Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 30236/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/09/2021 del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~te le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla modifica dell'ordinanza emessa dallo stesso Magistrato in data 27/09/17, nella .parte in cui convertiva la detrazione di pena in indennizzo, e in particolare alla sostituzione di quest'ultimo in detrazione di giorni 178 sulla pena in esecuzione.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 35-ter

I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e vizio di motivazione anche come travisamento di fatti processuali.

Rileva in particolare la difesa che: - [OSCURATO:PERSONA] è attualmente in. espiazione della pena comminata dalla Corte di appello di Milano in data 25 febbraio 20215 per gli stessi fatti giudicati dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 26 gennaio 2017, revocata per ne bis in idem con ordinanza del 9/06/21; - l'ordinanza del 27/09/17 che ha disposto il risarcimento ex art. 35- ter ha deliberato, quindi, in ordine ad un periodo di espiazione computato, nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, nella determinazione della pena finale attualmente in espiazione; - il decreto impugnato è viziato da formalismo; - ove si ritenesse correttamente motivato, si dovrebbe dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 35-ter ord. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui non prevede la facoltà della detrazione di pena nei casi in cui troverebbe applicazione la fungibilità prevista dall'art. 657 cod. proc. pen.

La difesa insiste, alla luce di tali doglianze, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Come correttamente affermato nel provvedimento impugnato il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Milano in data 27/09/17 si riferisce alla sentenza emessa in data 24/09/2013 dalla Corte di appello di Milano, irrevocabile il 26/09/2014, che è titolo diverso da quello in esecuzione, afferente alla sentenza della Corte di appello di Milano del 25/02/2020.

Di contro il ricorso fa leva aspecificamente sul principio di fungibilità, che non opera nel caso di risarcimento ex art.35-ter ord. pen., su una revoca di una sentenza esecutiva diversa da quella cui si riferisce il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di conversione di cui si è invocata la modifica (che, invero, si fonda sull'espiazione della pena di anni. 4 e giorni 10 di reclusione ( inflitta con la sentenza della Corte di appello di Milano in data 24 settembre 2013, irrevocabile il 26 settembre 2014), e lamenta un'interpretazione costituzionalmente illegittima di tale disposto normativo, senza dubbio insussistente (a fronte del chiaro tenore della norma che ricollega il risarcimento alla pena ancora da espiare in relazione al medesimo titolo esecutivo), manifestando in tal modo la sua infondatezza.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/09/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~te le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla modifica dell'ordinanza emessa dallo stesso Magistrato in data 27/09/17, nella .parte in cui convertiva la detrazione di pena in indennizzo, e in particolare alla sostituzione di quest'ultimo in detrazione di giorni 178 sulla pena in esecuzione. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e vizio di motivazione anche come travisamento di fatti processuali. Rileva in particolare la difesa che: - [OSCURATO:PERSONA] è attualmente in. espiazione della pena comminata dalla Corte di appello di Milano in data 25 febbraio 20215 per gli stessi fatti giudicati dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 26 gennaio 2017, revocata per ne bis in idem con ordinanza del 9/06/21; - l'ordinanza del 27/09/17 che ha disposto il risarcimento ex art. 35- ter ha deliberato, quindi, in ordine ad un periodo di espiazione computato, nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, nella determinazione della pena finale attualmente in espiazione; - il decreto impugnato è viziato da formalismo; - ove si ritenesse correttamente motivato, si dovrebbe dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 35-ter ord. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui non prevede la facoltà della detrazione di pena nei casi in cui troverebbe applicazione la fungibilità prevista dall'art. 657 cod. proc. pen. La difesa insiste, alla luce di tali doglianze, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Come correttamente affermato nel provvedimento impugnato il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Milano in data 27/09/17 si riferisce alla sentenza emessa in data 24/09/2013 dalla Corte di appello di Milano, irrevocabile il 26/09/2014, che è titolo diverso da quello in esecuzione, afferente alla sentenza della Corte di appello di Milano del 25/02/2020. Di contro il ricorso fa leva aspecificamente sul principio di fungibilità, che non opera nel caso di risarcimento ex art.35-ter ord. pen., su una revoca di una sentenza esecutiva diversa da quella cui si riferisce il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di conversione di cui si è invocata la modifica (che, invero, si fonda sull'espiazione della pena di anni. 4 e giorni 10 di reclusione ( inflitta con la sentenza della Corte di appello di Milano in data 24 settembre 2013, irrevocabile il 26 settembre 2014), e lamenta un'interpretazione costituzionalmente illegittima di tale disposto normativo, senza dubbio insussistente (a fronte del chiaro tenore della norma che ricollega il risarcimento alla pena ancora da espiare in relazione al medesimo titolo esecutivo), manifestando in tal modo la sua infondatezza. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Rom
Decreto Cassazione n. 30236/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris