CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 16102/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
emessa dalla Corte di appello di Napoliparti civili (non ricorrenti):[OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente alpagamento delle ulteriori spese processuali (come da nota depositata);udite le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA],Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dirigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriorispese processuali (come da nota depositata);sentite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza del 04/07/2025 la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del 24/05/2023 con la quale il Tribunale di Avellino,dichiarati prescritti i reati commessi in data anteriore al 08/12/2005, avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 7.000di multa (oltre alle pene accessorie di legge) per i reati (commessi dopo lasuddetta data) di cui agli artt. 81 cpv, 644, comma 1 e 5, nn. 3) e 4) cod. pen.,ordinando la confisca di una somma pari ad euro 163.725 e condannandoloaltresì al risarcimento del danno in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] eI fatti come ricostruiti dalle conformi sentenze di merito possono essere cosìriassunti: tra il novembre del 2004 e il settembre 2007 l'imputato, qualeamministratore della [OSCURATO:PERSONA] srl e della [OSCURATO:PERSONA] srl, profittando dello stato dibisogno di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] (poi fallita),aveva concesso a quest'ultimo in plurime occasioni prestiti, in contanti o conassegni di suoi clienti, per complessivi € 299.533 facendosi promettere e dare,quale corrispettivo, interessi con un tasso oscillante tra il 10 e il 20% mensile,ricevendo così dalla persona offesa l'importo complessivo di 657.700 euro.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.Il ricorso è affidato a dodici motivi – va precisato che il difensore hadepositato un primo ricorso il 25/09/2025 articolato in undici motivi, e poi, unsecondo ricorso depositato il 30/09/2025 identico al precedente salvo l'aggiuntadi un dodicesimo motivo –.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 548 cod. proc. pen.e vizio di motivazione. Il difensore lamenta che, non trovando applicazione ledisposizioni sul processo in assenza introdotte dalla legge n. 67 del 2014, nelprocesso di primo grado lo [OSCURATO:PERSONA] è stato erroneamente considerato assenteanziché contumace, e conseguentemente non ha neppure ricevuto la notificadell'estratto contumaciale della sentenza prescritta dall'art. 548 cod. proc. pen.(nella sua previgente formulazione applicabile ratione temporis). Tale omissioneha leso il diritto dell'imputato di proporre appello personalmente conconseguente nullità della sentenza di appello.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 420-ter e 480cod. proc. pen. Il difensore reitera l'eccezione di nullità conseguente al rigettodell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato dell'udienza deldibattimento di primo grado del 28/09/2012.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 415-bis, 419, 429cod. proc. pen.. Il difensore reitera l'eccezione di nullità – a suo direerroneamente rigettata dai giudici di merito – per omessa notifica dell'avviso difissazione dell'udienza preliminare nonché di tutti gli atti successivi (in quanto lenotificazioni erano avvenute in un domicilio diverso da quello eletto/dichiaratodall'imputato).2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 137, 142 cod.proc. pen. e 50 disp. att. cod. proc. pen. nonché omessa motivazione. La difesaevidenzia che nell'atto di appello aveva eccepito la nullità della sentenza di primogrado in quanto i verbali stenotipici del processo di primo grado non risultavanosottoscritti né dal giudice, né dal cancelliere né dall'ausiliario. La Corte di appelloaveva omesso di valutare tale motivo di doglianza.2.5. Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 406 e 407 cod. proc.pen. in relazione agli artt. 192 e 468 cod. proc. pen. La difesa, comereiteratamente eccepito nei giudizi di merito, ribadisce la inutilizzabilità delladeposizione del consulente contabile del PM (dr. Santoli), ciò in quanto lo stessoera stato chiamato a deporre sui risultati della consulenza tecnica (redatta infase di indagine) che era però a sua volta inutilizzabile in quanto il Pubblicoministero aveva conferito l'incarico al professionista dopo che il termine di duratamassima delle indagini era scaduto. I giudici di merito avevano rigettatol'eccezione sulla base di una motivazione errata in diritto.2.6. Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e viziodi motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello.2.7. Con il settimo motivo si deducono cumulativamente inosservanza ederronea applicazione dell'art. 644 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietàe illogicità della motivazione (anche sotto il profilo del travisamento dellerisultanze istruttorie) in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputatoper il reato di usura. Secondo il difensore, la motivazione con la quale i giudici dimerito hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa è illogica econtraddittoria in quanto contrasta con le risultanze istruttorie dalle qualiemerge: a) che sia la Guardia di Finanza sia il consulente del PM sia quello delladifesa dell'imputato (dr.ssa Ferrari) affermano che c'era una commistione econfusione di rapporti tra lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (e le rispettive società), tale chenon era possibile distinguere i