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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16806/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 15 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Civitavecchia ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 618/21 del Tribunale di Marsala in data 06/05/2021, irrevocabile dal 22/05/2021; Ritenuto che la revoca è stata disposta perché il condannato ha riportato altra condanna in data 22/12/2023, irrevocabile dal 23/01/2024, per un delitto commesso in data 15/08/2021, e quindi per la ricorrenza di un'ipotesi di cui h44, C^L all'art. 168, corri 1 n. 1, cod. pen.; che il ricorso lamenta l'omessa valutazione delle condizioni per l'applicazione dell'art. 81 cod. pen. e per il riconoscimento di un unico disegno criminoso che avvince i fatti oggetto delle due sentenze; cheítuttaviaf l'istanza di riconoscimento del medesimo disegno criminoso non è stata formulata al giudice dell'esecuzione e i presupposti non possono essere valutati in sede di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 15 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Civitavecchia ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 618/21 del Tribunale di Marsala in data 06/05/2021, irrevocabile dal 22/05/2021; Ritenuto che la revoca è stata disposta perché il condannato ha riportato altra condanna in data 22/12/2023, irrevocabile dal 23/01/2024, per un delitto commesso in data 15/08/2021, e quindi per la ricorrenza di un'ipotesi di cui h44, C^L all'art. 168, corri 1 n. 1, cod. pen.; che il ricorso lamenta l'omessa valutazione delle condizioni per l'applicazione dell'art. 81 cod. pen. e per il riconoscimento di un unico disegno criminoso che avvince i fatti oggetto delle due sentenze; cheítuttaviaf l'istanza di riconoscimento del medesimo disegno criminoso non è stata formulata al giudice dell'esecuzione e i presupposti non possono essere valutati in sede di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il