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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 27110/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5732/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1915/2020 depositata il24/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1915 del 2020 della Corte di appello di Venezia, esponendo che: - Erio, Davide, Simone e [OSCURATO:PERSONA] avevano ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver provveduto a costituire in pegno, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., titoli di loro proprietà per un controvalore pari ad euro 180.000,00, indicato a garanzia delle linee di credito concesse dalla Banca in favore degli ingiunti; - gli istanti Rossi avevano rappresentato che, a fronte del pegno, l'istituto di credito aveva provveduto a rilasciare una garanzia a prima richiesta in favore di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del prezzo della vendita, in favore del fratello [OSCURATO:PERSONA], della propria quota di partecipazione al capitale sociale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - quando [OSCURATO:PERSONA], acquirente della quota di capitale sociale ceduta, si era reso inadempiente al pagamento delle ultime rate del prezzo pattuito, la garanzia rilasciata dalla banca era stata escussa; - la banca aveva quindi agito « in regresso » provved endo a escutere il pegnosui titoli di proprietà di Rossi , e dunque, sulla base di tali circostanze, questi ultimi avevano richiesto l’emessa ingiunzione sia nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA], che con il proprio inadempimento avevadato causa all’incasso della « garanzia fideiussoria » rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] e, perciò, all’escussione del pegno dei convenuti,sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ; - il decreto era divenuto definitivo nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non si era opposto diversamente da quanto fatto dal deducente, il quale aveva così contestato la propria legittimazione passiva, indicata come priva di base documentale, evidenziando di non avere alcun obbligo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quindi, nel caso, dei Rossi; - il Tribunale aveva respinto l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - era documentalmente provato che la prestazione di garanzia da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] era stata richiesta sia da [OSCURATO:PERSONA] sia da [OSCURATO:PERSONA], com’era evincibile dalla raccomandata loro indirizzata dalla Banca, che aveva così richiamato «l’art. 2 del modulo di prestazione di garanzia del 12.5.2004 da Voi sottoscritta», quale fonte dell’obbligo di garanzia gravante suentrambi; - a ciò si aggiung eva che sulla lettera di fideiussione del 12.5.2004, prodotta in fase monitoria,era stata apposta la sottoscrizione “per accettazione e benestare” di Zaccaria e Filippi, senza che, come rilevato dal giudice di primo grado, quella firma potesse avere altro significato se non se quello, appunto, di coobbligarsi nei confronti della banca in caso di «regresso», ovvero in caso di escussione della garanzia bancaria; - inoltre, i limiti legali di prova di un contratto a forma scritta, richiesta ad substantiam o ad probationem , operavano esclusivamente nell’ipotesi in cui quello fosse invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti e obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando dello stesso, stipulato come nel caso non tra le parti processuali ma tra una sola di esse e un terzo, si evoc asse l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo; - in un quadro presuntivo, poi, deponevano in modo convergente: la data della costituzione in pegno , 10.5.2004, da parte de i Rossi , i n stretta relazione con il rilascio della fideiussione da parte di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], precedente di pochi giorni la cessione delle quote intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; la lettera integrativa di pegno del 22.8.2008 in cui era chiaramente indicato che gli “affidamenti garantiti” con il pegno in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] coincidevano con la “fideiussione”prestata da [OSCURATO:PERSONA], come evincibile dall’importo garantito dalla Banca a quella data, ossia 220.000,00 euro poiché le prime tre rate annuali erano state pagate, in uno alla correlata riduzione del pegno, da euro 350.000,00 euroa euro 180.000,00euro; la circostanza che la Banca aveva sempre considerato propri debitori solidali sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] , accomunandoli nella medesima posizionenegoziale e invitandoli al pagamento delle somme di cui era creditrice a séguito dell’escussione della garanzia, senza che maiil deducente Zaccaria, prima del giudizio, avesse contestato il proprio coinvolgimento nella vicenda; resistono con controricorso Elio, Davide, Simone, [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, 2697, 2729, cod. civ., 115, 116, 360, n. 5, cod. proc. civ., 117, t.u.b., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che mancava la necessaria prova scritta del contratto bancario «fideiussorio» il cui esercizio aveva determinato quello dell’istituto di credito sui titoli, atteso che il modulo preliminare di richiesta della garanzia in questione non risultava essere stato acquisito agli atti, mentre il documento della garanzia medesima indicava il rilascio della stessa in relazione alle obbligazioni di [OSCURATO:PERSONA] per assicurare il relativo adempimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’acquisto delle quote sociali, senza che la mera dicitura “per accettazione e benestare”, apposta anche dal deducente in calce alla scrittura, potesse avere altro significato se non quello di approvazione e condivisione del testo, tenuto conto del fatto che il deducente stesso era consulente societario del debitore principale, e senza che la lettera integrativa del pegno, indicato con ampiezza come a garanzia degli affidamenti concessi a «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]», potesse incidere sulla correlazione tra escussione della garanzia in parola e inadempimento del singolo obbligato; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare l’effettiva volontà negoziale, il ruolo dei soggetti coinvolti, e il tenore delle espressioni utilizzate, quanto all’interpretazione della dicitura “per accettazione e benestare” apposta in calce alla garanzia, che non poteva altro che significare la condivisione del testo stesso, da parte del deducente consulente societario del soggetto debitore principale, [OSCURATO:PERSONA]; Consideratoche i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; per opportuna chiarezza deve premettersi, in iure, che l'art. 117, testo unico bancario, è inserito nel Titolo VI, Capo I, «che delimita il campo applicativo delle disposizioni in esso contenute alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle “banche e dagli intermediari finanziari”, sicché, come già si è incidentalmente osservato (“che la fideiussione stipulata a garanzia di crediti bancari non costituisca, di per se stessa, un'operazione o un servizio bancario ossia un'operazione o un servizio reso dalla banca a propri clienti è del tutto evidente”, si legge in Cass., Sez.