rapporti commerciali (forniture) dai rapportifinanziari (prestiti); tutti hanno inoltre confermato che in alcuni casi il Venutaaveva imputato i pagamenti sia alle fatture per forniture sia al pagamento diinteressi sui prestiti; b) che anche la ragioniera dello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],aveva confermato la versione del ricorrente, vale a dire che i titoli di creditorinnovati al [OSCURATO:PERSONA] avevano ad oggetto il pagamento delle fatture; c) che non siera adeguatamente tenuto conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva sporto denunciaper usura solo per evitare l'esecuzione del decreto ingiuntivo che lo [OSCURATO:PERSONA] avevaottenuto a causa dei suoi inadempimenti contrattuali; d) che la persona offesaaveva reso nel corso del procedimento dichiarazioni contraddittorie come sipoteva evincere dal confronto tra la deposizione testimoniale e il contenutodell'esposto presentato nel 2007, l'integrazione di quest'ultimo, le sommarieinformazioni rese alla PG in fase di indagini, la denuncia del 2007 (nelle partirichiamate nel ricorso); e) che non vi era neppure corrispondenza – quanto allesomme ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] e da lui asseritamente pagate allo [OSCURATO:PERSONA] – tra lerisultanze delle indagini della Guardia di Finanza e gli accertamenti delconsulente del PM; d) che le dichiarazioni testimoniali del [OSCURATO:PERSONA] risultavanogeneriche e imprecise (quanto all'epoca di inizio del rapporto usurario) e reticenti(quanto ai consistenti rapporti commerciali in nero avuti con lo [OSCURATO:PERSONA], in parteammessi ma non quantificati). Tutti elementi che, a detta del ricorrente, nonerano stati valutati dal Tribunale nel vagliare l'attendibilità del denunciante e iriscontri alle sue dichiarazioni.2.8. Con l'ottavo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla quantificazione della pena, applicata in misura superiore alminimo edittale senza adeguata motivazione.2.9. Con il nono motivo si deduce violazione degli artt. 132, 133 e 644,comma 2, n. 3 cod. pen. e omessa motivazione in relazione alla ritenutaaggravante dello stato di bisogno ed alla mancata concessione delle attenuantigeneriche. Il difensore rileva che l'aggravante è stata ritenuta sussistente inforza di un mero automatismo e senza effettuare alcun accertamento in concretoin ordine all'esistenza di uno stato di necessità della società del [OSCURATO:PERSONA] (la qualeal contrario, secondo il consulente della difesa, aveva un volume di affaricrescente, era patrimonializzata e vantava numerosi crediti). La Corte avrebbeinoltre negato le attenuanti generiche senza adeguata motivazione o addiritturavalorizzando in negativo il solo diritto dell'imputato di restare contumace.2.10. Il decimo motivo denuncia violazione degli artt. 132, 133 e 644,comma 2, n. 5 cod. pen. e omessa motivazione in relazione alla ritenutaaggravante prevista da tale ultima disposizione. A detta del difensore la Corte diappello avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante senza che vi fosse la prova chei rapporti usurari fossero collegati alla attività imprenditoriale del Ventura e/oche questo fosse un imprenditore.2.11. Con l'undicesimo motivo si deduce violazione dell'art. 644, comma 3cod. pen. e omessa motivazione in relazione alla confisca del profitto del reato.2.12. Con il dodicesimo motivo – contenuto come detto nel secondo ricorsodepositato nei termini – si deduce violazione degli artt. 157 e 644-ter cod. proc.pen. Il difensore rileva che dal dibattimento era emerso “che l'ultima presuntarichiesta di usura sarebbe avvenuta il 30 settembre 2006”, con la conseguenzache il termine massimo di prescrizione del reato (anche tenendo conto delleaggravanti) era maturato nel gennaio del 2025 (anteriormente alla sentenza diappello); né si poteva tenere conto, a detta del ricorrente, dalle sospensioni deitermini di prescrizione dichiarate nel corso del processo in quanto i rinvii che leavevano originate erano stati disposti per assenza dei testi. La Corte territorialeaveva dunque errato nel non dichiarare l'estinzione del reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.1.1. Quanto al fatto che l'imputato, nel giudizio di primo grado, sarebbestato illegittimamente ritenuto assente anziché contumace è sufficienteevidenziare che, come più volte ribadito da questa Corte, l'erronea declaratoriadell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile larelativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014,n. 67 (introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118) non dà luogo a nullità, inquanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibileda alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 33575 del 16/06/2021, Atija, Rv. 282106 – 01).1.2. Quanto invece all'omessa notifica dell'estratto contumaciale dellasentenza di primo grado, occorre rilevare che la stessa comporta una nullità aregime intermedio che, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizionedell'appello da parte del difensore dell'imputato, atteso che, in tal caso, alla lucedella sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, non decorrono neiconfronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione, conconseguente nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del decretodi citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (Sez.2, n. 5888 del 11/02/2022, Vacchiano, Rv. 282526 – 01). La notifica dell'estrattocontumaciale è quindi posta a garanzia del diritto all'impugnazione che ha naturaunitaria e fa capo esclusivamente all'interessato, anche se