CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06402/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9559/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (deceduto), giusta procura speciale in calce alricorso per cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella LOMBARDIA, n. 4404/67/2015, depositata in data 1 2 ottobre 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 2 ottobre 2015 , la Commissione t ributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento n. T9H01B303627/2012, relativo all'anno di imposta 2007, che aveva accertato un maggiore reddito, rispetto a quello dichiarato, di euro 374.667,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Brescia , con sentenza n. 88/05/13, aveva accolto il ricorso presentato dal contribuente, ritenendo che d all'esame degli atti si evince va come effettivamente l’Ufficio non fosse stato in grado di verificare tutta la movimentazione bancaria, ma questo non perché il ricorrente non avesse provveduto all'invio, ma in quanto un istituto bancario, al quale l’Ufficio aveva effettuato la richiesta, non aveva provveduto ad inviare gli estratti conto del ricorrente che, tuttavia, erano stati inviati in seguito, anche se oramai fuori dai termini; che i movimenti non segnalati potevano essere considerati quale reddito da recuperare, appariva essere una consecutio non corretta, oltretutto in presenza di una contabilità correttamente tenuta e non contestata; tutte le operazioni apparivano, quindi,ampiamente giustificate. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato che: -) l’Agenzia, in sede di appello , aveva sostenuto , senza essere contraddetta sul punto dal ricorrente, che la documentazione in ordine al relativo conto era stata prodotta, ma solo dopo la notifica dell’atto impugnato, posto che solo allora il r icorrente aveva evidenziato l’esistenza del suddetto conto che faceva da «contropartita» di una serie di altri conti esistenti anche presso altre banche e di come, pertanto, il ritardo nella produzione fosseda addebitare al suo callido comportamento e non alla disattenzione dell’istituto bancario; -) con ciò rimaneva provata l’infondatezza dell’unico assu nto su cui il Giudice di primo grado avevamotivato la sentenza impugnata. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi. 5. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., per plurimi vizi della motivazione. Il ricorrente, in particolare, deduce: a) i llogicità, contraddittorietà ed omissione della motivazione per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare che l'Agenzia delle Entrate aveva pacificamente riconosciuto la giustificazione dei movimenti relativi al conto corrente n. 1000/665di [OSCURATO:PERSONA], tanto da ridurre la pretesa del 53,49% ed illogicità delle conseguenze che la sentenza faceva discendere dall'asserit a , invero contestata, mancata esibizione in sede preliminare da parte del contribuente del conto corrente n. 1000/665 presso [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza era carente nella motivazione e sembrava omettere l ' analisi delle difese del contribuente che avevaribadito nei propri scritti difensivi di aver fornita la documentazione relativa appena richiesta in sede preliminare prima della notifica dell'avviso di accertamento; la Commissione r egionale aveva ritenutodecisivo un punto che, in realtà , tra le parti era stato considerato come un fatto già superato sul quale non doveva svilupparsi alcun contenzioso, avendo l'Agenzia appellante rinunciato a tale parte della domanda; sul punto la s entenza impugnata era manifestamente incorsa nel vizio rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., tanto più che illogiche erano le conseguenze che la Commissione ritenevadi far derivare dalla asserita mancanza di produzione da parte del contribuente in sede di accertamento con adesione del conto corrente n. 1000/665, ovvero la riforma integrale della sentenza di primo grado; b) totale omissione della motivazione delle ragioni per le quali il giudice di appello non aveva dato rilievo alle ragioni addotte dal ricorrente a giustificazione delle ulteriori riprese fiscali, quanto alle ulteriori movimentazioni per un totale di Euro 174.250,00; nelle memorie del 17 settembre 2013 e del 7settembre 2015il contribuente aveva evidenziato , con riferimento alle riprese residue,che a prelievi per euro 61.229.00 corrispond evano versamenti per euro 773,029,00 , tenuto conto che il contribuente aveva immessonell'anno di che trattasi nell'azienda, liquidità per circa euro 60.000,00 derivante da anticipazioni personali con debiti di firma bancari chirografi successivamente trasformatidalla [OSCURATO:PERSONA] in mutuo ipotecario garantito dalla propria abitazione personale; l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate era stato « ridotto da € 374.667 ad € 174.258 operando apoditticamente la somma tra i prelievi ed i versamenti presuntivamente non giustificati». 