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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13839/2026

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tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di Maruggio in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Puglia n.72/2024 depositata il 10/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5789/2024Numero sezionale 3583/2026Numero di raccolta generale 13839/2026Data pubblicazione 12/05/20261.Con ricorso depositato in data 05.08.2016 la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inpersona del legale rappresentante p.t., impugnava innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Taranto l’intimazione di pagamenton. 0000154858 del 13.5.2016, per l’importo di € 29.849,90 relativa almancato pagamento di diverse ingiunzioni riferite a tributi comunali,sanzioni e interessi per diverse annualità.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 1603/17depositata il 10.08.2017 di rigetto del ricorso.2.

L’appello proposto dalla società di capitali veniva definito con sentenzadella Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia con la quale sidichiarava in parte cessata la materia del contendere “limitatamente alleposizioni n.90020070106854452, n.90020100100474391 en.90020110120169552” e per il resto veniva rigettato il ricorso concondanna alle spese.3.

Avverso la pronuncia n. 72/2024 emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Puglia – sezione staccata di Taranto depositatail giorno 10 gennaio 2024, non notificata, la società ricorrente proponevaricorso per cassazione, affidato ad unico motivo di ricorso, illustrato conmemoria.4.

Il Comune di Maruggio e la [OSCURATO:SOCIETA]. si sono costituiti in giudiziodepositando controricorso.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c.; omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisiviper il giudizio, omesso esame di punto decisivo della controversia inrelazione all’ art. 360 primo comma c.p.c. nn. 3, 4 e 5”.Numero registro generale 5789/2024Numero sezionale 3583/2026Numero di raccolta generale 13839/2026Data pubblicazione 12/05/20261.1 Nell’unico articolato motivo di gravame parte ricorrente si duole delleargomentazioni compendiate nelle sentenze di merito affette entrambe dauna motivazione apparente ed al contempo lamenta una presunta omessapronuncia del giudice dell’appello che non si sarebbe pronunciato suquestioni decisive della domanda.2.

E’ di palmare evidenza che trattasi di motivo misto che deve condurrealla declaratoria di inammissibilità della presente impugnazione.Mette conto evidenziare che nel giudizio di legittimità, la correttaformulazione dei motivi di ricorso è condizione essenziale perl’ammissibilità dell’impugnazione.

I motivi non costituiscono domande oeccezioni, ma censure tecniche, riconducibili alle ipotesi tassative previstedall’art. 360 c.p.c., pertanto il sindacato di legittimità è tassativamentedelimitato dai motivi, che devono essere articolati in modo chiaro,specifico e tecnicamente corretto.Questa Corte ha riconosciuto l’ammissibilità del motivo “misto”, checumuli profili di violazione di legge (art. 360, n. 3) e vizio motivazionale(art. 360, n. 5), purché la formulazione consenta di cogliere con chiarezzale doglianze prospettate. [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

U. n. 9100/2015 ha affermato cheè sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazionepermetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate ondeconsentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessitermini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate inmotivi diversi, singolarmente numerati.

Conformi sono Cass. n.9793/2013 e Cass. n. 8915/2018, che hanno ritenuto ammissibile ilcumulo, a condizione che siano distintamente trattati i profili di diritto equelli di fatto.Invero, vi sono altri arresti che hanno escluso l’ammissibilità dellaproposizione di un motivo misto che travolge il ricorso rendendoloinammissibile ogniqualvolta la mescolanza e sovrapposizione di mezziNumero registro generale 5789/2024Numero sezionale 3583/2026Numero di raccolta generale 13839/2026Data pubblicazione 12/05/2026d’impugnazione eterogenei punta ad affrontare la medesima questionesotto profili incompatibili.[OSCURATO:PERSONA]. n. 26874/2018 ha escluso la possibilità di cumulare, nellostesso motivo, la violazione di legge (che presuppone l’accertamento delfatto) e il vizio motivazionale (che intende rimettere in discussione queglistessi elementi di fatto), trattandosi di tecnica redazionale che affida algiudice di legittimità il compito, non consentito, di isolare le censure ericondurle alle corrette categorie.Il contrasto non è stato espressamente risolto, ma la Cassazione a sezioniunite ha privilegiato un approccio sostanzialistico con la sentenza n.32415/2021, nella quale è stato affermato il principio che i dubbi diammissibilità possono essere superati in forza di una lettura complessivadell’insieme delle censure che consenta di enucleare e perimetrare lecritiche alla stregua dei parametri di cui all’art. 360 c.p.c.Di recente, questa Corte – e la fattispecie appare assolutamentesovrapponibile al caso in esame – ha tratteggiato una sicura ipotesi diinammissibilità del ricorso cd.