al difensore è219467 – 01). Da ciò consegue che se l'imputato, nonostante l'omessa notificadell'estratto, propone l'impugnazione la stessa è sanata, ai sensi dell'art. 183comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'interessato si è comunque avvalsodella facoltà cui l'adempimento era preordinato (si vedano in tal senso insituazioni analoghe Sez. 5, n. 25007 cit. secondo la quale l'omissione dell'avvisodi deposito della sentenza di secondo grado è sanata se l'imputato propongapersonalmente ricorso per cassazione o se a tanto provveda altro difensore nelfrattempo nominato; Sez. 7, Ord. n. 30042 del 06/06/2023, Simon, Rv. 285097– 01; Sez. 5, n. 40413 del 13/06/2019, Palla, Rv. 277121 – 01). Nel caso inesame, come già rilevato dalla Corte territoriale, è circostanza pacifica eincontestata che l'appello è stato proposto dal difensore di fiducia dello [OSCURATO:PERSONA] inforza di apposita procura speciale ad impugnare che gli era stata conferitadall'imputato dopo la sentenza di primo grado. Da ciò si desume: a) che l'appellodeve ritenersi direttamente imputabile allo [OSCURATO:PERSONA] avendo il difensore agito comesuo rappresentante in forza della procura speciale, sicché è come se l'imputatoavesse proposto il gravame personalmente; b) che in ogni caso deve presumersiche l'appellante fosse comunque a conoscenza della sentenza di primo gradoavverso la quale ha chiesto di proporre impugnazione. Corretta e condivisibile èdunque la motivazione della sentenza di appello – con la quale il ricorrente difatto non si confronta – laddove i Giudici del gravame affermano che la nullitàderivante dall'omessa notifica dell'estratto contumaciale non sussisteva o eracomunque sanata per effetto dell'impugnazione che, di fatto, l'imputato avevaproposto personalmente a mezzo del procuratore speciale a tal fine nominato.2. Il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta il rigetto della richiestadi rinvio per impedimento dell'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] èmanifestamente infondato.2.1. I Giudici di primo e secondo grado hanno infatti correttamente fattoapplicazione di un principio di diritto (più volte ribadito da questa Corte) secondoil quale in tema di legittimo impedimento, la scelta dell'imputato di rimanereestraneo al processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determinache in caso di rinvio dell'udienza egli non possa far valere un impedimento acomparire per la prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontàesplicita di voler partecipare al processo (Sez. 2, n. 2559 del 19/12/2014, dep.2015, D'Angelo, Rv. 262282 – 01). Il difensore del ricorrente non si confrontacon tale corretta motivazione, limitandosi a rilevare che nell'istanza di rinviopresentata dal difensore doveva ritenersi implicita la manifestazione di volontàdell'imputato di mutare la sua condizione di contumace; affermazione questa noncorretta e non condivisibile, in quanto, come detto, è necessario che l'interessatomanifesti espressamente e chiaramente la volontà di presenziare, la quale nonpuò ritenersi implicita nella mera segnalazione dell'impedimento e nellaconseguente richiesta di rinvio proveniente dal difensore.2.2. Il motivo è peraltro del tutto generico in quanto il difensore non ha inalcun modo indicato quali attività processuali sono state effettivamente svoltenell'udienza che si assume affetta da nullità. Inoltre, anche ipotizzando chenell'udienza in questione sia stata svolta attività istruttoria, era comunque oneredel ricorrente chiarire quale è stata l'incidenza delle attività invalidamente svoltesull'esito del processo. Ed invero, questa Corte ha più volte affermato che èinammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepiscel'inutilizzabilità (o la nullità) di un elemento probatorio senza dedurne ladecisività, in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione delprovvedimento impugnato (ex plurimis Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo,Rv. 287024 – 02).3. Il terzo motivo col quale si deduce la nullità della sentenza per effettodella nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminarie/o di fissazione dell'udienza preliminare (in quanto asseritamente notificati inluoghi diversi dal domicilio dichiarato dall'imputato) è infondato.Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Cortepuò accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro) – risulta quanto segue: all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi alTribunale, il difensore ha eccepito che l'avviso di conclusione delle indaginipreliminari e tutti gli atti successivi erano stati notificati all'imputato presso lasede della [OSCURATO:PERSONA] srl (via [OSCURATO:SOCIETA]) nonostante risultasse che lo [OSCURATO:PERSONA] avevadichiarato domicilio presso la sua abitazione in via [OSCURATO:PERSONA] 28 (come emergevadal verbale di spontanee dichiarazioni reso al PM il 10/03/2007 prodotto in quellaudienza); il difensore ha quindi eccepito, in quella sede, la nullità della richiestarinvio a giudizio, del decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti conseguenti;alla medesima udienza il PM ha tuttavia replicato che, dopo la notificazionedell'avviso di conclusione delle indagini la difesa dell'imputato aveva depositatouna memoria e l'imputato era stato poi sottoposto ad interrogatorio il26/03/2009, nel corso del quale aveva eletto domicilio presso la sede dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] srl (dove poi erano state fatte tutte le notifiche successive inclusequelle relative all'udienza preliminare); il Tribunale, preso atto di ciò, ha quindirigettato l'eccezione della difesa rilevando che le notificazioni relative all'udienzapreliminare erano regolarmente avvenute nel domicilio eletto in sede diinterrogatorio e che anche la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc.pen. era rituale in quanto, trattandosi della prima notificazione all'imputato, lastessa poteva essere eseguita presso uno dei luoghi indicati nell'art. 157 cod.proc. pen..3.1. Ciò premesso, va in primo luogo evidenziato che tanto la notificazionedell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare quanto le notificazioni successivesono state ritualmente effettuate presso il domicilio che l'imputato aveva elettopresso la sua società (circostanza peraltro non contestata). Il problema dellaritualità della notificazione si potrebbe dunque porre, secondo la stessaprospettazione del difensore del ricorrente, unicamente per quanto riguardal'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. per il quale però vale la considerazionedella avvenuta effettuazione con le forme della prima notificazione ex art. 157cod. proc. pen.. Inoltre, occorre ancora rilevare quanto segue:- in primo luogo va evidenziato che la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. è comunque avvenuta nel luogo di lavoro dell'imputato e amani di un suo dipendente addetto alla ricezione; trattasi dunque di luogo e dipersona ricevente che erano comunque idonei a garantire la conoscenza dell'atto(tanto è vero che in quel luogo lo stesso imputato ha successivamente elettodomicilio); non si è quindi in presenza né di una omessa notificazione dell'avvisoné di una nullità della notificazione assoluta e insanabile, bensì di una nullitàrelativa concernente un atto delle indagini preliminari, che, ai sensi dell'art. 181comma 2 cod. proc. pen. andava eccepita in udienza preliminare primadell'apertura della discussione o in mancanza di questa nel termine di cui all'art.491 comma 1 c.p.p. (si vedano in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 50389 del27/09/2019, Khaleque, Rv. 277808 – 01, secondo la quale la notifica del decretodi citazione a giudizio in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall'imputatointegra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, unanullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopol'accertamento della costituzione delle parti; Sez. 3, n. 43859 del 14/10/2009,Petrolo, Rv. 245267 – 01);- in secondo luogo, quand'anche si volesse ritenere l'avviso ex art. 415-bisomesso e non anche semplicemente notificato in maniera invalida, occorreconsiderare che, come più volte ribadito da questa Corte, la nullità del decreto dicitazione a giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusionedelle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, apena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., subitodopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti(Sez. 2, n. 35420 del 11/06/2010, Sica, Rv. 248302 – 01; Sez. 5, n. 44825 del14/05/2014, Restucci, Rv. 262104 – 01).Nel caso in esame, l'eccezione di nullità risulta essere stata sollevata daldifensore solo all'udienza dibattimentale del 13/01/2021 allorquando erano giàstate celebrate decine di udienze innanzi a diversi collegi giudicanti e vi eranostate numerose rinnovazioni dell'istruttoria dibattimentale. L'eccezione è dunquecertamente tardiva perché non eccepita né in udienza preliminare né subito dopola costituzione delle parti in dibattimento nel termine di cui all'art, 491 comma 1cod. proc. pen.3.2. A ciò si aggiunga che, come affermato dal PM d'udienza (e noncontestato dal difensore), dopo la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod.proc. pen. l'interessato ha depositato memoria ed è stato interrogato dal PM,sicché lo stesso si è comunque avvalso delle facoltà cui l'atto (asseritamentenullo) era preordinato. L'eventuale nullità dovrebbe dunque ritenersi anchesanata ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.4. Il quarto motivo, con il quale si denuncia la nullità del procedimento edella sentenza per mancata sottoscrizione dei verbali stenotipici delle udienzedibattimentali, è manifestamente infondato per le condivisibili ragioni già indicatedalla Corte di appello (pag. 7 della sentenza), la quale ha correttamenteapplicato il pacifico e condivisibile principio di diritto costantemente ribadito daquesta Corte, secondo il quale in tema di documentazione degli atti, le carenzeod omissioni nella trascrizione o sottoscrizione dei verbali stenotipici delleudienze dibattimentali non danno luogo ad alcuna nullità, atteso che l'art. 142cod. proc. pen. prevede come causa di nullità della documentazione delle attivitàprocessuali soltanto la mancata sottoscrizione del verbale riassuntivo d'udienzada parte dell'ausiliario del giudice che lo ha redatto, mentre la trascrizionestenotipica delle udienze o il testo delle relative registrazioni costituisconodocumenti che devono essere uniti agli atti del processo insieme ai nastri e,come tali, è sempre possibile procedere a una loro rilettura o trascrizione (tra letante Sez. 1, n. 857 del 15/05/2019, dep. 2020, Gentile, Rv. 278084 – 01).5. Anche il quinto motivo, avente ad oggetto l'inutilizzabilità delledichiarazioni rese dal consulente del PM (dr. Santoli) è inammissibile, aspecificoe comunque manifestamente infondato.5.1. In primo luogo, va evidenziato che la Corte di appello (pag. 7-8 dellasentenza) ha rigettato il motivo di appello relativo alla inutilizzabilità delladeposizione del consulente sulla base di due ratio decidendi (già adottate daiGiudici di primo grado), vale a dire: 1) il