2. Il secondo motivo deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ultra petitae dell'art. 345 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la [OSCURATO:PERSONA],nell'accogliere l'appello, aveva confermato la integrale legittimità dell'atto impugnato mentre l'Agenzia delle Entrate appellante aveva chiesto letteralmente nelle conclusioni rassegnate con l'atto di appello di «dichiarare la legittimità dell'avviso impugnato nel limiti di cui in narrativa, con conferma di quanto risultato in sede di accertamento con adesione, per i motivi di cui all'espositiva in diritto», in tal modo violando il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art 112 cod. proc. civ.) o quello del «tantum devolutum quantum appellatum»(art. 345 cod. proc. civ.); dagli atti di causa ed, in particolare, dal raffronto tra le conclusioni rassegnate dall'Agenzia delle Entrate nel primo grado di giudizio e quelle rassegnate dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si evinceva ch iaramente che l'Agenzia delle Entrate aveva rinunciato alla domanda proposta in via principale e nel merito (si veda pag. 13 delle controdeduzioni Agenzia delle Entrate del 19luglio 2013) propone va , in grado di appello , solo la domanda, che in primo grado invece era subordinata, di rideterminazione del reddito come risultante dal verbale di contraddittorio del 27 maggio 2013 ; i n grado di appello , infatti , l'Agenzia delle Entrate aveva rassegna to le seguenti conclusioni: «dichiarare la legittimità dell'avviso impugnato nei limiti di cui in narrativa, con conferma di quanto risultato in sede di accertamento con adesione per i motivi di cui all'espositiva in diritto»; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva dichia ra to legittimo l'intero avviso di accertamento di oltre€ 400.000,00 ; a vendo rinunciato alla domanda principale proposta in primo grado che presupponeva la contestazione delle giustificazioni relative alle movimentazioni connesse al conto corrente 1000/655presso [OSCURATO:PERSONA], l'Agenzia delle Entrate aveva rinunciato a rendere oggetto di contraddittorio la questione sul punto facendo passare in giudicato il rigetto della domanda relativa; alla Commissione tributaria regionale, pertanto , non restava che, sec ondo i principi in tema di onere della prova, valutare le ulteriori giustificazioni apportate dal contribuente; ed invece, così manifestamente violando l'art. 112 cod. proc. civ.e l' art. 345 c od. proc. civ. , dapprima aveva fondato la propria decisione su di un fatto il cui accertamento era già passato in giudicato avendo l'Agenzia delle Entrate rinunciato alla relativa domanda e poi avevadichiarato, senza che ciò fosse nemmeno richiesto dall'Agenzia delle Entrate, la piena legittimità dell'avviso di accertamento.2.1 L'esame delle esposte censure porta all'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo. 2.2 L'Agenzia delle Entrate, dopo avere invitato, in data 27 ottobre 2011, il contribuente a comparire al fine di giustificare le movimentazioni su alcuni conti correnti di cui egli era titolare, in data 20 dicembre 2012, aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. T9H01B303627/2012 inerente ad imposte relative all'anno 2007 con il quale era stato accertato un maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, di euro 374.667,00, pervenendo quindi a calcolare maggiori imposte IRPEF,Addizionale, IRAP e IVA, sulla base del carente riscontro documentale in ordine ad alcune movimentazioni bancarie, sia personali, che della sua impresa individuale; la Commissione provinciale di primo grado aveva accolto il ricorso depositato da [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell'unico presupposto che il carente riscontro documentale di alcune movimentazioni bancarie fosse stato causato dalla negligenza dell'Istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cui l'Ufficio si era rivolto direttamente) che non aveva provveduto, nei termini, ad inviare la documentazione richiesta relativa al conto corrente n. 1000/655(in particolare, [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto pervenire all'Agenzia delle Entrate l'esatto elenco dei c/c della ditta Idrart di [OSCURATO:PERSONA] ), perv enuta dopo la notifica dell'atto impugnato; lo stesso ricorrente aveva chiesto la produzione di detta documentazione, sia pure nella prospettiva di un'adesione, come risultava pacificamente dal verbale di contraddittorio del 27 maggio 2013. 2.3 Ciò posto, è incontroverso, in atti, che dal controllo esegui to dall'Ufficio sui conti correnti intestati al contribuente presso l'[OSCURATO:SOCIETA]., la società Banco di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, l'intesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, era emerso che il totale dei movimenti sia in entrata, che in uscita, non giustificati ammontava ad euro 374.667,00; conseguentemente, l'Ufficio accertava in capo al contribuente per l'anno d'imposta 2007 un reddito di impresa di euro 388.903,00 a fronte di quello dichiarato di euro 14.236 ,00 ed un reddito imponibile di euro 374.667; un v alore della produzione netta pari a euro 699.738 ,00 ; un maggior imponibile ai fini IVA di euro 164.730,00; sull'ammontare complessivo dei prelevamenti di euro 209,937,00 applicava la sanzione prevista dall'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997 pari al 100% dell'imposta calcolata con l'aliquota del 20% per euro 12.175,20 ed accerta va i maggiori contributi previdenziali dovuti. All'esito della richiesta formulata dal contribuente di accertamento con domanda di adesione, l'Agenzia delle Entrate accoglieva parzialmente le censure del contribuente, rilevando che la movimentazione, nel frattempo pervenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giustificava in parte le movimentazioni indicate quale prova di evasione, e rideterminava, riducendola, l'originaria pretesa impositiva, passando da un totale di movimenti in entrata ed in uscita non giustificati pari ad euro 374.667,00 (prelievi per euro 209.937,00 e versamenti per euro 164.730,00) ad un totale di euro 174.259,00 (prelievi per euro 61.229,00 e versamenti per euro 113.029,00), con un abbattimento della pretesa erariale del 53,49%, il tutto risultante dal verbale del 27 maggio 2013 (richiamato nella sentenza impugnata) e dalle controdeduzioni depositatein primo grado dall'Agenzia delle Entrate, espressamente richiamate a pag. 8 del ricorso e a pag. 4 del controricorso. E', altresì, incontroverso, che l'Agenzia delle Entrate, proposto appello avverso la sentenza di primo grado, rassegnava le sue conclusioni, chiedendo dichiararsi la legittimità dell'avviso di accertamento «nei limiti di cui in narrativa, con conferma di quanto risultato in sede di accertamento con adesione», come confermato anche a pag. 7 del controricorso.2.4 Ciò posto, la CTR , nella mancanza assoluta di motivazione, ha affermato che poiché l’Agenzia, in sede di appello , aveva sostenuto , senza essere contraddetta sul punto dal r icorrente, che la documentazione in ordine al relativo conto era stata prodotta, ma solo dopo la notifica dell’atto impugnato posto che solo allora il ricorrente aveva evidenziato l’esistenza del suddetto conto che faceva da «contropartita»di una serie di altri conti esistenti anche presso altre banche e di come, pertanto, il ritardo nella produzione fosse da addebitare al suo callido comportamento e non alla disattenzione dell’istituto bancario, rimaneva provata l’infondatezza dell’unico assunto su cui il Giudice di primo grado aveva moti vato la sentenza impugnata. Ed invero, come correttamente sostiene il contribuente, i giudici di secondo grado nulla hanno argomentato con riferimento agli altri conti correnti che erano stati oggetto di accertamento e alle deduzioni svolte da entrambe le parti con riferimento a detti conti, essendo state accertate ulteriori movimentazioni per un totale di euro 174.250,00, e ciò tenuto anche conto che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso affermando che: «Dall'esame degli atti si evince come effettivamente l’Ufficio non sia stato in grado di verificare tutta la movimentazione bancaria, ma questo non perché il ricorrente non abbia provveduto all'invio, ma in quanto un istituto bancario, al quale l’Ufficio ha effettuato la richiesta, non ha provveduto ad inviare gli estratti conto del ricorrente che, in effetti , in seguito, anche se ormai fuori dai termini, sono stati inviati. Da questo, far ritenere che i movimenti non segnalati possano essere considerati quale reddito da recuperare, appare essere una consecutio non corretta, oltretutto in presenza di una contabilità correttamente tenuta e non contestata. Tutte le operazioni appaiono quindi ampiamente giustificate, e di conseguenza il ricorso può essere accolto, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che si valutano in euro 3.361.00, da versarsi in favore del ricorrente» (cfr. 13 e 14 del ricorso per cassazione). Nello specifico, l'Ufficio aveva accertato ulteriori movimentazioni su [OSCURATO:SOCIETA]. c / c n . 100206383, ( ex B ipop c/c n. 5104 - 59), per l'importo euro 77.550 ,00; su I ntesa S an P aolo s.p.a. c / c n . 1000 - 800002, per l' importo euro 70.234 ,00 ; su Credito C ooperativo di Brescia c / c n . 30000308212 , per importo euro 35.000 ,00 e il contribuente aveva specificamente dedotto sulle stesse , allegando anche documentazione, sia nella memoria depositata in primo grado del 17 settembre 2013, che nella memoria depositata dinanzi la Commissione tributaria regionale del 7 settembre 2015, affermando che «a prelievi per € 61.229.00 corrispondono versamenti per € 773,029,00 tenuto conto che il contribuente immetteva nell'anno di che trattasi nell'azienda, liquidità per circa € 60.000,00 derivante da anticipazioni personali con debiti di firma bancari chirografi successivamente trasformati, ad obtorto collo, dalla [OSCURATO:PERSONA] in mutuo ipotecario garantito dalla propria abitazione personale. L'accertamento dell'Agenzia delle Entrate è stato "ridotto da € 374.667 ad € 174.258 operando apoditticamente la somma tra i prelievi ed i versamenti presuntivamente non giustificati».(cfr. pagine 25 e 26 del ricorso per cassazione). 2.5Questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ha affermato che la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici e chesia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d'impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito. Pertanto, il contribuente può fornire prova contraria, che deve essere valutata dal giudice in rapporto agli elementi risultanti dai conti correnti, per verificare, attraverso iriscontri possibili (date, importi, tipo di attività, soggetti coinvolti), se ed eventualmente a quali operazioni la documentazione fornita dal contribuente si riferisca, così da escludere dal calcolo dell'imponibile soltanto quanto risultante dai singoli movimenti bancari.(Cass., 13 maggio 2015, n. 9721; Cass., 29 luglio 2011,n. 16650). 2.6 Lamotivazione censurata si appalesa, dunque , viziata laddove la Commissione tributaria regionale, pur a fronte delle allegazioni e della documentazione versata in atti dal contribuente al fine di fornire la dimostrazione dei rapporti sottostanti estranei all'esercizio della professione, ne ha omesso integralmente l'esame non esplicitando neppure le ragioni per le quali l'ha ritenuta inidonea allo scopo. 3. Ne consegue l 'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; lacassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, ed il rinvio al Giudice di merito, affinché provveda al riesame della vicenda processuale fornendo congrua motivazione, oltre che al regolamento delle spese dilegittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in