I, 9/11/2007, 23391), essa non si applica in relazione alla fideiussione anche quando questa sia rilasciata in favore di una banca» (Cass., 17/03/2023, n. 7804); in questo quadro è stato precisato che «le disposizioni del d.lgs. n. 38571993 riguardano i contratti o negozi bancari, tra cui possono includersi le fideiussioni rilasciate personalmente dalle banche a garanzia di obbligazioni altrui (la convenzione fideiussoria bancaria offerta al committente di un appalto pubblico) e dunque tutti i negozi relativi ad operazioni e servizi stipulati tra la banca (imprenditore fornitore di servizi) e il cliente (fruitore del relativo servizio), sicché le norme di validità o di trasparenza negoziale previste dalla normativa primaria o secondaria di settore vanno intese non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore o cliente della banca assunta dalla norma, e non sono indirizzate a regolare propriamente il negozio unilaterale stipulato dal fideiussore del debitore principale della banca, il quale non può essere considerato, per osmosi, alla stregua di un cliente della banca, proprio per il carattere accessorio di tale obbligazione rispetto a quella del debitore garantito, ex art.1936 cod. civ.»: in altri termini, «la norma che riguarda la forma dei contratti appartenenti alle due diverse specie (contratto bancario o finanziario) non si estend[e] direttamente e automaticamente alla garanzia unilaterale e personale rilasciata dal terzo al debitore principale della banca o dell'intermediario finanziario, proprio perché in tal caso non si tratta di instaurare con quest'ultimo un rapporto o una relazione che necessita di un'ulteriore forma di protezione o di garanzia per chi la sottoscrive, essendo sufficiente la protezione accordata dalla normativa speciale al contratto stipulato tra la banca o l'intermediario e il debitore principale, cui la garanzia necessariamente si ricollega» (Cass., 27/03/2024, n. 2891, pag. 7); ciò posto, pur muovendo dalla premessa della necessità di forma scritta, che la Corte di appello e il Tribunale non hanno escluso a fronte delle deduzioni di parte opponente al decreto ingiuntivo (pag. 6 della sentenza gravata), resta il fatto che tale forma è stata ritenuta sussistente evincendola dal testo stesso della garanzia, in cui, in calce, è stata apposta anche la firma dell’odierno deducente «per accettazione e benestare», intesa plausibilmente come tale, ossia come manifestazione per iscritto dell’assunzione congiunta delle obbligazioni sopra descritte e correlate al pagamento delle quote sociali da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]; non essendovi base normativa alcuna per ipotizzare una diversa e specifica modalità sacramentale della suddetta forma, la scrittura in discussione deve ritenersi riscontrata; di ciò è consapevole la stessa parte ricorrente, che infatti censura l’ermeneutica negoziale del predetto testo e, in specie, la vista dicitura; sul punto va in contrario ricordato che simili censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione data dal ricorrente al negozio e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28319, e succ. conf.), residuando nell’ipotesi, conclusivamente, una richiesta di rilettura istruttoria estranea alla presente sede di legittimità; resta quindi irrilevante la mancata acquisizione agli atti del modulo preliminare di richiesta del rilascio della garanzia; in questo contesto, peraltro, è chiaro che non vi è stato alcun omesso esame da parte della Corte territoriale, fermo restando che la censura in parola è comunque preclusa dalla doppia decisione conforme dei giudici di merito: ciò ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, peraltro al contempo reintrodotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come previsto dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.; né parte ricorrente ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono state diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 28/02/2023, n. 5947); spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.400,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, in favore dei controricorrenti, in solidarietà attiva.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5732/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1915/2020 depositata il24/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1915 del 2020 della Corte di appello di Venezia, esponendo che: - Erio, Davide, Simone e [OSCURATO:PERSONA] avevano ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver provveduto a costituire in pegno, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., titoli di loro proprietà per un controvalore pari ad euro 180.000,00, indicato a garanzia delle linee di credito concesse dalla Banca in favore degli ingiunti; - gli istanti Rossi avevano rappresentato che, a fronte del pegno, l'istituto di credito aveva provveduto a rilasciare una garanzia a prima richiesta in favore di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del prezzo della vendita, in favore del fratello [OSCURATO:PERSONA], della propria quota di partecipazione al capitale sociale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - quando [OSCURATO:PERSONA], acquirente