CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 20664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19383/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto medesimo, rappresentato e difesodagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e A ngelo Guadagnino -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via G. Vitelleschi n. 26 , presso lo studio dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatoe dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la s entenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1008/2020depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/5/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente, dipendente dell’INPS con qualifica di dirigente, convenne in giudizio il datore di lavoro per chiedere l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità di prima sistemazione, di cui all’art. 66 del CCNL 1°.8.2006, con riguardo a i suo i trasferiment i da Matera a Foggia, prima, e da Foggia a Nola, poi. L’INPS – che aveva inizialmente riconosciuto il diritto vantato dal dirigente, salvo poi sospe nderne l’erogazione – resistette alla domanda, eccependo di essersi avveduto solo in un secondo momento che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 avevasoppresso le indennità e i rimborsi previsti dalla legge n. 836 del 1973 e poi adeguati dalla legge n. 417 del 1978. Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, accolse l a domand a del lavoratore , con sentenza che venne appellata dall’INPS. Ma l a Corte d’Appello di Napoli respinse l’impugnazione, ritenendo non applicabile ai dipendenti del parastato, e quindi dell’INPS, i l citato art. 4, comma 44, nonché rilevando che tale disposizione non aveva soppresso l’indennità di prima sistemazione, avendo fatto espressamente salvol’art. 21 della legge n. 836 del 1973. Contro la sentenza d’appello l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico a rticol ato motiv o . Il lavoratore si è difes o con controricorso , depositando anche memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico articolato motivo di ricorso l’INPS denuncia «violazione/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, dell’art. 4, comma 44, d ella legge n. 183/2011, d ell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché d egli artt. 20 e 66 del [OSCURATO:PERSONA] area VI [OSCURATO:DATA_NASCITA] , con riferimento agli artt. 1362 e ss. c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. e, in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU». 1.1. La sentenza impugnata viene criticataper non avere considerato che l’indennità di prima sistemazione non era prevista nei contratti individuali di conferimento degli incarichi dirigenziali, per non avere rilevato l’impossibilità di cumulare quell’indennità con l’incentivo alla mobilità e, infine, per avere ritenuto inapplicabile ai rapporti di lavoro dell’INPS l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011. 2. Il ricorso è infondato. 2.1.Quanto al primo profilo di censura, la corte d’appello ha correttamente evidenziato che l’indennità di prima sistemazione è prevista dall’art. 66 del CCNL di comparto e che il contratto individuale deve intendersi integrato dal contenuto del contratto collettivo. Infatti, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di applicareil CCNL a tutti i propri dipendenti, senza discriminazioni (art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001). Non ha pertanto alcuna rilevanza la mancata menzione dell’indennit à di prima sistemazione nel contratto individuale, il quale non avrebbe comunque potuto validamente disporre un trattamento economico diverso (e deteriore) rispetto a quello previsto dal contratto collettivo (art. 2, comma 3,d.lgs. n. 165 del 2001).2.1.1. Nel ricorso, il rilievo del la mancata menzione dell’indennità nei contratti individuali viene valorizzato anche quale indice della comune valutazione delle parti che «il conferimento dell’incarico dirigenziale ha natura contrattuale e di certo non può essere qualificato come trasferimento d’ufficio insenso stretto». L’argomentoè privo di pregio. Da un lato, il fatto stesso che l’indennità di prima sistemazione venne dapprima erogata, salvo essere poi sospesa sul presupposto che fosse in contrasto con l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011, dimostra, invece , che le parti erano pienamente con sapevoli che si trattava di trasferimenti d’ufficio, soggetti alla disciplina dell’art. 66 del CCNL 1°.8.2006 . Dall’altro lato, la natura del trasferimento non è materia di accordo tra le parti, ma dipende semplicemente dalla circostanza che si tratti di trasferimento su domanda del lavoratore oppure disposto dall’ente «per motivi organizzativi o di servizio » . Il ricorrente non allega che si trattasse di trasferimento a domanda e non censura la chiara affermazione della corte territoriale che, nel caso di specie, «non vi è alcuna domanda di trasferimento ma unicamente una manifestazione d i disponibilità [al trasferimento] che è cosa ben diversa». 2.2. Non sussiste l a pretesa impossibilità di cumulare l’indennità di prima sistemazione con l’incentivo alla mobilità, perché si tratta di due voci distinte, previste da due separate disposizioni del CCNL (art. 66 e art. 74 ) , volte a remunerare due diversi disagi: l’una, la mobilità territoriale con cambio di residenza; l’altra, il mutamento dell’incarico dirigenziale. Del resto, l’art. 74 del CCNLdemanda alla contrattazione integrativa la previsione di speciali incentivi alla mobilità territoriale, ma « fermi restando i trattamenti di trasferimento previsti dal presente CCNL». Pertanto, è da escludere che gli incentivi alla mobilità possano sostituire l’indennità di prima sistemazione di cui all’art. 66. 