CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00696/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il loro studio in Benevento, piazza Dogana n. 2. Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5. Controricorrente avverso la sentenza n.3108/2021 della Corte di appello di Napoli, depositata il 19. 8. 2021. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 26. 10. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione R.G. N. 24271/2022.Con sentenza n. 3108 del 19. 8. 2021 la Corte di appello di Napoli confermò la decisione di primo grado,che aveva respinto la domanda proposta da D’[OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 2005, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’arretramento di una torre eolica installata dalla società convenuta sul fondo vicino, lamentando che essa era stata posta a distanza inferiore da quella legale ed invadeva, per circa 870 mq., lo spazio sovrastante il proprio immobile. La Corte di appello motivò la sua decisione, per quanto qui ancora rileva, affermando che l’opera contestata, realizzata nel 1999 a seguito di convenzione con il comune di [OSCURATO:PERSONA] del 1996 ed ilrilascio della concessione edilizia l’anno successivo, rientrava nella previsione della legge n. 10 del 1991, che qualifica gli impianti di energia rinnovabile di pubblico interesse e di pubblica utilità e li equipara alle opere indifferibili e urgenti ai fini delle leggi sulle opere pubbliche; che tale qualità, discendendo direttamente dalla legge, prescindeva dall’atto di acquisizione del terreno su cui era costruito l’impianto, se a mezzo di provvedimento ablatorio o, come nel caso di specie, per accordo con il proprietario e dalla formale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ; che già le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n.24410 del 2011, decidendo un caso analogo, avevanoprecisato che la natura di pubblica utilità conferita dalla legge agli impianti eolici era di ostacolo al riconoscimento in capo al proprietario confinante della tutela privatistica sia per la violazione delle distanze che per l’invasione dello spazio aereo, potendo egli agire soltanto per l’indennità prevista dalla legge n. 2359 del 1865 ( art. 46 ) e dal successivo d.p.r. n. 327 del 2001 in materia espropriativa ( art. 44 ). Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 30. 9. 2022 , ha proposto ricorso D’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motiv i . La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in cameradi consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis d.l. n. 179 del 2012, del d.l. n. 90 del 2014, del d.m. n. 44 del 2011 e delle specifiche tecniche emanate in data 16. 4. 2014 in tema di processo telematico, per avere la Corte di appello formato la sua decisione sulla base dei documenti R.G. N. 24271/2022.contenuti nel fascicolo di primo grado della società convenuta, documenti che invece non avrebbe potuto esaminare in quanto il suddetto fascicolo non era stato depositato in via telematica, ma mediante deposito cartaceo in Cancelleria. Il mezzo è inammissibile per genericità perché, come dedotto dalla controricorrente, il ricorso non indica specificatamente i documenti presenti nel fascicolo di primo grado della parte convenuta che la Corte di appello ha utilizzato e posto a base della sua decisione, individuazione che non può essere posta a carico di questa Corte. Né, può aggiungersi, la ricorrente precisa che tali documenti non erano menzionati nella sentenza di primo grado, ben potendo il giudice di appello porre a fondamento della s ua decisione il documento già prodotto e non rinvenibile neifascicoli di parte, apprezzandone il contenuto trascritto oppure anche solo indicato nella sentenza impugnata ( Cass. S.U. n. 4825 del 2023 ). Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 832 e 873 cod. civ., dell’art. 42 Cost., dell’art. 1 Protocollo addizionale CEDU, dell’art. 1 legge n. 1 del 1978, degli artt. 1, 2 e 46 legge n. 2359 del 1865 e degli artt. 1 e 5 legge n. 10 del 1991, censurando la sentenza impugnata per avere equiparato le opere per la produzione di energia elettrica da fonte alternativa eolica alle opere di pubblica utilità, in quanto tali non soggette al rispetto delle distanze legali,a prescindere dall’attivazione delprocedimento di espropriazione. Sostiene al riguardo la ricorrente che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello e dalla successiva ordinanza di questa Corte n. 13626 del 2021, le norme in materia consentono a chi realizza impianti eolici per la produzione di energia elettrica di ricorrere al procedimento espropriativo per pubblica utilità, ma non stabiliscono che, nel caso in cui l’opera sia realizzata in forma privata, la stessa diventi pubblica. Per poter stabilire se l’impianto realizzato dalla I.P.V.C. fosse un’opera pubblica, era pertanto necessario un provvedimento amministrativo formale che l’avesse dichiarata tale, dovendo la disciplina di settorecoordinarsi con i principi generali in materia espropriativa . Né può essere valorizzata in contrario la disposizione di cui alla legge n. 10 del 1991,che considera gli impianti di produzione di energia alternativa di pubblico R.G. N. 24271/2022.interesse e di pubblica utilità e li equipara alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche, il cui significato sta nel consentire agli operatori del settore di avvalersi de lle procedure ablatorie. L’interpretazione della legge n. 10 del 1991 adottata dalla sentenza impugnata si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 42 Cost. ed il Protocollo CEDU, sottraendo la fattispecie alla disciplina posta dalla legge n. 2359 del 1865 ed alle garanzie ivipreviste. Sotto altro profilo il motivo contesta il valore dato alla convenzione intervenuta tra la società convenuta ed il comune per la realizzazione dell’impianto per cui è causa, sostenendo che la Corte partenopea, diversamente da quanto ritenuto, avrebbe dovuto verificare se l’im p ianto fosse previsto ed incluso nel piano energetico regionale. Il motivo è infondato. La soluzione accolta dalla Corte di appello poggia sul dato indiscutibile che l’art. 1, comma 4, legge n. 10 del 1991 considera l’utilizzazione degli impianti di produzione di energia eolica “ di pubblico interesse e di pubblica utilità “, precisando che essi sono equiparati“ alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche“. Tale qualificazione è stata poi riprodotta nell’art. 12, comma 1, d.lgs n. 387 del 2003, emanato in attuazione della direttiva 2001/77/ C E del Parlamento europeo e del Consiglio del 27. 9. 2001, che ha ribadito che “ R.G. N. 24271/2022.R.G. N. 24271/2022.Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella cam