della quota di capitale sociale ceduta, si era reso inadempiente al pagamento delle ultime rate del prezzo pattuito, la garanzia rilasciata dalla banca era stata escussa; - la banca aveva quindi agito « in regresso » provved endo a escutere il pegnosui titoli di proprietà di Rossi , e dunque, sulla base di tali circostanze, questi ultimi avevano richiesto l’emessa ingiunzione sia nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA], che con il proprio inadempimento avevadato causa all’incasso della « garanzia fideiussoria » rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] e, perciò, all’escussione del pegno dei convenuti,sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ; - il decreto era divenuto definitivo nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non si era opposto diversamente da quanto fatto dal deducente, il quale aveva così contestato la propria legittimazione passiva, indicata come priva di base documentale, evidenziando di non avere alcun obbligo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quindi, nel caso, dei Rossi; - il Tribunale aveva respinto l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - era documentalmente provato che la prestazione di garanzia da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] era stata richiesta sia da [OSCURATO:PERSONA] sia da [OSCURATO:PERSONA], com’era evincibile dalla raccomandata loro indirizzata dalla Banca, che aveva così richiamato «l’art. 2 del modulo di prestazione di garanzia del 12.5.2004 da Voi sottoscritta», quale fonte dell’obbligo di garanzia gravante suentrambi; - a ciò si aggiung eva che sulla lettera di fideiussione del 12.5.2004, prodotta in fase monitoria,era stata apposta la sottoscrizione “per accettazione e benestare” di Zaccaria e Filippi, senza che, come rilevato dal giudice di primo grado, quella firma potesse avere altro significato se non se quello, appunto, di coobbligarsi nei confronti della banca in caso di «regresso», ovvero in caso di escussione della garanzia bancaria; - inoltre, i limiti legali di prova di un contratto a forma scritta, richiesta ad substantiam o ad probationem , operavano esclusivamente nell’ipotesi in cui quello fosse invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti e obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando dello stesso, stipulato come nel caso non tra le parti processuali ma tra una sola di esse e un terzo, si evoc asse l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo; - in un quadro presuntivo, poi, deponevano in modo convergente: la data della costituzione in pegno , 10.5.2004, da parte de i Rossi , i n stretta relazione con il rilascio della fideiussione da parte di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], precedente di pochi giorni la cessione delle quote intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; la lettera integrativa di pegno del 22.8.2008 in cui era chiaramente indicato che gli “affidamenti garantiti” con il pegno in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] coincidevano con la “fideiussione”prestata da [OSCURATO:PERSONA], come evincibile dall’importo garantito dalla Banca a quella data, ossia 220.000,00 euro poiché le prime tre rate annuali erano state pagate, in uno alla correlata riduzione del pegno, da euro 350.000,00 euroa euro 180.000,00euro; la circostanza che la Banca aveva sempre considerato propri debitori solidali sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] , accomunandoli nella medesima posizionenegoziale e invitandoli al pagamento delle somme di cui era creditrice a séguito dell’escussione della garanzia, senza che maiil deducente Zaccaria, prima del giudizio, avesse contestato il proprio coinvolgimento nella vicenda; resistono con controricorso Elio, Davide, Simone, [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, 2697, 2729, cod. civ., 115, 116, 360, n. 5, cod. proc. civ., 117, t.u.b., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che mancava la necessaria prova scritta del contratto bancario «fideiussorio» il cui esercizio aveva determinato quello dell’istituto di credito sui titoli, atteso che il modulo preliminare di richiesta della garanzia in questione non risultava essere stato acquisito agli atti, mentre il documento della garanzia medesima indicava il rilascio della stessa in relazione alle obbligazioni di [OSCURATO:PERSONA] per assicurare il relativo adempimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’acquisto delle quote sociali, senza che la mera dicitura “per accettazione e benestare”, apposta anche dal deducente in calce alla scrittura, potesse avere altro significato se non quello di approvazione e condivisione del testo, tenuto conto del fatto che il deducente stesso era consulente societario del debitore principale, e senza che la lettera integrativa del pegno, indicato con ampiezza come a garanzia degli affidamenti concessi a «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]», potesse incidere sulla correlazione tra escussione della garanzia in parola e inadempimento del singolo obbligato; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare l’effettiva volontà negoziale, il ruolo dei soggetti coinvolti, e il tenore delle espressioni