fatto che la formale iscrizione delloIuliano (con i relativi dati identificativi) poteva dirsi avvenuta solo in data07/01/2008 (e non il 23/10/2007 come assumeva la difesa), sicché l'incarico alconsulente tecnico e la redazione della consulenza erano intervenuti prima dellascadenza del termine di durata delle indagini (termine peraltro ritualmenteprorogato); 2) il fatto che l'inutilizzabilità degli atti d'indagine per decorso deltermini di durata delle stesse non era stata ritualmente e tempestivamenteeccepita dalla difesa in udienza preliminare, sicché, non essendo statal'inutilizzabilità della consulenza ritualmente dichiarata in quella sede, nonsussistevano ostacoli all'escussione dibattimentale del consulente del PM.Il ricorso, a ben vedere, si confronta (peraltro in maniera generica eassertiva) solo con la seconda delle ragioni della decisione, senza nulla dedurrein merito alla prima, nonostante la stessa, fosse da sola idonea a giustificare ilrigetto dell'eccezione. Ciò detto, va ribadito che è inammissibile, per difetto dispecificità, il ricorso per cassazione con cui la critica sia limitata ad una soltantodelle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, nel caso in cuiqueste siano autonome ed autosufficienti (ex plurimis Sez. 6, n. 38809 del30/10/2025, Doria, Rv. 288964 – 01).5.2. Ferme restando le considerazioni che precedono, va anche evidenziatoche l'eccezione del ricorrente parte da un presupposto – vale a dire chel'inutilizzabilità della consulenza comporti necessariamente l'inammissibilità delladeposizione dibattimentale del consulente – erroneo e non condivisibile, inquanto fondato sulla indebita sovrapposizione della consulenza tecnica come atto(eventualmente utilizzabile in sede di udienza preliminare ai fini del rinvio agiudizio o acquisibile al dibattimento se avente ad oggetto attività tecnicheirripetibili) e le dichiarazioni del consulente in ordine all'attività espletata assunteal dibattimento nel contraddittorio delle parti. Questa Corte ha infatti più volteribadito che in tema di prove, l'espletamento dell'attività di esame e di studiosvolto dall'ausiliario oltre il termine di durata delle indagini preliminari sulmateriale tempestivamente posto in sequestro ed acquisito, pur impedendol'acquisizione in via diretta al fascicolo del dibattimento dei risultati in tal modoottenuti, non osta alla loro utilizzazione a seguito dell'esame dello stessoausiliario effettuato nel contraddittorio delle parti (Sez. 3, n. 40774 del06/06/2019, Rigano, Rv. 277164 – 02; Sez. 4, n. 18473 del 06/03/2014, Rv.261961 – 01).5.3. Va infine evidenziato che il motivo è inammissibile anche per altraragione. Ed invero si è già detto che, per costante e condivisibile giurisprudenzadi questa Corte nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamentil'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare,a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazionedel predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto glielementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se,nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti agiustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 – 01). Nel caso in esame la deposizione del consulentedel PM era solo una delle molteplici prove a carico dell'imputato, sicché la difesaaveva l'onere di chiarire per quali ragioni la prova ritenuta inutilizzabile ha unavalenza centrale e dirimente, cosicché la sua invalidazione implicanecessariamente la rivisitazione del giudizio di colpevolezza; cosa che non ha inalcun modo fatto.6. Il sesto motivo, col quale la difesa si duole della mancata rinnovazionedell'istruttoria in appello mediante espletamento di una perizia contabilefinalizzata a superare le diverse conclusioni cui erano giunti i consulenti contabilidel PM e della difesa, è inammissibile.La Corte di appello ha infatti congruamente e adeguatamente motivato ilrigetto dell'istanza difensiva rilevando che un'ulteriore perizia non era necessariaai fini della decisione perché i termini della questione controversa e delle diverseconclusioni dei consulenti erano chiari, e le parti avevano avuto l'opportunità difare domande durante l'esame dei consulenti stessi. Si tratta di una motivazioneche non presenta alcun profilo di illogicità e contraddittorietà (peraltro neppurededotto dal ricorrente) e che non è quindi sindacabile in questa sede. Ciò tantopiù che la decisione della Corte risulta conforme all'orientamentogiurisprudenziale secondo il quale, in tema di rinnovazione dell'istruzionedibattimentale, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. lariassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinataalla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e chel'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, mentre, nelcaso previsto dal secondo comma, il giudice è tenuto a disporre l'ammissionedelle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessitermini di cui all'art. 495, cod. proc. pen., con il solo limite costituito dallerichieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue oirrilevanti. (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657 – 01). A ciò siaggiunga che per costante giurisprudenza di questa Corte la mancataeffettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso percassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto laperizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di unmezzo di prova "neutro" (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 – 01;Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Rv. 287734 – 01).7. Il settimo motivo, con