“misto” in questi termini: “è inammissibile lamescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei,facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1,n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazionedi legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quantouna tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compitodi isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle aduno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poiricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosìforma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse” (cfr. Cass. Sez.

L, 6/02/2024, n. 3397).Numero registro generale 5789/2024Numero sezionale 3583/2026Numero di raccolta generale 13839/2026Data pubblicazione 12/05/20262.1 La tecnica redazionale del ricorso sconta l’inammissibile cumulo deimotivi di doglianza, peraltro, prospettati in maniera assolutamentegenerica e, quindi, anche sotto tale profilo inammissibili.Ed invero, la violazione di legge è invocata citando le disposizioninormative che definiscono i canoni della motivazione nel processotributario (art. 36 D. Lgs. 546/1992) ed il principio della corrispondenzatra chiesto e pronunciato (ex art. 112 c.p.c.) da far valere come error inprocedendo in cui sarebbero incorsi i giudici di merito.2.2.

Inoltre, la disamina dell’unico motivo di ricorso rivela la volontà didolersi anche del percorso argomentativo utilizzato dai giudici di primogrado che all’evidenza non può essere oggetto del sindacato rimesso aquesta Corte.Ma soprattutto, se ancora si potrebbe sostenere in questa sede, sebbenenon si comprenda a quale fine impugnatorio, l’apparenza della sentenza diprimo grado nella parte in cui non avrebbe affrontato i motivi di ricorsospeficatamente addotti dalla società ricorrente, risulta completamentefuori fuoco la doglianza che vorrebbe tacciare la sentenza impugnata diomessa motivazione, laddove l’iter argomentativo della sentenza gravataè al contrario piuttosto corposo e si sofferma con dovizia di particolari sututti i motivi di gravame che l’appellante aveva riproposto in appello (cfr.sentenza impugnata in atti da pag. 6 a pag. 10).2.3.

Come puntualmente rilevato dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ilcollegio di appello era pervenuto al rigetto dell’impugnazione a seguitodella analitica disamina di ogni punto controverso “e citando, peraltro, perciascun punto alcuni precedenti conformi della Suprema Corte a sostegnodella correttezza della propria decisione”.Invero, il motivo di doglianza non riesce a censurare in modo specifico laratio decidendi della sentenza di appello, anche perché appare piuttostoconfusa la sovrapposizione creata tra la sentenza di primo grado e quelladi secondo grado, che al contrario si ribadisce ha disatteso in modoNumero registro generale 5789/2024Numero sezionale 3583/2026Numero di raccolta generale 13839/2026Data pubblicazione 12/05/2026esauriente tutte le eccezioni ed i motivi riproposti in appello dalla societàricorrente.2.4 Nell’unico motivo di ricorso parte ricorrente si duole altresì dell’omessapronuncia su un fatto decisivo che non sarebbe stato adeguatamentetrattato dai giudici pugliesi relativo alla motivazione circa gli interessimoratori.E’ sufficiente ripercorrere il cuore della motivazione sul punto perescludere l’ammissibilità della doglianza che non si confronta con il chiaroed inequivocabile tenore della decisione: “Osserva il Collegio chel’appellante ha solo affermato e non provato, pur avendone l’onere, che iltasso applicato per il calcolo degli interessi di mora determini interessiusurai.

Rileva che nell’intimazione impugnata ove è riportato l’importodegli interessi di mora vi è un richiamo ad una nota a piè di lista nellaquale è specificato che gli interessi sono: “Calcolati alla data odierna sultotale del debito ed incrementati giornalmente in ragione degli interessilegali vigenti …. quanto al profilo motivazionale concernente il calcolo degliinteressi, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materiatributaria è predeterminato ex lege, risolvendosi il calcolo in una meraoperazione matematica, è sufficiente l’indicazione del criterio di calcolo.Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinatoanch’esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino comequalsiasi altro dato normativo (Cass. sentenza n. 8613/2011).Conseguentemente, ne discende l’infondatezza del motivo.” (cfr. pag. 8della sentenza impugnata).3.

Il ricorso va, pertanto, ritenuto nel suo complesso inammissibile.3.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo.3.2.

Non sussistono gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c. comeinvocata dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. in difetto dei presupposti di legge.

P.Q.MNumero registro generale 5789/2024Numero sezionale 3583/2026Numero di raccolta generale 13839/2026Data pubblicazione 12/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese liquidate in favore del Comune di Maruggio in euro3.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. ineuro 3.500,00 oltre 200,00 per esborsi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della società ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di Maruggio in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Puglia n.72/2024 depositata il 10/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5789/2024Numero sezionale 3583/2026Numero di raccolta generale 13839/2026Data pubblicazione 12/05/20261.Con ricorso depositato in data 05.08.2016 la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inpersona del legale rappresentante p.t., impugnava innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Taranto l’intimazione di pagamenton. 0000154858 del 13.5.2016, per l’importo di € 29.849,90 relativa almancato pagamento di diverse ingiunzioni riferite a tributi comunali,sanzioni e interessi per diverse annualità.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 1603/17depositata il 10.08.2017 di rigetto del ricorso.2. L’appello proposto dalla società di capitali veniva definito con sentenzadella Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia con la quale sidichiarava in parte cessata la materia del contendere “limitatamente alleposizioni n.90020070106854452, n.90020100100474391 en.90020110120169552” e per il resto veniva rigettato il ricorso concondanna alle spese.3. Avverso la pronuncia n. 72/2024 emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Puglia – sezione staccata di Taranto depositatail giorno 10 gennaio 2024, non notificata, la società ricorrente proponevaricorso per cassazione, affidato ad unico motivo di ricorso, illustrato conmemoria.4. Il Comune di Maruggio e la [OSCURATO:SOCIETA]. si sono costituiti in giudiziodepositando controricorso.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c.; omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisiviper il giudizio, omesso esame di punto decisivo della controversia inrelazione all’ art. 360 primo comma c.p.c. nn. 3, 4 e 5”.Numero registro generale 5789/2024Numero sezionale 3583/2026Numero di raccolta generale 13839/2026Data pubblicazione 12/05/20261.1 Nell’unico articolato motivo di gravame parte ricorrente si duole delleargomentazioni compendiate nelle sentenze di merito affette entrambe dauna motivazione apparente ed al contempo lamenta una presunta omessapronuncia del giudice dell’appello che non si sarebbe pronunciato suquestioni decisive della domanda.2. E’ di palmare evidenza che trattasi di motivo misto che deve condurrealla declaratoria di inammissibilità della presente impugnazione.Mette conto evidenziare che nel giudizio di legittimità, la correttaformulazione dei motivi di ricorso è condizione essenziale perl’ammissibilità dell’impugnazione. I motivi non costituiscono domande oeccezioni, ma censure tecniche, riconducibili alle ipotesi tassative previstedall’art. 360 c.p.c., pertanto il sindacato di legittimità è tassativamentedelimitato dai motivi, che devono essere articolati in modo chiaro,specifico e tecnicamente corretto.Questa Corte ha riconosciuto l’ammissibilità del motivo “misto”, checumuli profili di violazione di legge (art. 360, n. 3) e vizio motivazionale(art. 360, n. 5), purché la formulazione consenta di cogliere con chiarezzale doglianze prospettate. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. U. n. 9100/2015 ha affermato cheè sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazionepermetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate ondeconsentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessitermini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate inmotivi diversi, singolarmente numerati. Conformi sono Cass. n.9793/2013 e Cass. n. 8915/2018, che hanno ritenuto ammissibile ilcumulo, a condizione che siano distintamente trattati i profili di diritto equelli di fatto.Invero, vi sono altri arresti che hanno escluso l’ammissibilità dellaproposizione di un motivo misto che travolge il ricorso rendendoloinammissibile ogniqualvolta la mescolanza e sovrapposizione di mezziNumero registro generale 5789/2024Numero sezionale 3583/2026Numero di raccolta generale 13839/2026Data pubblicazione 12/05/2026d’impugnazione eterogenei punta ad affrontare la medesima questionesotto profili incompatibili.[OSCURATO:PERSONA]. n. 26874/2018 ha escluso la possibilità di cumulare, nellostesso motivo, la violazione di legge (che presuppone l’accertamento delfatto) e il vizio motivazionale (che intende rimettere in discussione queglistessi elementi di fatto), trattandosi di tecnica redazionale che affida algiudice di legittimità il compito, non consentito, di isolare le censure ericondurle alle corrette categorie.Il contrasto non è stato espressamente risolto, ma la Cassazione a sezioniunite ha privilegiato un approccio sostanzialistico con la sentenza n.32415/2021, nella quale è stato affermato il principio che i dubbi diammissibilità possono essere superati in forza di una lettura complessivadell’insieme delle censure che consenta di enucleare e perimetrare lecritiche alla stregua dei parametri di cui all’art. 360 c.p.c.Di recente, questa Corte – e la fattispecie appare assolutamentesovrapponibile al caso in esame – ha tratteggiato una sicura ipotesi diinammissibilità del ricorso cd. “misto” in questi termini: “è inammissibile lamescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei,facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1,n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazionedi legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quantouna tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compitodi isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle aduno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poiricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosìforma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse” (cfr. Cass. Sez. L, 6/02/2024, n. 3397).Numero registro generale 5789/2024Numero sezionale 3583/2026Numero di raccolta generale 13839/2026Data pubblicazione 12/05/20262.1 La tecnica redazionale del ricorso sconta l’inammissibile cumulo deimotivi di doglianza, peraltro, prospettati in maniera assolutamentegenerica e, quindi, anche sotto tale profilo inammissibili.Ed invero, la violazione di legge è invocata citando le disposizioninormative che definiscono i canoni della motivazione nel processotributario (art. 36 D. Lgs. 546/1992) ed il principio della corrispondenzatra chiesto e pronunciato (ex art. 112 c.p.c.) da far valere come error inprocedendo in cui sarebbero incorsi i giudici di merito.2.2. Inoltre, la disamina dell’unico motivo di ricorso rivela la volontà didolersi anche del percorso argomentativo utilizzato dai giudici di primogrado che all’evidenza non può essere oggetto del sindacato rimesso aquesta Corte.Ma soprattutto, se ancora si potrebbe sostenere in questa sede, sebbenenon si comprenda a quale fine impugnatorio, l’apparenza della sentenza diprimo grado nella parte in cui non avrebbe affrontato i motivi di ricorsospeficatamente addotti dalla società ricorrente, risulta completamentefuori fuoco la doglianza che vorrebbe tacciare la sentenza impugnata diomessa motivazione, laddove l’iter argomentativo della sentenza gravataè al contrario piuttosto corposo e si sofferma con dovizia di particolari sututti i motivi di gravame che l’appellante aveva riproposto in appello (cfr.sentenza impugnata in atti da pag. 6 a pag. 10).2.3. Come puntualmente rilevato dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ilcollegio di appello era pervenuto al rigetto dell’impugnazione a seguitodella analitica disamina di ogni punto controverso “e citando, peraltro, perciascun punto alcuni precedenti conformi della Suprema Corte a sostegnodella correttezza della propria decisione”.Invero, il motivo di doglianza non riesce a censurare in modo specifico laratio decidendi della sentenza di appello, anche perché appare piuttostoconfusa la sovrapposizione creata tra la sentenza di primo grado e quelladi secondo grado, che al contrario si ribadisce ha disatteso in modoNumero registro generale 5789/2024Numero sezionale 3583/2026Numero di raccolta generale 13839/2026Data pubblicazione 12/05/2026esauriente tutte le eccezioni ed i motivi riproposti in appello dalla societàricorrente.2.4 Nell’unico motivo di ricorso parte ricorrente si duole altresì dell’omessapronuncia su un fatto decisivo che non sarebbe stato adeguatamentetrattato dai giudici pugliesi relativo alla motivazione circa gli interessimoratori.E’ sufficiente ripercorrere il cuore della motivazione sul punto perescludere l’ammissibilità della doglianza che non si confronta con il chiaroed inequivocabile tenore della decisione: “Osserva il Collegio chel’appellante ha solo affermato e non provato, pur avendone l’onere, che iltasso applicato per il calcolo degli interessi di mora determini interessiusurai. Rileva che nell’intimazione impugnata ove è riportato l’importodegli interessi di mora vi è un richiamo ad una nota a piè di lista nellaquale è specificato che gli interessi sono: “Calcolati alla data odierna sultotale del debito ed incrementati giornalmente in ragione degli interessilegali vigenti …. quanto al profilo motivazionale concernente il calcolo degliinteressi, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materiatributaria è predeterminato ex lege, risolvendosi il calcolo in una meraoperazione matematica, è sufficiente l’indicazione del criterio di calcolo.Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinatoanch’esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino comequalsiasi altro dato normativo (Cass. sentenza n. 8613/2011).Conseguentemente, ne discende l’infondatezza del motivo.” (cfr. pag. 8della sentenza impugnata).3. Il ricorso va, pertanto, ritenuto nel suo complesso inammissibile.3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo.3.2. Non sussistono gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c. comeinvocata dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. in difetto dei presupposti di legge. P.Q.MNumero registro generale 5789/2024Numero sezionale 3583/2026Numero di raccolta generale 13839/2026Data pubblicazione 12/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese liquidate in favore del Comune di Maruggio in euro3.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. ineuro 3.500,00 oltre 200,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della società ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il Presidente
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