2.3. Infine , corretta è stata la decisione della corte d’appello anche laddove ha statuito che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 detta una normativa riferita soltanto ai dipendenti statali e non anche agli enti diversi dallo Stato, qual è l’INPS. 2.3.1. Per giungere a tale conclusione non è certo decisiva la circostanza che l’art. 4sia rubricato « Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri». Pur non volendosi negare in assoluto il valore della rubrica nell’interpretazione d e i test i di legge poco chiari (v. Cass. n. 2989/2022), in questo caso è certamente da escludere che il riferimento letterale ai soli «Ministeri» nella rubrica ponga un limite nell’interpretazione dell’intero art. 4 . Infatti, tale articolo di legge, composto originariamente di più di cento commi, co ntiene disposizioni che espressamente si riferiscono ad enti diversi dallo stato, come il comma 66, che impone obiettivi di risparmio di spesa proprio agli enti previdenziali, tra i quali l’INPS. 2.3.2.Rileva, piuttosto, la ben diversa collocazione, nella topografia del vasto art. 4, della disposizione di cui il ricorrente ipotizza la violazione da parte della corte d’appello (comma 44) rispetto alla disposizione che pone una disciplina relativa alle spesedegli enti previdenziali (comma 66). Il comma 44 rientra nel gruppo delle disposizioni («commi da 28 a 51») che, ai sensi del precedente comma 27, «Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze». Viceversa, il comma 66 contiene una disposizione che «Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», come recita il precedente comma 65. Ebbene, i l comma 66 non detta agli e nti previdenziali specifici obblighi di riduzione delle spese di funzionamento, ma indica un obiettivo complessivo di risparmio (« misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014»), chel’ INPS, l’ INPDAP e l ’ INAIL dovevano raggiungere , «nell’ambito della propria autonomia», adottando «misure di razionalizzazione organizzativa». 2.3.3.D unque, il microsistema dell’art. 4 della legge n. 183 del 2011 depone nel senso di una disciplina differenziata delle misure di riduzione di spesa per ciascun M inister o e , per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, viene fissa to un obiettivo di risparmio economico di carattere generale, facendo salva l’autonomia organizzativa degli enti previdenziali per la scelta degli strumenti con cui raggiungere quell’obiettivo. Il che porta ad escludere che valgano, per questi enti, le puntuali prescrizioni dettate nel comma 44 con riferimento alla legge n. 836 del 1973 e alla relativa disciplina del « Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali». 2.3.4. Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere chel’art. 21 della legge n. 836 del 1973 e le altre disposizioni della stessa legge delle quali il legislatore ha disposto l’abrogazione non sono mai stati direttamente applicabili al personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quella statale e detta inapplicabilità non è smentita, ma anzi trova confermanell’art. 26 della stessa legge , con il quale il legislatore dell’epoca aveva stabilito che il trattamento riservato ai dipendenti statali dovesse essere apprezzato, quanto agli altri enti, solo come parametro esterno di commisurazionedelle somme riconosciute ai dipendenti di altri enti per istituti analoghi. 2.3.5. È altresì opportuno evidenziare che con la contrattualizzazione dell’im piego pubblico , ai sensi de ll’art. 69 , comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali dettate per i dipendenti pubblici dalle norme previgenti, ove non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva, che, quanto alle indennità che vengono in rilievo in questa sede, solo per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, dei comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente richiamato la disciplina dettata dalla legge n. 836 del 1973, la quale, quindi, alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2011 continuava a produrre effetti per il solo personale dello Stato, nei suoi diversi comparti. Plurime ragioni inducono, pertanto, a ritenere inapplicabile ai dipendenti dell’INPS la prima parte del comma 44. 2.3.6. Né può essere attribuito valor e interpretativo in senso contrario alla seconda parte del comma 44, ove si legge: « Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico». Infatti, se si afferma che la prima parte della disposizione riguarda solo i dipendenti dello Stato, se ne può dedurre, senza alcun rischio di incoerenza normativa , che anche il successivo ri chiam o alle « analoghe disposizioni contenute neicontratti collettivi nazionali di lavoro » va riferito ai contratti collettivi di quello che era, all’epoca, i l comparto Ministeri. Del pari,con l’esclusione del « personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico»si individua un gruppo più ristretto di persone all’interno della categoria dei dipendenti statali, il che è del tutto irrilevante al fine di concludere che siano invece in clusi lavoratori che sono estraneia quella categoria. 2.3.7.Va infine osservato che l’interpretazione del dato normativo ora esposta è implicitamente condivis a anche da l ricorrente, il quale, infatti, per proporre un’opposta soluzione, invoca senza mezzi termini «la creatività dell’interpretazione dei Giudici». Ma è evidente che riconoscere – sul piano della descrizione del fenomeno – il ruolo attivo che svolge l’interprete nell’estrapolare la norma giuridica dal testo di legge è cosa ben diversa dal legittimare una «creatività» che liberi i giudici dallo scrupolo di rispettare l ’obbligo costituzionale di essere e di sentirsi «soggetti … alla legge » (art. 101, comma 2, Cost.). 3. Una volta stabilito che la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non trova applicazione nei rapporti di lavoro tra l’INPS e i suoi dipendenti,ne consegue l’illegittimità del diniego dell’indennità di prima sistemazione che l’INPS ha motivato proprio con la ritenuta necessità di applicare proprio quella disposizione. 3.1. Non assume pertanto rilevanza la pur corretta considerazione, su cui la corte d’appello ha ulterior mente fondato la propria decisione, che il più volte citato comma 44 non ha soppresso l’indennità di prima sistemazione,ma ne ha soltanto condizionato l’erogazione all’« effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sedepermanente di servizio». 4. Respinto il ricorso, si ravvisano giustificate ragioni per compensare le spese del presente grado , tenuto conto dell’assenza di precedenti di legittimità specifici e della complessità della normativa, che ha determinato nel ricorrente l’erroneaconvinzione di adempiere un obbligo di legge. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorsoprincipale; compensa le spese delgiudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore imp