utilizzate, quanto all’interpretazione della dicitura “per accettazione e benestare” apposta in calce alla garanzia, che non poteva altro che significare la condivisione del testo stesso, da parte del deducente consulente societario del soggetto debitore principale, [OSCURATO:PERSONA]; Consideratoche i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; per opportuna chiarezza deve premettersi, in iure, che l'art. 117, testo unico bancario, è inserito nel Titolo VI, Capo I, «che delimita il campo applicativo delle disposizioni in esso contenute alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle “banche e dagli intermediari finanziari”, sicché, come già si è incidentalmente osservato (“che la fideiussione stipulata a garanzia di crediti bancari non costituisca, di per se stessa, un'operazione o un servizio bancario ossia un'operazione o un servizio reso dalla banca a propri clienti è del tutto evidente”, si legge in Cass., Sez. I, 9/11/2007, 23391), essa non si applica in relazione alla fideiussione anche quando questa sia rilasciata in favore di una banca» (Cass., 17/03/2023, n. 7804); in questo quadro è stato precisato che «le disposizioni del d.lgs. n. 38571993 riguardano i contratti o negozi bancari, tra cui possono includersi le fideiussioni rilasciate personalmente dalle banche a garanzia di obbligazioni altrui (la convenzione fideiussoria bancaria offerta al committente di un appalto pubblico) e dunque tutti i negozi relativi ad operazioni e servizi stipulati tra la banca (imprenditore fornitore di servizi) e il cliente (fruitore del relativo servizio), sicché le norme di validità o di trasparenza negoziale previste dalla normativa primaria o secondaria di settore vanno intese non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore o cliente della banca assunta dalla norma, e non sono indirizzate a regolare propriamente il negozio unilaterale stipulato dal fideiussore del debitore principale della banca, il quale non può essere considerato, per osmosi, alla stregua di un cliente della banca, proprio per il carattere accessorio di tale obbligazione rispetto a quella del debitore garantito, ex art.1936 cod. civ.»: in altri termini, «la norma che riguarda la forma dei contratti appartenenti alle due diverse specie (contratto bancario o finanziario) non si estend[e] direttamente e automaticamente alla garanzia unilaterale e personale rilasciata dal terzo al debitore principale della banca o dell'intermediario finanziario, proprio perché in tal caso non si tratta di instaurare con quest'ultimo un rapporto o una relazione che necessita di un'ulteriore forma di protezione o di garanzia per chi la sottoscrive, essendo sufficiente la protezione accordata dalla normativa speciale al contratto stipulato tra la banca o l'intermediario e il debitore principale, cui la garanzia necessariamente si ricollega» (Cass., 27/03/2024, n. 2891, pag. 7); ciò posto, pur muovendo dalla premessa della necessità di forma scritta, che la Corte di appello e il Tribunale non hanno escluso a fronte delle deduzioni di parte opponente al decreto ingiuntivo (pag. 6 della sentenza gravata), resta il fatto che tale forma è stata ritenuta sussistente evincendola dal testo stesso della garanzia, in cui, in calce, è stata apposta anche la firma dell’odierno deducente «per accettazione e benestare», intesa plausibilmente come tale, ossia come manifestazione per iscritto dell’assunzione congiunta delle obbligazioni sopra descritte e correlate al pagamento delle quote sociali da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]; non essendovi base normativa alcuna per ipotizzare una diversa e specifica modalità sacramentale della suddetta forma, la scrittura in discussione deve ritenersi riscontrata; di ciò è consapevole la stessa parte ricorrente, che infatti censura l’ermeneutica negoziale del predetto testo e, in specie, la vista dicitura; sul punto va in contrario ricordato che simili censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione data dal ricorrente al negozio e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28319, e succ. conf.), residuando nell’ipotesi, conclusivamente, una richiesta di rilettura istruttoria estranea alla presente sede di legittimità; resta quindi irrilevante la mancata acquisizione agli atti del modulo preliminare di richiesta del rilascio della garanzia; in questo contesto, peraltro, è chiaro che non vi è stato alcun omesso esame da parte della Corte territoriale, fermo restando che la censura in parola è comunque preclusa dalla doppia decisione conforme dei giudici di merito: ciò ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, peraltro al contempo reintrodotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come previsto dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.; né parte ricorrente ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono state diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 28/02/2023, n. 5947); spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.400,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, in favore dei controricorrenti, in solidarietà attiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei p
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