il quale si censura il giudizio di attendibilità delledichiarazioni della vittima operato dai Giudici di merito, è inammissibile sottomolteplici profili.7.1. In primo luogo, il motivo difetta completamente di specificità in quantorivolge le sue critiche unicamente alla sentenza di primo grado senzaminimamente confrontarsi con la sentenza di appello (quasi neppure citata). Inparticolare manca qualunque confronto critico con la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], la quale (pag. 3), dopo aver riportato, richiamato e condiviso tutti glielementi (indicati dal Tribunale) che conferivano credibilità al racconto dellapersona offesa, ha poi esaminato (pag. 10-11) tutte le questioni postedall'appellante in ordine alla attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimentoalla presunta indistinguibilità dei rapporti commerciali e finanziari (richiamandosul punto proprio le dichiarazioni e le conclusioni del CT del PM Santoli e degliufficiali della Guardia di Finanza citati dal ricorrente). Il motivo è dunque nonspecifico, in quanto, da un lato, meramente riproduttivo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla basedi una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorieacquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, noncontenente specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e didiritto a base della sentenza impugnata.7.2. Le censure di cui al settimo motivo poi sono inammissibili perchécostituite da mere doglianze in punto di fatto.Giova ribadire che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllosulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito,cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circacontrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti(Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 – 01). Nel caso inesame, entrambi i Giudici di merito hanno ampiamente vagliato l'attendibilitàdella persona offesa reputandola pienamente credibile. Va poi soprattuttoevidenziato che sia il Tribunale che la Corte territoriale (pag. 2-3 e 9-11) hannoritenuto che ogni eventuale dubbio in ordine all'attendibilità del dichiarantepotesse essere superato in forza dei molteplici riscontri estrinseci alle suedichiarazioni (dettagliatamente indicati a pag. 3 della sentenza), tra i quali: a) ledeposizioni di altro imprenditore ([OSCURATO:PERSONA]) che aveva riferito di essere statovittima di usura da parte dello [OSCURATO:PERSONA] secondo modalità e tecnicheperfettamente sovrapponibili a quelle descritte dal [OSCURATO:PERSONA] e in epoca coeva aifatti per cui si procede; b) le deposizioni dei collaboratori dello [OSCURATO:PERSONA] (Lepore eGrippo) i quali hanno confermato la prassi della consegna degli assegni di clientidello [OSCURATO:PERSONA] a copertura dei precedenti assegni scoperti del [OSCURATO:PERSONA] (consegnache secondo la vittima era la modalità con la quale gli venivano erogati i prestitiusurari); c) le risultanze della consulenza tecnica del PM dalla quale emergevache il consistente flusso di denaro proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] verso lo Iulianotrovava giustificazione solo in minima parte nelle fatture per forniture emesse dalsecondo nei confronti del primo (peraltro la Corte ha rimarcato che anche ilconsulente della difesa è giunto a conclusioni analoghe seppur quantificando inmisura inferiore le somme che la persona offesa avrebbe versato a fronte deiprestiti ricevuti). I Giudici di merito si sono poi ampiamente soffermati sullaversione alternativa fornita dall'imputato, rilevando non solo che la stessa fosseintrinsecamente non credibile in quanto si sostanziava in una prassiantieconomica e illogica, ma che tale versione non fruiva di alcun riscontrooggettivo (se non in documenti provenienti dallo stesso imputato, peraltro prividi data certa).Siamo dunque in presenza di una motivazione che è conforme ai principi didiritto in tema di valutazione della prova testimoniale e delle dichiarazioni dellapersona offesa enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 41461 del19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214–01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv.275312 – 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 – 01).E' peraltro, pacifico che il fatto che una vittima di usura si risolva a sporgeredenuncia solo quando l’autore del fatto cerca di riscuotere coattivamente ilcredito accumulato, di per sé, non è elemento idoneo a screditare il denunciante,ma impone unicamente un più rigoroso vaglio critico delle sue dichiarazioni;vaglio critico che nel caso in esame, come detto, è stato fatto anche acquisendoplurimi riscontri estrinseci.E' poi appena il caso di evidenziare che non è possibile censurare lamotivazione della sentenza di merito, come di fatto pretenderebbe di fare ildifensore, sulla base del contenuto di atti di indagine (esposti, denunce,sommarie informazioni rese alla PG), i quali, non solo non sono stati allegati alricorso in ossequio al principio di autosufficienza dello stesso, ma che non èneppure dato sapere se siano mai entrati nel patrimonio conoscitivo dei giudici dimerito (nulla essendo stato allegato al riguardo dal ricorrente).In conclusione, si può quindi affermare che il motivo non rientra tra quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. in sede di legittimità, in quanto, a frontedella motivazione di cui si è detto, il ricorrente, lungi dal prospettare elementi dicontraddittorietà o illogicità della stessa o denunciare violazioni di specifichenorme di legge processuale o sostanziale, si limita a richiedere a questa