissibili. 4.1. Anzitutto, come detto, non sono deducibili vizi motivazionali, cui invece fanno ripetuto richiamo gli atti di impugnazione. 4.2. Quanto alla enunciata violazione di legge sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) la esposizione del motivo non attinge alcun aspetto riconducibile a tale categoria. 4.3. Mentre, a voler cogliere, come motivo non esplicitato, l'omessa motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., va osservato che la censura è manifestamente infondata poiché l'ordinanza impugnata espone un apparato argomentativo tanto sul fumus quanto sul periculum. 4.3.1. Sul primo profilo, i ricorsi evocano parametri errati sui quali misurare l'adempimento dell'obbligo motivazionale, laddove fanno riferimento alla "portata individualizzante" degli indizi o alla dimostrazione "pacifica" della provenienza delittuosa dei beni in sequestro. 4.3.2. Sul secondo profilo, il giudice di merito offre una motivazione che non può ritenersi inesistente o apparente: - si tratta di beni che presentano una connessione con gli ipotizzati episodi di furto (anche in difetto di indicazione della loro legittima provenienza, indicazione neppure contenuta in ricorso); - l'apposizione del vincolo cautelare si rende necessaria per scongiurare il pericolo che la libera disponibilità degli stessi ne comporti la "dispersione definitiva" (pag. 3 ordinanza impugnata, pagg. 3 e 4 ordinanza genetica); Una simile valutazione non si presta a censure riconducibili alla violazione di legge. 5. Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al p