Corteuna nuova e diversa valutazione delle risultanze probatorie, che, per quantodetto, non è consentita in questa sede.8. L'ottavo motivo avente ad oggetto il difetto di motivazione in ordine allaquantificazione della pena è manifestamente infondato.La Corte di appello ha ritenuto congrua – e insuscettibile di ulteriori riduzioni– la pena base che il Tribunale aveva già quantificato, contrariamente a quantodedotto dal ricorrente, in misura prossima ai minimi edittali. Ed in effetti, ilGiudice di primo grado ha quantificato in anni 2 di reclusione ed euro 5.000 dimulta la pena base (e dunque in misura pari al minimo previsto dall'art. 644comma 1 cod. pen.), e ha poi indicato in anni 1 ed euro 2.000 l'aumento per ledue ritenute aggravanti ad effetto speciale, così quantificando anche in questocaso la pena per la fattispecie pluriaggravata in misura prossima al minimoprevisto dall'art. 644 comma 5 cod. proc. pen. (che, essendo l'aumentocompreso tra un terzo e la metà, è pari ad anni 2, mesi 8 ed euro 6.666). Non viè quindi stato alcun discostamento dai minimi edittali sul quale la Corte dovevamotivare in modo specifico. Al riguardo è appena il caso di ribadire il costanteinsegnamento di questa Corte secondo il quale la graduazione della pena, anchein relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravantied attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, perassolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia contodell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "penacongrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo allagravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria unaspecifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando lapena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n.36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01); superamento della mediaedittale che nel caso in esame non vi è certamente stato.9. Il nono motivo di ricorso, avente ad oggetto la ritenuta aggravante di cuiall'art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen. e il diniego delle attenuanti generiche, è nelcomplesso infondato.9.1. Va rilevato che l'accertamento dello stato di bisogno della vittima èquestione di fatto che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito edè insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione noncontraddittoria né manifestamente illogica. Nel caso in esame la Corte di appelloha ritenuto lo stato di bisogno del [OSCURATO:PERSONA] valorizzando, da un lato la grave crisidi liquidità in cui versava e la stringente ed urgente necessità che aveva disalvare le sue imprese dal fallimento (peraltro poi non evitato), e, dall'altro,l'entità degli interessi usurari accettati (10/20% mese) che lasciavaragionevolmente presumere una condizione di bisogno. Si tratta di motivazionenon manifestamente illogica né contraddittoria, peraltro conforme ai principi didiritto più volte ribaditi da questa Corte, la quale ha avuto modo di affermareche in tema di usura, l'aggravante dello "stato di bisogno" è configurabile nelcaso in cui sussista una particolare condizione psicologica, determinata da unimpellente assillo di natura economica, in presenza della quale il soggettopassivo subisca una limitazione della libertà di autodeterminazione che lo inducea ricorrere al credito e ad accettare condizioni usurarie (Sez. 2, n. 1255 del04/10/2022, dep. 2023, Perciballi, Rv. 284286 – 01); si è quindi precisato che lostato di bisogno della parte lesa del delitto di usura può essere provato anchecon la sola misura degli interessi, nel caso in cui siano di entità tale da farragionevolmente presumere che solo un soggetto in tale stato possa contrarre ilprestito a condizioni tanto inique e onerose. (Sez. 2, n. 51670 del 23/11/2023,Spada, Rv. 285670 – 01).9.2. Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche il motivo èinvece del tutto generico. La Corte territoriale si è infatti correttamenteconformata al principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis (legge 24 luglio2008, n. 125) per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente,non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01). Nel caso in esame lamotivazione della sentenza impugnata è sufficiente e congrua, avendo i giudicievidenziato, da un lato, che mancavano elementi positivi che giustificassero laconcessione delle attenuanti, e, dall'altro, che doveva essere valorizzata (comeulteriore elemento ostativo) la gravità dei fatti accertati, a fronte della qualeanche la condotta processuale dell'imputato (peraltro rimasto contumace) eraininfluente. Il difensore non si confronta con i sopra esposti argomenti, e, a benvedere, non ha neppure indicato quali erano gli elementi positivi (asseritamentenon valutati) in forza dei quali l'imputato sarebbe stato meritevole del beneficiodi legge invocato.10. Il decimo motivo, con il quale si censura il riconoscimentodell'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, n. 4 cod. pen., è inammissibile permanifesta infondatezza. Ed invero, a differenza di quanto assume il ricorrente,per costante giurisprudenza di questa Corte in tema di usura, la circostanzaaggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile peril solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività professionali oimprenditoriali protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietrola promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con lesuddette attività (Sez. 2, n. 31803 del 04/07/2018, Cannatà, Rv. 273242 – 01;Sez. 2, n. 25328 del 22/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250759 – 01). E' poi evidenteche il motivo di ricorso non si confronta minimamente con le motivazioni dimerito dalle quali emerge pacificamente che il [OSCURATO:PERSONA] (come dichiarato da lui eda molti testi escussi) agiva quale legale rappresentante delle sue societàcommerciali ed i prestiti usurari contratti erano destinati a consentire ilfunzionamento delle stesse.11. L'undicesimo motivo di ricorso, avente ad oggetto la confisca del profittodel reato di usura, è del tutto generico e non si confronta col contenuto dellasentenza impugnata. La Corte di appello (pag. 12) ha infatti quantificatol'ammontare degli interessi usurari pagati (dunque suscettibili di confisca ai sensidell'art. 644, comma 6, cod. pen.) richiamando le conclusioni della consulenzaPM – peraltro neppure oggetto di specifici rilievi critici da parte della difesa – edevidenziando come gli interessi corrisposti erano stati ivi quantificati in unimporto (euro 220.000) addirittura superiore alla somma per la quale era statadisposta la confisca. Del resto, già il motivo di appello era del tutto generico inquanto si criticavano le conclusioni del consulente del PM con argomenti vaghi econtraddittori, sovrapponendo e confondendo la questione del superamento deltasso soglia con quella della quantificazione degli interessi indebitamente pagatiin forza del patto usurario. Al riguardo, è poi appena il caso di evidenziare che aisensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. (come modificato dall'art. 4 della legge108 del 1996) “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sonodovuti interessi", sicché è l'intero ammontare degli interessi versati dalla vittimaad essere indebito e dunque suscettibile di confisca come profitto del reato e nonanche la sola quota degli interessi che superano il tasso soglia (cfr Sez. 6, n.12443 del 11/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287712 – 01, secondo la quale il profittoconfiscabile in caso di usura si calcola detraendo dalla somma complessivamenteversata dalla vittima l'importo ricevuto in prestito).12. Il dodicesimo motivo, avente ad oggetto la prescrizione del reato in dataantecedente alla sentenza di appello, è inammissibile.12.1. In primo luogo, va rilevato che la questione della prescrizione delreato – pur essendo ivi deducibile in quanto si assume che il termineprescrizionale era maturato nel gennaio del 2025 – non risulta essere mai stataposta in sede di appello (né nei motivi principali, né nei motivi aggiunti eneppure in sede di conclusioni). Il motivo risulta dunque del tutto nuovo e quindiinammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 2 cod. proc. pen..12.2. Ferme restando le considerazioni che precedono, occorre rilevare che,secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, allorché non tutti i motivi diricorso per cassazione siano inammissibili, sono rilevabili di ufficio le questioniinerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cuiall'art. 129, comma primo, cod. proc. pen., a condizione però che tali questioninon comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di meritoincompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 8413 del20/12/2007, dep. 2008, Cassa, Rv. 238467 – 01). Si è altresì precisato che èinammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorsoper cassazione che deduca l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice dimerito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiutarappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce dellastessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 4, n. 13353 del19/03/2025, Casillo, Rv. 287951 – 01). Nel caso in esame il ricorrente prospetta(peraltro in maniera generica e senza indicare le evenienze istruttorie dalla qualel'ha desunta) una data di decorrenza del termine di prescrizione (30/09/2006),diversa da quella contenuta nel capo d'imputazione e ritenuta dai giudici dimerito (luglio/settembre 2007); si tratta dunque di questione che richiedeaccertamenti di fatto non consentiti in questa sede.Il ricorrente afferma poi che la prescrizione è maturata non potendosi tenereconto delle numerose sospensioni dei termini (circa 1.400 giorni) in quanto irinvii non erano imputabili solo ad istanze di rinvio della difesa dell'imputato maanche all'assenza dei testi da escutere. A prescindere dalla totale genericità delmotivo – non avendo la difesa neppure indicato quali sarebbero i singoli rinvii dicui non si dovrebbe tenere conto ai fini della prescrizione –, va rilevato che ladeduzione è errata anche in diritto. Ed invero, questa Corte ha costantementeaffermato che la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione deldifensore all'astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che,nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stataanche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determinal'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinaripoteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone,all'evenienza, l'accompagnamento coattivo (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, DeGregorio, Rv. 280564 - 01).13. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al qualeconsegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.L'imputato deve essere altresì essere condannato al pagamento delle speseprocessuali sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, liquidatecome da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili VenutaGiancarlo e Curatela fallimento [OSCURATO:SOCIETA] che liquida per ciascuna incomplessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente